Opra Lazio | Oli motore usati, INAIL approfondisce il rischio cancerogeno per i lavoratori https://opralazio.it Organismo Paritetico Regionale Artigianato Mon, 19 Oct 2026 13:29:51 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 https://opralazio.it/wp-content/uploads/2022/01/cropped-icona-32x32.png Opra Lazio | Oli motore usati, INAIL approfondisce il rischio cancerogeno per i lavoratori https://opralazio.it 32 32 Oli motore usati, INAIL approfondisce il rischio cancerogeno per i lavoratori https://opralazio.it/oli-motore-usati-inail-approfondisce-il-rischio-cancerogeno-per-i-lavoratori/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=oli-motore-usati-inail-approfondisce-il-rischio-cancerogeno-per-i-lavoratori Mon, 19 Oct 2026 13:29:51 +0000 https://opralazio.it/?p=30898 Argomento Salute e sicurezza sul lavoro Principali contenuti  INAIL ha pubblicato un nuovo fact sheet dedicato all’esposizione professionale agli oli minerali precedentemente utilizzati nei motori a combustione interna. La normativa italiana include i lavori che comportano la penetrazione cutanea di questi oli tra i processi...

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Salute e sicurezza sul lavoro

Principali contenuti 

INAIL ha pubblicato un nuovo fact sheet dedicato all’esposizione professionale agli oli minerali precedentemente utilizzati nei motori a combustione interna. La normativa italiana include i lavori che comportano la penetrazione cutanea di questi oli tra i processi che espongono ad agenti cancerogeni e attribuisce particolare rilevanza alla via cutanea. Non sono invece stabiliti uno specifico tracciante dell’esposizione né un valore limite professionale riferito direttamente alla miscela degli oli motore usati.

Durante l’utilizzo nel motore, l’olio subisce fenomeni di degradazione e può accumulare IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici), prodotti della combustione incompleta, particolato carbonioso e metalli derivanti dall’usura dei componenti, tra cui piombo, zinco, rame, cromo e nichel. È quindi necessario distinguere il prodotto nuovo dall’olio che ha già operato all’interno del motore.

L’esposizione professionale avviene soprattutto attraverso il contatto con la pelle, ad esempio durante il cambio dell’olio, per schizzi, utensili sporchi o superfici contaminate. È possibile anche un’esposizione inalatoria quando si formano nebbie o aerosol oleosi. La penetrazione cutanea degli oli motore usati è associata in particolare al rischio di tumori della pelle, oltre a dermatiti, allergie e sensibilizzazioni.

Il documento approfondisce anche le possibili modalità di monitoraggio. La contaminazione della cute può essere studiata mediante wipes, cioè garze o dischetti utilizzati per rimuovere il contaminante dalla superficie cutanea, oppure mediante dispositivi di intercettazione. Per il monitoraggio biologico INAIL indica, tra le possibili opzioni, il dosaggio dell’1-OHP (1-idrossipirene) urinario come indicatore indiretto dell’esposizione a miscele contenenti IPA. Il dato deve però essere interpretato con cautela perché può risentire, tra l’altro, di fumo, alimentazione e diversa composizione delle miscele.

Anche i metalli possono fornire informazioni aggiuntive, ma non esiste un unico “test dei metalli” valido per l’olio usato. Per il piombo sono disponibili valori limite professionali e biologici specifici; per altri elementi la valutazione presenta condizioni differenti e, nel caso del cromo, richiede anche di distinguere lo stato di ossidazione. Si tratta quindi di strumenti da scegliere sulla base della concreta composizione dell’esposizione e della valutazione effettuata da professionisti competenti.

Sul piano della prevenzione, INAIL richiama l’importanza di impedire il più possibile il contatto con la cute. Per le attività nelle quali permane un’esposizione residua sono indicati guanti resistenti agli agenti chimici, ad esempio in nitrile o neoprene di spessore adeguato, indumenti a maniche lunghe o tute e protezione degli occhi. In presenza di vaporizzazione o nebulizzazione possono essere necessari dispositivi di protezione respiratoria con filtri adeguati per vapori organici e particolato. Fondamentali sono anche la pronta sostituzione degli indumenti contaminati e l’accurata pulizia della pelle.

La pubblicazione INAIL non introduce un nuovo obbligo autonomo, ma richiama un rischio già ricompreso nella disciplina degli agenti cancerogeni. Quando dalla valutazione emerge un rischio per la salute dei lavoratori, trovano applicazione anche gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione, sorveglianza sanitaria e, nei casi previsti, registrazione dei lavoratori esposti.

Nella pratica, la novità interessa soprattutto officine meccaniche, manutentori di autoveicoli e mezzi industriali, imprese di trasporto, agricoltura, edilizia, industria meccanica, demolizione e trattamento dei veicoli, raccolta e gestione degli oli usati. Queste aziende dovrebbero verificare che la valutazione del rischio cancerogeno consideri espressamente il contatto con oli motore minerali usati, individuare le lavorazioni nelle quali possono verificarsi contaminazioni cutanee o aerosol e verificare l’efficacia delle misure tecniche, organizzative, igieniche e dei DPI adottati.

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Riciclo degli imballaggi alimentari in PET e sicurezza dei MOCA https://opralazio.it/riciclo-degli-imballaggi-alimentari-in-pet-e-sicurezza-dei-moca/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=riciclo-degli-imballaggi-alimentari-in-pet-e-sicurezza-dei-moca Mon, 19 Oct 2026 13:25:35 +0000 https://opralazio.it/?p=30891 Argomento Riciclo degli imballaggi alimentari in PET e sicurezza dei MOCA. Tipo di provvedimento Studio scientifico relativo al riciclo del PET per la produzione di nuove bottiglie. Principali contenuti Aumentare il riciclo degli imballaggi e ridurre il consumo di materie prime vergini sono obiettivi centrali...

