04 Set Lavoro occasionale: Valutazione dei rischi e Dvr
Lavoro occasionale: Valutazione dei rischi e Dvr.
Secondo quanto indicato dall’Ispettorato nazionale del lavoro nella circolare 5/2017, il committente, qualora abbia la qualifica di imprenditore o professionista, è soggetto agli obblighi previsti dal decreto legislativo 81/2008 nei confronti delle persone impiegate mediante contratto di prestazione occasionale, proprio come avviene per chi assume lavoratori subordinati.
Gli adempimenti richiesti al committente variano a seconda del tipo di attività lavorativa, delle dimensioni e dell’organizzazione aziendale e della sede di lavoro.
Tuttavia, per tutti è obbligatoria la valutazione dei rischi e la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Con la nota recente 5056/2023, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha ricordato che in questi giorni, durante i quali le ondate di calore aumentano il rischio di infortuni, anche il committente delle prestazioni occasionali deve effettuare una mappatura dei rischi, con particolare attenzione a quelli correlati alle alte temperature.
È necessario individuare e adottare misure adeguate di prevenzione e protezione.
Inoltre, il committente dovrà nominare alcune figure chiave per la gestione della sicurezza, come il medico competente, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), e gli addetti al primo soccorso e all’antincendio. È fondamentale anche fornire formazione, informazione e addestramento, oltre a fornire i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) specifici in base alle mansioni svolte.
L’inosservanza di questi obblighi comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal Dlgs 81/2008 e, in caso di gravi violazioni in materia di sicurezza elencate nell’allegato I al Dlgs, può portare alla sospensione dell’attività lavorativa, ai sensi dell’articolo 14.
Da sottolineare che la legge 197/2022 ha riformulato le prestazioni occasionali nel settore agricolo per garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e agevolare il reperimento di manodopera per le attività stagionali.
Secondo l’articolo 1, comma 343, i lavoratori in questo settore godono delle tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato, comprese quelle riguardanti la salute e la sicurezza, come la valutazione dei rischi, compresi i rischi legati al calore, e le misure di prevenzione.
Questo è particolarmente importante considerando l’elevato rischio da stress termico, soprattutto nelle condizioni e nei luoghi in cui vengono svolte le prestazioni agricole.
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