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Rimborso videoterminalisti per l'acquisto dei DSCV
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Rimborso videoterminalisti per l’acquisto dei DSCV

Rimborso videoterminalisti per l’acquisto dei DSCV

Rimborso videoterminalisti per l’acquisto dei DSCV: i dispositivi speciali di correzione visiva.

La circolare dell’INAIL n. 11 del 24 marzo 2023 ha disposto che, nel caso la visita oftalmologica ne prescriva l’uso, il datore di lavoro dovrà fornire ai propri lavoratori addetti videoterminali i dispositivi speciali di correzione visiva (DSVC) a proprie spese.

Ai sensi dell’articolo 176 del Dlgs 81/08, i lavoratori che utilizzano un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria (art. 41) in riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi e ai rischi per l’apparato muscolo scheletrico.

Inoltre, la circolare riporta un allegato che sintetizza i possibili risultati e i corrispondenti provvedimenti che il medico curante potrà rilevare al termine della visita di sorveglianza sanitaria.

In caso l’esito imponga l’uso del DSVC, il lavoratore, previo specifica comunicazione dal datore di lavoro, può acquistare, per suo conto o tramite fornitore indicato dal datore di lavoro, il dispositivo prescritto dallo specialista oftalmologo, il quale dovrà provvedere successivamente al relativo collaudo.

Ai fini del rimborso della spesa effettuata, il lavoratore dovrà presentare una serie di documentazioni che certifichino la validità dell’acquisto e il parere positivo dell’oftalmologo e successivamente, avrà diritto al rimborso da parte dell’Azienda fino ad un massimo di 150,00 €, comprensivo del costo della montatura.

Allegati:

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – Gu Serie Generale n.101 del 30 aprile 2008 – Suppl. Ordinario n. 108.

Circolare Inail n. 11 del 24 marzo 2023.