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Riciclo degli imballaggi alimentari in PET e sicurezza dei MOCA.

Tipo di provvedimento

Studio scientifico relativo al riciclo del PET per la produzione di nuove bottiglie.

Principali contenuti

Aumentare il riciclo degli imballaggi e ridurre il consumo di materie prime vergini sono obiettivi centrali della transizione verso un’economia circolare. Quando però l’imballaggio è destinato al contatto con gli alimenti, il recupero del materiale deve soddisfare una condizione ulteriore, ossia garantire che il suo impiego sia sicuro per il consumatore. È su questo terreno che si incontrano le nuove regole europee sugli imballaggi e la ricerca sulle tecnologie di riciclo.

Il regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, noto come PPWR, si applica in via generale dal 12 agosto 2026, con un calendario progressivo per diversi obblighi. La disciplina della riciclabilità guarda sia alla progettazione degli imballaggi, con una prima scadenza nel 2030, sia alla possibilità di riciclarli su larga scala, dal 2035, secondo le condizioni e i termini previsti per gli atti attuativi. Il regolamento introduce inoltre percentuali minime di materiale riciclato negli imballaggi di plastica. Per le bottiglie monouso per bevande, il primo obiettivo è il 30%, con decorrenza dal 2030 o successiva.

Per i materiali e oggetti a contatto con alimenti, i MOCA, questi obiettivi si intrecciano con il problema dei possibili contaminanti. Anche una plastica proveniente da precedenti impieghi alimentari può contenere sostanze introdotte durante l’uso, la raccolta o la gestione del rifiuto. La loro identità e concentrazione possono variare e il recupero di un imballaggio originariamente idoneo al contatto alimentare non assicura, da solo, che il materiale riciclato mantenga tale idoneità. Il regolamento (UE) 2022/1616 disciplina proprio la produzione di plastiche riciclate destinate al contatto con gli alimenti, ponendo al centro l’efficacia della decontaminazione.

Occorre quindi affrontare le esigenze di ottenere un materiale capace di sopportare la trasformazione industriale e allo stesso tempo assicurare che gli eventuali contaminanti residui non compromettano la sicurezza del prodotto alimentare. Le valutazioni dell’EFSA sui processi di riciclo del PET considerano l’efficienza della decontaminazione attraverso prove con sostanze rappresentative dei possibili contaminanti, i cosiddetti challenge test. La sicurezza dipende dal processo e dal controllo delle sue condizioni operative, oltre che dagli impieghi previsti per il materiale recuperato.

In questo contesto si inserisce uno studio di Francesco Paolo La Mantia, Vincenzo Titone, Luigi Botta e Paolo Glerean, pubblicato sul Journal of Applied Polymer Science. La ricerca confronta PET riciclato meccanicamente, miscele di PET vergine con il 10%, il 25% e il 50% di riciclato e un PET rigenerato mediante policondensazione allo stato solido, indicata con la sigla SSP (è un trattamento che riscalda il PET senza fonderlo, permettendo di allungare nuovamente le catene del polimero e recuperarne le proprietà).

I risultati mostrano che sia le miscele di PET vergine e riciclato sia il PET rigenerato mediante SSP presentano proprietà adatte alla produzione di nuove bottiglie. La SSP risulta tuttavia più vantaggiosa perché permette di recuperare caratteristiche di lavorazione vicine a quelle del PET vergine e una maggiore resistenza meccanica, contribuendo inoltre alla decontaminazione del materiale nell’ambito del processo di riciclo.

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Imballaggi compostabili, convertito con modifiche il D.L. 143/2026 https://opralazio.it/imballaggi-compostabili-convertito-con-modifiche-il-d-l-143-2026/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=imballaggi-compostabili-convertito-con-modifiche-il-d-l-143-2026 Mon, 12 Oct 2026 10:24:24 +0000 https://opralazio.it/?p=30875 Argomento Ambiente Principali contenuti  Dal 7 ottobre 2026 è in vigore la legge n. 173/2026, che converte con modificazioni il decreto-legge relativo alla compostabilità di determinate tipologie di imballaggi in plastica monouso. Il provvedimento conferma nel D.Lgs. 152/2006 il nuovo articolo 226-quinquies, modificandone però alcune...

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Ambiente

Principali contenuti 

Dal 7 ottobre 2026 è in vigore la legge n. 173/2026, che converte con modificazioni il decreto-legge relativo alla compostabilità di determinate tipologie di imballaggi in plastica monouso. Il provvedimento conferma nel D.Lgs. 152/2006 il nuovo articolo 226-quinquies, modificandone però alcune deroghe e condizioni.

La disciplina italiana si collega al PPWR, che dal 1° gennaio 2030 vieta l’immissione sul mercato di alcuni formati di imballaggio monouso indicati nell’Allegato V. L’Italia ha previsto, per determinate categorie, la possibilità di continuare a utilizzare tali imballaggi quando siano certificati da organismi accreditati come biodegradabili e compostabili secondo la UNI EN 13432 o standard europei equivalenti. L’obbligo nazionale è stato introdotto già dall’8 agosto 2026, prima dell’applicazione generale del PPWR, così da utilizzare la possibilità riconosciuta dal regolamento europeo agli Stati membri.

