Il 24 maggio 2025 è stato pubblicato in GU l’Accordo Stato-Regioni che razionalizza la materia della formazione in salute e sicurezza sul lavoro, accorpando e abrogando tutti i precedenti provvedimenti adottati dal 2011 in poi.
Sebbene l’Accordo acquisti efficacia formale a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, non introduce disposizioni di immediata applicazione.
Grazie al riconoscimento dei crediti formativi pregressi e alla previsione di termini specifici per il completamento dei nuovi percorsi formativi, tutti i percorsi attualmente vigenti restano pienamente validi. Infatti:
Per un anno dalla data di entrata in vigore dell’Accordo, sarà ancora possibile frequentare i corsi attualmente previsti dagli accordi precedenti.
Per i datori di lavoro, il nuovo obbligo formativo, in assenza di motivi di esonero, dovrà essere assolto entro due anni dall’entrata in vigore dell’Accordo.
Per i preposti, in relazione alla modifica della periodicità dell’aggiornamento:
se la formazione (o l’aggiornamento) è stata svolta oltre due anni prima della data di entrata in vigore dell’Accordo, l’obbligo di aggiornamento dovrà essere soddisfatto entro un anno dall’entrata in vigore del provvedimento;
in caso contrario, resta valido il consueto termine biennale a partire dalla conclusione dell’ultimo corso di formazione o aggiornamento.
Per gli ambienti confinati, il nuovo percorso formativo dovrà essere completato entro un anno dall’entrata in vigore dell’Accordo.
Per le attrezzature, i tre nuovi corsi introdotti dovranno essere frequentati entro un anno dall’entrata in vigore del provvedimento.
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