Intervenendo sul testo dell’art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, in sede di conversione in legge, il Senato della Repubblica fornisce al Testo Unico Sicurezza sul Lavoro una maggiore operatività consentendo maggiori tutele.
Lavoro autonomo occasionale
Grandissima novità è certamente il nuovo obbligo di comunicazione preventiva per i rapporti di lavoro autonomo occasionale imposto dal D.L. n. 146/2021 non appena definitivamente convertito in legge con approvazione dell’identico testo da parte della Camera dei Deputati.
Nel contesto dell’art. 14 del T.U. sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) riformato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021, infatti, il primo comma prevede ora che per poter svolgere legittimamente e in piena regolarità le operazioni e i lavori affidati a lavoratori autonomi occasionali i committenti hanno l’obbligo di comunicare l’avvio dell’attività di tali lavoratori mediante l’invio di una preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, mediante sms o posta elettronica.
La mancata comunicazione preventiva dell’autonomo occasionale comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui sia stata omessa o ritardata la comunicazione, senza possibilità di diffida (art. 13 D.Lgs. n. 124/2004).
Novità nelle sospensioni
-Lavoro irregolare
Riguardo all’adozione del provvedimento di sospensione per lavoro irregolare oltre all’ipotesi di almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro che risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, il Senato ha aggiunto l’ipotesi di lavoratori “inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa”, una espressione normativa poco felice sul piano strettamente giuridico, ma che senza dubbio va collegata col nuovo obbligo di comunicazione preventiva del lavoro autonomo occasionale, assegnando alla comunicazione preventiva un ruolo di legittimazione, una funzione di “requisito necessario” per lo svolgimento dell’attività, con la conseguenza di un quadro sanzionatorio imponente per chi utilizzi lavoratori autonomi occasionali, giacché alla già segnalata sanzione per l’omessa comunicazione si aggiungerà il provvedimento di sospensione, anche per la presenza di un solo lavoratore autonomo occasionale non preventivamente comunicato, a prescindere dalla percentuale di irregolarità non prevista.
-Violazioni di sicurezza
Riguardo all’ampiezza della sospensione in materia di salute e sicurezza il nuovo Allegato I al D.Lgs. n. 81/2008, che elenca le gravi violazioni da cui scaturisce il provvedimento degli organi ispettivi (INL e ASL), si completa con il ripristino del riferimento al rischio d’amianto, che era stato eliminato dal D.L. n. 146/2021, per cui torna confermata la gravità della mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto.
-Tutela dei lavoratori
In merito alla tutela dei lavoratori oggetto del provvedimento di sospensione per gravi violazioni di sicurezza o per lavoro irregolare il datore di lavoro deve corrispondere integralmente la retribuzione e versare i relativi contributi.
Divieto di lavorare con PA e stazioni appaltanti
La previsione dell’art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come novellato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 è ulteriormente modificata, aggiungendo così il divieto di contrattare anche con le stazioni appaltanti così come definite dal Codice dei contratti pubblici secondo il Dlgs 18 aprile 2016, n. 50, ovviamente con riguardo all’intero periodo di sospensione.
Ricorso e perdita di efficacia del provvedimento
Con riferimento al ricorso amministrativo contro il provvedimento di sospensione per l’impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, non si prevede più che ove l’Ispettorato interregionale non si pronunci nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso questo si intende accolto, ma con maggiore aderenza alle finalità della norma si stabilisce che “il provvedimento di sospensione perde efficacia”.
Sono stati modificati inoltre temi come i ruoli e le funzioni del preposto, consentendogli maggiore operatività e tutelandolo da alcun pregiudizio nello svolgimento delle sue mansioni. La formazione e l’addestramento acquisiscono una nota più pratica e se ne assicura l’efficacia con la modalità in presenza .