Le categorie interessate comprendono, in particolare, gli imballaggi in plastica monouso per meno di 1,5 kg di ortofrutta fresca preconfezionata, determinati imballaggi per alimenti e bevande consumati nei locali del settore HoReCa (Hotel, Restaurant and Catering), imballaggi monodose per condimenti e alcuni imballaggi flessibili monouso utilizzati per cosmetici e prodotti per l’igiene nel settore ricettivo.

Per questi ultimi, la legge di conversione introduce una condizione aggiuntiva: non è sufficiente che sia compostabile l’imballaggio. Deve essere certificato come biodegradabile e compostabile anche il prodotto contenuto, in modo da risultare compatibile con il processo di compostaggio. La previsione riguarda gli imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l’igiene destinati alla singola prenotazione nelle strutture ricettive.

La conversione modifica anche il sistema delle esenzioni. Per gli imballaggi destinati a ortofrutta fresca e per alcune esigenze sanitarie vengono richiamate le specifiche condizioni previste dall’Allegato V del PPWR. Per gli imballaggi monouso destinati ad alimenti e bevande consumati nei locali HoReCa può invece operare la deroga prevista dall’articolo 25, paragrafo 4, per le microimprese, quando sia dimostrato che non è tecnicamente possibile rinunciare a tali imballaggi oppure accedere alle infrastrutture necessarie per un sistema di riutilizzo.

Una delle novità principali è la nuova esenzione transitoria per l’ortofrutta fresca preconfezionata. In attesa degli orientamenti della Commissione europea previsti dall’articolo 25, paragrafo 6, del PPWR, l’obbligo di compostabilità non si applica a numerose categorie, tra cui ciliegie, pesche e altre drupacee, uva e frutti di bosco, kiwi e avocado, mele e pere mature, cachi, insalate e ortaggi a foglia, broccoli e cavoli, pomodori, peperoni, melanzane, zucchine, fagiolini, patate, carote, asparagi, porri, erbe aromatiche fresche, funghi coltivati e prodotti ortofrutticoli di IV gamma pronti al consumo.

L’esenzione ha carattere temporaneo: il PPWR impone infatti alla Commissione di pubblicare entro il 12 febbraio 2027 orientamenti sull’Allegato V, comprendenti anche un elenco non esaustivo dei prodotti ortofrutticoli esclusi dal futuro divieto europeo.

La legge modifica anche il regime sanzionatorio. La violazione dell’articolo 226-quinquies sarà punita con una sanzione amministrativa da 2.500 a 25.000 euro, elevabile fino a quattro volte il massimo in presenza delle condizioni previste dalla norma. Tali sanzioni, tuttavia, si applicheranno dal 1° gennaio 2030.

È stata inoltre introdotta una specifica tutela per l’operatore economico che abbia acquistato gli imballaggi facendo affidamento su idonea documentazione fornita dal fabbricante, importatore o distributore, attestante la conformità ai requisiti di compostabilità. In questo caso la sanzione non si applica, salvo che l’operatore sapesse della non conformità oppure questa fosse evidente. La norma rende quindi particolarmente importante la corretta gestione e conservazione della documentazione di conformità ricevuta dai fornitori.

Rimangono comunque ferme le altre disposizioni applicabili. La compostabilità non sostituisce, ad esempio, gli obblighi previsti dalla normativa sui MOCA (Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti) né consente di derogare ai divieti derivanti dalla disciplina europea sui prodotti di plastica monouso.

Nella pratica, produttori, importatori, distributori e utilizzatori delle categorie di imballaggio interessate dovrebbero verificare quali prodotti ricadono nel nuovo articolo 226-quinquies, acquisire dai fornitori le certificazioni di biodegradabilità e compostabilità richieste e conservarne adeguata evidenza documentale. Per ortofrutta, settore HoReCa, strutture sanitarie e settore ricettivo occorre inoltre verificare attentamente se ricorre una delle specifiche deroghe introdotte o confermate dalla legge di conversione.

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Nucleare sostenibile, in Gazzetta la legge delega: al Governo 12 mesi per definire le nuove regole https://opralazio.it/nucleare-sostenibile-in-gazzetta-la-legge-delega-al-governo-12-mesi-per-definire-le-nuove-regole/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=nucleare-sostenibile-in-gazzetta-la-legge-delega-al-governo-12-mesi-per-definire-le-nuove-regole Mon, 12 Oct 2026 10:20:28 +0000 https://opralazio.it/?p=30868 Argomento Ambiente Principali contenuti  È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2026 la legge 29 settembre 2026, n. 169, che delega il Governo a costruire il nuovo quadro normativo italiano sull’energia nucleare sostenibile. La legge entrerà in vigore il 15 ottobre...

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Principali contenuti 

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2026 la legge 29 settembre 2026, n. 169, che delega il Governo a costruire il nuovo quadro normativo italiano sull’energia nucleare sostenibile. La legge entrerà in vigore il 15 ottobre 2026 e da quel momento decorreranno i 12 mesi entro i quali dovranno essere adottati uno o più decreti legislativi attuativi.

La legge non autorizza direttamente la costruzione di nuove centrali e non introduce nell’immediato nuovi obblighi per le imprese. Definisce invece gli ambiti e i criteri che il Governo dovrà trasformare nella disciplina operativa relativa alla produzione e all’utilizzo dell’energia nucleare sostenibile, alla fabbricazione e al riprocessamento del combustibile, allo smantellamento degli impianti, alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito e alla ricerca e utilizzo della fusione nucleare.

