I soggetti che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (legge di bilancio 2026), la quale ha sostituito il comma 3-bis dell’art. 188-bis del decreto legislativo n.152 del 2006 escludendo alcune categorie di operatori, non sono più tenuti all’iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (Rentri) devono presentare istanza di cancellazione entro il primo trimestre del 2026.
La richiesta di cancellazione deve essere presentata tramite l’area operatori del portale Rentri.
In particolare:
le istanze trasmesse entro il 30 marzo 2026 producono effetti immediati, in quanto derivanti direttamente da una disposizione di rango primario e non rientranti nelle fattispecie disciplinate dall’art. 12, commi 6 e 7, del Decreto Legislativo n.152 del 2006
le istanze presentate successivamente seguono la disciplina ordinaria prevista dall’art. 12, commi 6 e 7, Decreto Ministeriale n.59 del 4 aprile 2023, secondo cui:
i soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l’obbligo, possono iscriversi volontariamente al Rentri. È data facoltà in qualsiasi momento di procedere alla cancellazione, con effetto a partire dall’anno solare successivo.
La cancellazione dal Rentri degli operatori iscritti o di una o più unità locale in ragione del venir meno nell’anno solare precedente dei requisiti che determinano l’obbligo di iscrizione ha effetto a partire dall’anno solare successivo.
Resta in ogni caso confermata l’assenza di rimborso dei contributi e dei diritti già versati.
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