27 Mar Direttive trasporti 2023: ADR (strada), RID (ferrovia), ADN (navigazione)
Direttive: ADR (trasporto su strada), RID (trasporto ferroviario), ADN (trasporto per vie navigabili interne).
Principali contenuti
Con il decreto 23 gennaio 2023 sono state apportate delle modifiche al Dlgs 35/2010: l’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c) sono state sostituite dalle seguenti
- negli allegati A e B dell’ADR, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2023, restando inteso che i termini “parte contraente” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, ove opportuno;
- nell’allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2023, restando inteso che i termini “Stato contraente del RID” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, ove opportuno;
- nei regolamenti allegati all’ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023, così come l’art. 3, lettere f) ed h) e l’art. 8, paragrafi 1 e 3 dell’ADN, nei quali “parte contraente” è sostituito con “Stato membro”.
Si ricorda che le disposizioni dell’ADR, RID e ADN 2023 vengono applicate a decorrere dal 1° gennaio 2023, ma con un periodo transitorio che termina il 30 giugno 2023.
Tipo di provvedimento
Decreto 23 gennaio 2023 – ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Gu Serie Generale n.68 del 21 marzo 2023
Normative applicabili
Direttiva delegata (UE) 2022/2407 del 20 settembre 2022 – Gu L n. 317/64 del 9 dicembre 2022
decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 35 – Gu Serie generale n. 58 dell’11 marzo 2020
Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (ADR) 2023
Règlement concernant le transport International ferroviaire des merchandises Dangereuses (RID) 2023
Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies de Navigation intérieures (ADN) 2023
Tempi di applicazione
1° luglio 2023
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