Il Governo dovrà predisporre un programma nazionale per l’inserimento del nucleare sostenibile e della fusione nel mix energetico italiano, con l’obiettivo di contribuire alla neutralità climatica entro il 2050, alla sicurezza e indipendenza energetica e al contenimento dei costi dell’energia. Le tecnologie ammesse dovranno rispettare i criteri della tassonomia europea e gli standard tecnici dell’AIEA (Agenzia internazionale per l’energia atomica), comprendendo anche tecnologie modulari e avanzate.

Tra i criteri più rilevanti per le imprese vi è la futura introduzione di procedimenti abilitativi integrati di competenza del MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) per sperimentazione, costruzione, installazione ed esercizio degli impianti. Il futuro titolo abilitativo dovrà sostituire autorizzazioni, concessioni, licenze, nulla osta e altri atti di assenso, con l’eccezione dei provvedimenti di valutazione ambientale; potrà inoltre costituire variante agli strumenti urbanistici. Queste semplificazioni, tuttavia, diventeranno operative soltanto con i decreti legislativi attuativi.

La delega prevede anche che venga disciplinato il riconoscimento di titoli e certificazioni già rilasciati dalle autorità competenti di Stati appartenenti alla NEA (Nuclear Energy Agency – Agenzia per l’energia nucleare) dell’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) o di altri Stati con i quali l’Italia abbia accordi bilaterali di cooperazione nucleare. Ciò non comporta un riconoscimento automatico già oggi, ma costituisce un criterio che dovrà essere disciplinato dai decreti attuativi.

I futuri decreti dovranno inoltre stabilire le condizioni per consentire anche a soggetti privati di partecipare alla sperimentazione di tecnologie nucleari avanzate, individuando requisiti, standard di sicurezza e criteri per la localizzazione dei siti.

Sul piano economico, la legge stabilisce il principio secondo cui gli operatori dovranno sostenere le garanzie finanziarie necessarie per l’intero ciclo di vita degli impianti, compresi i costi di disattivazione, gestione dei rifiuti radioattivi e combustibile esaurito fino allo smantellamento finale. A carico degli esercenti dovranno essere posti anche gli oneri dei controlli di sicurezza e radioprotezione e dovranno essere previste adeguate coperture finanziarie e assicurative contro i rischi dell’attività nucleare.

Un ulteriore capitolo riguarda i territori. I decreti dovranno prevedere forme di consultazione dei Comuni interessati e potranno stabilire misure compensative ambientali, territoriali ed eventualmente economiche, con costi a carico dei proponenti.

La legge comprende inoltre la disciplina dell’impiego dell’energia nucleare a bordo delle navi, la gestione dello stoccaggio e dello smaltimento dei rifiuti radioattivi e la possibile riorganizzazione delle competenze di vigilanza, anche valutando l’istituzione di un’autorità indipendente per la sicurezza nucleare.

Per gli investimenti connessi alla prima attuazione della delega vengono utilizzate risorse già assegnate al MASE pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. Sono inoltre autorizzati 1,5 milioni di euro nel 2026 e 6 milioni nel 2027 per campagne informative rivolte ai cittadini e iniziative di informazione e consultazione delle popolazioni direttamente interessate.

Dopo l’adozione dei decreti legislativi, il Governo avrà ulteriori 24 mesi dall’entrata in vigore di ciascun decreto per adottare eventuali disposizioni integrative e correttive.

Nella pratica, per le imprese non nasce ancora un nuovo procedimento autorizzativo né la possibilità immediata di realizzare nuovi impianti. La legge apre invece la fase normativa che interesserà in prospettiva operatori energetici, società di ingegneria, produttori di componentistica, imprese di costruzione, gestori di rifiuti radioattivi, laboratori, università e imprese coinvolte nella ricerca e nelle tecnologie nucleari. Il passaggio decisivo sarà quindi rappresentato dai decreti legislativi da adottare entro dodici mesi dal 15 ottobre 2026.

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Grafene, INAIL richiama l’attenzione sui possibili rischi per i lavoratori esposti https://opralazio.it/grafene-inail-richiama-lattenzione-sui-possibili-rischi-per-i-lavoratori-esposti/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=grafene-inail-richiama-lattenzione-sui-possibili-rischi-per-i-lavoratori-esposti Tue, 06 Oct 2026 14:03:30 +0000 https://opralazio.it/?p=30854 Argomento Salute e sicurezza sul lavoro Principali contenuti  INAIL ha pubblicato un nuovo fact sheet dedicato ai GBN (Graphene-Based Nanomaterials – nanomateriali a base di grafene), materiali utilizzati o in fase di sviluppo in numerosi settori, tra cui elettronica ed energia, automotive e aerospazio, biomedicale,...

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Salute e sicurezza sul lavoro

Principali contenuti 

INAIL ha pubblicato un nuovo fact sheet dedicato ai GBN (Graphene-Based Nanomaterials – nanomateriali a base di grafene), materiali utilizzati o in fase di sviluppo in numerosi settori, tra cui elettronica ed energia, automotive e aerospazio, biomedicale, imballaggi e ricerca. La pubblicazione non introduce nuovi obblighi, ma aggiorna il quadro delle conoscenze sui possibili rischi occupazionali e sulle misure di prevenzione.

In ambito lavorativo, la principale via di esposizione individuata dall’INAIL è l’inalazione delle polveri durante le lavorazioni a secco. Sono possibili anche contatto cutaneo e ingestione accidentale, mentre esposizioni indirette possono verificarsi durante la pulizia e la manutenzione degli impianti.

