L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il trasporto dei rifiuti resta soggetto all’aliquota Iva agevolata del 10% anche nel caso in cui la destinazione finale sia la discarica, e non un impianto di recupero o riciclo. La precisazione è contenuta nella risposta a istanza di consulenza giuridica n. 6 del 17 marzo 2026, resa a seguito di un quesito presentato da un operatore del settore. Nel documento, l’Amministrazione finanziaria richiama le modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2025, la quale ha previsto l’applicazione dell’aliquota ordinaria del 22% per le operazioni di conferimento in discarica e di incenerimento senza recupero di energia.
Secondo l’interpretazione fornita, l’aliquota ordinaria si applica esclusivamente alle attività di smaltimento in senso stretto, senza estendersi alle ulteriori fasi della gestione dei rifiuti disciplinate dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, tra le quali rientra il trasporto. Ne consegue che il trasporto continua a essere assoggettato all’Iva nella misura del 10%, mentre le attività di smaltimento finale restano soggette all’aliquota del 22%.
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