Con l’introduzione dell’articolo 2-bis nel decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116 (decreto “Terra dei fuochi”), il legislatore ha previsto un apparato di sanzioni accessorie di eccezionale severità per i responsabili dei reati ambientali più gravi. Le nuove interdizioni sono concepite per colpire in modo esteso l’operatività economica del condannato, fino a comprometterne l’intera attività imprenditoriale.
La scelta terminologica adottata dalla norma limita l’applicazione di tali misure esclusivamente alle persone fisiche. Questa impostazione determina uno squilibrio nel sistema repressivo, dal momento che le persone giuridiche restano escluse dalle interdizioni, pur potendo essere chiamate a rispondere, in base al dlgs 8 giugno 2001, n. 231, per gli illeciti amministrativi derivanti da reato.
Ulteriori criticità emergono nel rapporto tra le pene accessorie introdotte dall’articolo 2-bis e il meccanismo della delega di funzioni in ambito ambientale. Se correttamente strutturata, la separazione delle responsabilità tra organo apicale e delegato può rappresentare una misura di protezione per l’impresa. Al contrario, una delega meramente formale, priva di effettività, rischia di essere considerata un artificio volto a sottrarsi agli obblighi e alle responsabilità imposte dall’ordinamento.
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