Le evidenze disponibili sono ancora limitate. Gli studi in vitro hanno evidenziato possibili fenomeni di citotossicità, genotossicità, stress ossidativo e infiammazione, mentre negli studi animali alcuni nanomateriali hanno mostrato possibili effetti soprattutto sull’apparato respiratorio. INAIL sottolinea però che gli effetti dipendono da caratteristiche del materiale, dimensioni, dose e durata dell’esposizione e che mancano ancora studi epidemiologici longitudinali sui lavoratori.

Un elemento particolarmente rilevante deriva dal biomonitoraggio condotto dal settore ricerca INAIL su 6 lavoratori esposti a GBN. Sono stati osservati aumenti di alcuni biomarcatori di effetto genotossico precoce e di danno ossidativo al DNA, senza variazioni significative dei biomarcatori urinari di infiammazione e stress ossidativo. Secondo INAIL, i risultati suggeriscono possibili alterazioni biologiche precoci e ancora riparabili, prima della comparsa di effetti infiammatori sistemici.

Il monitoraggio ambientale ha inoltre individuato le fasi di stoccaggio e pulizia come momenti critici per la contaminazione. Nel successivo follow-up, l’introduzione di sistemi chiusi, ventilazione locale e dispositivi di protezione individuale ha determinato una significativa riduzione sia dell’esposizione sia degli effetti genotossico-ossidativi rilevati.

Il documento richiama anche uno studio condotto in 11 stabilimenti statunitensi su 44 lavoratori, dal quale sono emersi livelli di esposizione più elevati durante la produzione primaria e la manipolazione delle polveri rispetto alle fasi successive di trasformazione e incorporazione. Viene citato un valore orientativo di OEB (Occupational Exposure Band – fascia di esposizione professionale) inferiore a 10 µg/m³, proposto dal NIOSH statunitense: si tratta però di un riferimento tecnico orientativo, non di un valore limite normativo italiano o europeo.

INAIL evidenzia infatti che non esistono attualmente valori limite normativi specifici per l’esposizione professionale ai GBN. In presenza di questa incertezza, raccomanda un approccio precauzionale basato sulla riduzione dell’esposizione attraverso misure tecniche e organizzative e su una sorveglianza sanitaria mirata all’individuazione di eventuali effetti precoci.

Nella pratica, le aziende che producono o utilizzano grafene e relativi nanomateriali dovrebbero verificare nella valutazione del rischio soprattutto le operazioni che possono generare o disperdere polveri, come manipolazione a secco, travasi, stoccaggio, pulizia e manutenzione. Dove possibile, è opportuno privilegiare sistemi chiusi e aspirazione localizzata, limitare la dispersione del materiale, definire procedure di lavoro e pulizia adeguate e utilizzare DPI appropriati quando le misure collettive non consentono di controllare completamente l’esposizione.

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PED, aggiornate le norme armonizzate per attrezzature a pressione https://opralazio.it/ped-aggiornate-le-norme-armonizzate-per-attrezzature-a-pressione/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ped-aggiornate-le-norme-armonizzate-per-attrezzature-a-pressione Tue, 06 Oct 2026 13:59:06 +0000 https://opralazio.it/?p=30847 Argomento Prodotti Principali contenuti  Dal 2 ottobre 2026 è aggiornato l’elenco europeo delle norme armonizzate a supporto della PED (Pressure Equipment Directive), la direttiva 2014/68/UE relativa alle attrezzature a pressione. La decisione di esecuzione (UE) 2026/2211 aggiunge nuove versioni e revisioni di norme tecniche e...

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Dal 2 ottobre 2026 è aggiornato l’elenco europeo delle norme armonizzate a supporto della PED (Pressure Equipment Directive), la direttiva 2014/68/UE relativa alle attrezzature a pressione. La decisione di esecuzione (UE) 2026/2211 aggiunge nuove versioni e revisioni di norme tecniche e programma il successivo ritiro di diversi riferimenti precedenti.

È importante distinguere il ruolo dei due atti: la direttiva PED stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza obbligatori, mentre le norme armonizzate costituiscono una modalità tecnica volontaria per dimostrarne il rispetto. Quando il riferimento di una norma armonizzata è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE, la sua applicazione conferisce la presunzione di conformità esclusivamente per i requisiti della PED effettivamente coperti dalla norma.

L’aggiornamento interessa numerose tipologie di prodotti e attività tecniche, tra cui sistemi di refrigerazione e pompe di calore, attrezzature per GPL, recipienti criogenici, caldaie a tubi da fumo, raccordi e tubazioni, oltre alle procedure di saldatura e brasatura e alla qualificazione del relativo personale. Tra i nuovi riferimenti figurano, ad esempio, EN ISO 24664:2024 per sistemi frigoriferi e pompe di calore, EN ISO 21009-2:2024 per recipienti criogenici e nuove norme relative alla qualificazione delle procedure e degli operatori di saldatura e brasatura.

Particolare attenzione richiede la EN 12953-6:2024, relativa all’equipaggiamento delle caldaie a tubi da fumo. La Commissione ha pubblicato il riferimento con una restrizione, perché alcune parti della norma presentano carenze rispetto a specifici requisiti essenziali dell’Allegato I della PED. In particolare, la conformità ai punti 5.1.6 e 5.3.1 e all’Allegato F della EN 12953-6:2024 non consente di presumere automaticamente rispettato il requisito PED relativo alle modalità operative dell’attrezzatura; altre limitazioni riguardano il superamento dei limiti ammissibili, la progettazione degli accessori di sicurezza e la protezione dal rischio di surriscaldamento. Per questi aspetti il fabbricante deve quindi dimostrare la conformità con ulteriori elementi tecnici, senza potersi affidare alla sola applicazione della norma.

