Mediante la sentenza 44033/2024 la Cassazione penale, sezione III, si è pronunciata su un caso che riguardava un provvedimento di sequestro preventivo di società e mezzi operanti nel settore dei rifiuti.
In particolare, nel caso in oggetto, erano state svolte presso l’impianto della società indagata attività di polizia giudiziaria sotto il diretto controllo del pubblico ministero ed in assenza di situazioni di particolare urgenza, tra cui anche il prelievo di campioni di rifiuti mandati poi al laboratorio per la relativa analisi. La società ha contestato, in sede di riesame, che tali attività di campionamento ed analisi non fossero avvenute con le modalità garantite – di partecipazione ed interlocuzione tra le parti – che riguardano gli accertamenti tecnici irripetibili di cui all’articolo 360 del Codice di Procedura Penale.
Nel giudicare il ricorso inammissibile, la Cassazione ha specificato la differenza tra rilievo e accertamento tecnico. Nella sentenza leggiamo infatti che:
Il rilievo è inteso come un’attività di mera osservazione, individuazione ed acquisizione di dati materiali;
L’accertamento tecnicocomporta invece un’opera di studio critico, di elaborazione valutativa, ovvero di giudizio di quegli stessi dati o di valutazioni critiche su basi tecnico-scientifiche.
La Corte attribuisce all’attività di campionamento dei rifiuti la “natura” di mero rilievo, salvo che, nel singolo caso specifico, non siano richieste “specifiche competenze” ovvero si debba ricorrere a “tecniche particolari” e in tal caso anche l’attività di prelievo del campione assurge alla dignità di operazione tecnica non eseguibile senza il ricorso a competenze specialistiche e dovrà essere compiuta nel rispetto dello statuto che il Codice prevede per la acquisizione della prova scientifica” in tale caso l’indagato ha diritto di essere avvisato a partecipare e di farsi assistere da una persona di fiducia, ai sensi dell’articolo 360 del Codice di Procedura Penale.