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Formazione e sicurezza: quando è obbligatoria
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Formazione e sicurezza: quando è obbligatoria

Formazione e sicurezza: quando è obbligatoria

La formazione in materia di sicurezza: quando è obbligatoria e cosa fare se il datore di lavoro non la organizza correttamente.

La vicenda:

Un dipendente aveva citato in giudizio il proprio datore di lavoro per ottenere:

  • L’accertamento dell’obbligo del datore di organizzare la formazione in materia di sicurezza durante l’orario di lavoro.
  • La dichiarazione di legittimità del suo rifiuto di partecipare ai corsi organizzati in violazione di tale obbligo.
  • L’annullamento del provvedimento disciplinare di collocamento in aspettativa non retribuita inflittogli per il suo rifiuto.

Le decisioni dei primi due gradi:

Sia il Tribunale che la Corte d’appello avevano respinto le richieste del lavoratore. La Corte d’appello, in particolare, aveva affermato che:

  • Il lavoratore è obbligato a partecipare ai corsi di formazione anche se organizzati al di fuori del suo orario di lavoro normale, con diritto al pagamento dello straordinario.
  • L’art. 37, comma 12, del D.Lgs. 81/2008 non impone al datore di organizzare i corsi durante l’orario di lavoro del singolo dipendente, ma solo di tener conto di tali esigenze “compatibilmente con le esigenze aziendali”.

Il ricorso in Cassazione:

Il lavoratore ha impugnato la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 37, comma 12, del D.Lgs. 81/2008 e della nozione di orario di lavoro ex art. 5 del D.Lgs. 66/2003.

La pronuncia della Cassazione:

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la sentenza della Corte d’appello. Secondo la Cassazione:

  • L’art. 37, comma 12, del D.Lgs. 81/2008, quando stabilisce che la formazione deve avvenire “durante l’orario di lavoro”, fa riferimento a una nozione di orario comprensiva di “ogni periodo in cui venga prestata attività di lavoro”, anche oltre l’orario ordinario.
  • La previsione che i corsi di formazione debbano avvenire “senza oneri economici a carico dei lavoratori” conferma implicitamente la possibilità di svolgerli in orario straordinario, con le relative maggiorazioni per lavoro straordinario.

Conseguenze:

  • Il rifiuto del lavoratore di partecipare ai corsi di formazione è stato ritenuto ingiustificato e contrario ai suoi doveri di collaborazione e partecipazione.
  • Il provvedimento disciplinare di messa in aspettativa non retribuita è stato ritenuto legittimo.

Conclusioni:

  • Il datore di lavoro ha l’obbligo di organizzare la formazione in materia di sicurezza per i propri dipendenti.
  • La formazione può essere organizzata anche al di fuori dell’orario di lavoro ordinario, con diritto al pagamento dello straordinario per i lavoratori.
  • Il rifiuto ingiustificato di partecipare ai corsi di formazione può comportare sanzioni disciplinari per il lavoratore.

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