La decisione introduce inoltre un periodo transitorio per numerosi riferimenti sostituiti. Le precedenti versioni – tra cui EN 12953-6:2011, EN 13136:2013+A1:2018, EN ISO 13585:2012, EN 14129:2014, EN 14222:2021 e altre – saranno eliminate dall’elenco europeo soltanto dal 2 aprile 2028. Fino a tale data continuano quindi a poter conferire la presunzione di conformità per i requisiti da esse coperti.

Questo non significa che le imprese siano obbligate ad adottare immediatamente tutte le nuove versioni. Le norme armonizzate restano volontarie: il fabbricante può utilizzare la nuova norma, continuare durante il periodo transitorio a utilizzare il riferimento precedente oppure adottare altre soluzioni tecniche, purché sia comunque in grado di dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali della direttiva PED.

Nella pratica, fabbricanti di attrezzature a pressione, progettisti, organismi notificati e laboratori dovrebbero verificare quali norme aggiornate riguardano i propri prodotti e programmare l’eventuale migrazione. Se vengono adottate le nuove versioni, sarà necessario riesaminare, ove pertinente, progettazione, procedure di saldatura e brasatura, qualifiche del personale, prove, fascicoli tecnici e riferimenti utilizzati nella valutazione di conformità.

Per la EN 12953-6:2024 occorre un controllo aggiuntivo: nei punti interessati dalla restrizione europea la sola conformità alla norma non è sufficiente a beneficiare della presunzione di conformità e il fabbricante deve documentare separatamente il rispetto dei corrispondenti requisiti essenziali della PED.

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Rintracciabilità agroalimentare, nuove regole per una filiera più trasparente https://opralazio.it/rintracciabilita-agroalimentare-nuove-regole-per-una-filiera-piu-trasparente/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rintracciabilita-agroalimentare-nuove-regole-per-una-filiera-piu-trasparente Mon, 05 Oct 2026 10:21:53 +0000 https://opralazio.it/?p=30832 Argomento Certificazione della rintracciabilità nelle filiere agroalimentari e mangimistiche. Tipo di provvedimento Prassi di riferimento UNI per la certificazione volontaria accreditata.  Principali contenuti Da dove proviene una materia prima? In quali prodotti è stata utilizzata? Quali operatori hanno partecipato alla sua lavorazione e distribuzione? Sono...

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Certificazione della rintracciabilità nelle filiere agroalimentari e mangimistiche.

Tipo di provvedimento

Prassi di riferimento UNI per la certificazione volontaria accreditata. 

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Da dove proviene una materia prima? In quali prodotti è stata utilizzata? Quali operatori hanno partecipato alla sua lavorazione e distribuzione? Sono domande alle quali un sistema di rintracciabilità deve consentire di rispondere con informazioni attendibili. La loro importanza diventa evidente quando emerge una non conformità e occorre individuare rapidamente i lotti interessati, ma riguarda anche la gestione quotidiana delle produzioni e la credibilità delle informazioni fornite al mercato. In questo contesto, il 24 settembre 2026 è stata pubblicata la UNI/PdR 202:2026, elaborata da UNI in collaborazione con Accredia e dedicata alla certificazione della rintracciabilità nelle filiere agroalimentari secondo la UNI EN ISO 22005:2008. Il documento annulla e sostituisce il Regolamento Tecnico Accredia RT-17, aggiornando il riferimento utilizzato dagli organismi di certificazione accreditati.

La novità riguarda la certificazione volontaria. L’obbligo di rintracciabilità per gli operatori del settore alimentare e mangimistico è già previsto dal Regolamento (CE) n. 178/2002, mentre la certificazione consente invece di sottoporre a una valutazione indipendente un sistema costruito intorno a obiettivi precisi. La nuova Prassi chiarisce le regole di questa valutazione, contribuendo a rendere più omogenei i controlli e più comprensibile ciò che viene effettivamente certificato.

Uno degli aspetti centrali è proprio la definizione dei confini del sistema. Parlare genericamente di filiera rintracciata può risultare poco significativo se non si specificano i prodotti interessati, le informazioni seguite e le fasi comprese. Il sistema deve quindi identificare gli obiettivi, gli elementi tracciati, l’Unità Minima Rintracciabile, l’estensione e la profondità della rintracciabilità. Inoltre quando partecipano più imprese, devono essere individuate anche le organizzazioni coinvolte.

Questa precisione ha conseguenze pratiche. Un sistema che comprende soltanto trasformazione e distribuzione offre garanzie riferite a quelle fasi mentre un sistema che include anche la produzione primaria può ricostruire collegamenti ulteriori, fino alla coltivazione o all’allevamento. Le procedure aziendali e le informazioni comunicate ai clienti devono rispecchiare questi confini.

Nelle filiere composte da più operatori assume particolare rilievo il coordinamento. Le organizzazioni partecipanti devono formalizzare il proprio impegno attraverso un accordo di filiera, condividendo le procedure da rispettare. Al capofiliera spetta un ruolo centrale nella verifica degli accordi e nell’organizzazione dei controlli sulle diverse fasi.

La scelta degli operatori da sottoporre a verifica deve essere sostenuta da una valutazione del rischio. Entrano in gioco gli obiettivi del sistema, gli elementi tracciati e le informazioni raccolte nel tempo, comprese le non conformità, i reclami e i risultati delle verifiche. La rivalutazione annuale permette di adeguare i controlli ai cambiamenti della filiera e alle criticità emerse.

Particolare attenzione è riservata alle prove di rintracciabilità e ai bilanci di massa, due strumenti che permettono di verificare il funzionamento concreto del sistema. La prova di rintracciabilità controlla la possibilità di ricostruire i collegamenti tra materie prime, lavorazioni e prodotti. Il bilancio di massa mette invece a confronto le quantità registrate, considerando trasformazioni, giacenze, scarti e perdite pertinenti al processo.

Per esempio, nella lavorazione di una materia prima deve essere possibile collegare le quantità utilizzate ai prodotti ottenuti e spiegare le differenze attraverso dati coerenti sulle rese e sugli scarti. Eventuali discrepanze possono evidenziare errori di registrazione o passaggi che richiedono un approfondimento. La Prassi prevede che l’organismo di certificazione effettui e registri una prova di rintracciabilità e un bilancio di massa durante gli audit iniziali e di sorveglianza, verificando anche l’efficacia con cui l’impresa utilizza questi strumenti.

Un altro tema importante è la comunicazione al mercato. Il certificato e le dichiarazioni commerciali devono descrivere fedelmente il sistema valutato. Se la produzione primaria è esclusa, non possono essere utilizzate espressioni che inducano a ritenere certificati anche il campo, l’allevamento o l’azienda agricola. Per le dichiarazioni sull’origine geografica, la produzione primaria deve essere compresa nel sistema, salvo la presenza delle specifiche garanzie ufficiali previste dalla Prassi.

Per le imprese già certificate, la pubblicazione della UNI/PdR 202:2026 offre quindi l’occasione per riesaminare il perimetro del sistema, gli accordi tra operatori, le modalità di controllo e la coerenza delle informazioni commerciali. Per chi intende intraprendere la certificazione, aiuta a definire fin dall’inizio quali informazioni rendere verificabili e quali garanzie offrire ai clienti.

Il valore della rintracciabilità si misura nella capacità di recuperare informazioni affidabili quando servono. Un sistema efficace sostiene la gestione delle non conformità, facilita l’individuazione dei prodotti coinvolti e rende più trasparenti i rapporti lungo la filiera. La nuova Prassi rafforza questo approccio, collegando la certificazione a un perimetro chiaro, a verifiche documentate e a una comunicazione coerente con le garanzie effettivamente offerte.

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Campagna informativa e strumenti operativi per la prevenzione del rischio di influenza aviaria https://opralazio.it/campagna-informativa-e-strumenti-operativi-per-la-prevenzione-del-rischio-di-influenza-aviaria/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=campagna-informativa-e-strumenti-operativi-per-la-prevenzione-del-rischio-di-influenza-aviaria Fri, 25 Sep 2026 12:29:56 +0000 https://opralazio.it/?p=30814 Argomento Prevenzione e biosicurezza negli allevamenti avicoli Tipo di provvedimento Campagna informativa e strumenti operativi per la prevenzione del rischio di influenza aviaria  Principali contenuti Con l’avvicinarsi della stagione autunnale della migrazione degli uccelli, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e la Commissione europea...

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Argomento

Prevenzione e biosicurezza negli allevamenti avicoli

Tipo di provvedimento

Campagna informativa e strumenti operativi per la prevenzione del rischio di influenza aviaria 

Principali contenuti

Con l’avvicinarsi della stagione autunnale della migrazione degli uccelli, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e la Commissione europea hanno lanciato la campagna #NoBirdFlu, mettendo a disposizione di allevatori, piccoli detentori di pollame e veterinari una serie di risorse pratiche finalizzate a prevenire l’introduzione e la diffusione dell’influenza aviaria.

L’influenza aviaria, comunemente conosciuta come bird flu, è una malattia virale altamente contagiosa che colpisce principalmente il pollame e gli uccelli selvatici acquatici. La comparsa di focolai può determinare conseguenze rilevanti per la salute degli animali, per la produzione alimentare e per la continuità delle attività degli allevamenti, oltre a rappresentare un elemento di attenzione anche sotto il profilo della salute pubblica. Il periodo autunnale assume particolare importanza perché la circolazione del virus può aumentare in concomitanza con le migrazioni degli uccelli selvatici attraverso il continente europeo. I dati riportati da EFSA evidenziano la dimensione del fenomeno. Tra ottobre 2025 e giugno 2026 sono stati rilevati in Europa quasi 8.000 focolai di influenza aviaria, mentre le rilevazioni negli uccelli selvatici sono risultate circa quattro volte superiori rispetto all’inverno precedente. Particolarmente significativo è inoltre il dato relativo agli allevamenti avicoli, nei quali la maggior parte delle infezioni è stata ricondotta a contatti indiretti con gli uccelli selvatici.

Questi elementi confermano il ruolo centrale della biosicurezza nella prevenzione dell’influenza aviaria. Ridurre il rischio non significa infatti intervenire soltanto quando la malattia è già presente, ma adottare quotidianamente misure in grado di impedire che il virus possa entrare nell’allevamento e successivamente diffondersi tra gli animali. Una corretta gestione della biosicurezza deve innanzitutto prevedere un adeguato controllo degli accessi alle strutture e alle aree in cui sono presenti gli animali. Limitare gli ingressi alle persone autorizzate e prestare attenzione alla movimentazione di persone, veicoli, attrezzature e materiali consente di ridurre le possibilità di introduzione del virus dall’esterno. La gestione degli accessi assume quindi un ruolo importante soprattutto nelle aziende nelle quali sono presenti più aree operative o differenti gruppi di animali. Altrettanto importante è mantenere procedure efficaci e continuative di pulizia e disinfezione. Attrezzature, superfici, calzature e materiali utilizzati nell’allevamento devono essere gestiti secondo procedure adeguate, evitando che la contaminazione possa essere trasferita da un’area all’altra. La disinfezione deve essere inserita in un sistema organizzato di biosicurezza e deve essere preceduta, quando necessario, da un’efficace rimozione dello sporco e della materia organica, che può compromettere l’azione dei disinfettanti.

Uno degli aspetti maggiormente sottolineati dalla campagna riguarda inoltre la necessità di evitare il contatto tra il pollame e gli uccelli selvatici. La fauna selvatica può rappresentare infatti una fonte di introduzione del virus negli allevamenti. Per questo motivo è importante ridurre le possibilità di accesso degli uccelli selvatici alle aree di allevamento e prestare attenzione anche alla gestione di acqua, mangimi e altre risorse che potrebbero essere contaminate. Il rischio non deve essere considerato esclusivamente come conseguenza di un contatto diretto tra animali, ma anche come possibile conseguenza di una contaminazione indiretta dell’ambiente e dei materiali utilizzati nell’allevamento.

La biosicurezza comprende anche una corretta separazione delle diverse specie di pollame eventualmente presenti nella stessa struttura. Evitare contatti non necessari tra specie differenti e organizzare adeguatamente la movimentazione degli animali, delle attrezzature e degli operatori può contribuire a limitare la possibilità di trasmissione dell’agente infettivo all’interno dell’allevamento.

Un ulteriore elemento fondamentale è rappresentato dalla sorveglianza degli animali. La capacità di riconoscere tempestivamente eventuali segni di malattia consente di attivare rapidamente le procedure necessarie e di limitare il rischio di diffusione. Cambiamenti nelle condizioni degli animali, nel comportamento, nella mortalità o nelle normali condizioni produttive devono essere attentamente valutati e, quando necessario, sottoposti all’attenzione del veterinario.

Il messaggio della campagna #NoBirdFlu è quindi quello di riportare la prevenzione dell’influenza aviaria all’interno della gestione quotidiana dell’allevamento.

Per favorire la diffusione di queste indicazioni, EFSA e Commissione europea hanno predisposto un apposito kit di comunicazione, destinato agli operatori del settore e ai soggetti coinvolti nella prevenzione. Il materiale comprende infografiche rivolte agli allevatori e ai piccoli detentori di pollame, poster con promemoria delle principali misure di biosicurezza, un video informativo e contenuti pronti per la condivisione attraverso i social media. Le risorse saranno disponibili anche nelle diverse lingue dell’Unione europea.

La prevenzione assume un ruolo fondamentale proprio nella fase che precede l’eventuale comparsa di un focolaio, rafforzare le misure di biosicurezza prima che il virus raggiunga l’allevamento rappresenta una delle principali strategie per ridurre il rischio di infezione e limitarne la successiva diffusione.

L’iniziativa #NoBirdFlu richiama infine un principio fondamentale applicabile alla prevenzione delle malattie infettive negli allevamenti, ossia che la biosicurezza non è costituita esclusivamente da interventi straordinari, ma soprattutto da una serie di comportamenti e procedure quotidiane che, se correttamente applicati e mantenuti nel tempo, possono contribuire concretamente a proteggere gli animali, le produzioni e la continuità delle attività agricole.

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Escavatori idraulici in ambito forestale, INAIL aggiorna requisiti e formazione https://opralazio.it/escavatori-idraulici-in-ambito-forestale-inail-aggiorna-requisiti-e-formazione/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=escavatori-idraulici-in-ambito-forestale-inail-aggiorna-requisiti-e-formazione Fri, 25 Sep 2026 12:25:47 +0000 https://opralazio.it/?p=30807 Argomento Salute e sicurezza sul lavoro Principali contenuti  INAIL ha pubblicato una nuova guida tecnica dedicata all’uso forestale degli escavatori idraulici, sempre più impiegati per operazioni di abbattimento, movimentazione e gestione del legname. Il documento è rivolto a fabbricanti, datori di lavoro, operatori e responsabili...

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Salute e sicurezza sul lavoro

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INAIL ha pubblicato una nuova guida tecnica dedicata all’uso forestale degli escavatori idraulici, sempre più impiegati per operazioni di abbattimento, movimentazione e gestione del legname. Il documento è rivolto a fabbricanti, datori di lavoro, operatori e responsabili della sicurezza e raccoglie i principali requisiti normativi e tecnici applicabili a queste macchine.

L’attenzione è concentrata soprattutto sui rischi derivanti dalla caduta o penetrazione di oggetti nella postazione dell’operatore e dalla perdita di stabilità della macchina durante la movimentazione del legname. La pubblicazione analizza quindi sistemi quali FOPS (Falling Object Protective Structure – struttura di protezione contro la caduta di oggetti), TOPS (Tip-Over Protective Structure – struttura di protezione in caso di rovesciamento laterale) e ROPS (Roll-Over Protective Structure – struttura di protezione in caso di ribaltamento), oltre ai dispositivi che impediscono la discesa incontrollata del braccio in caso di guasto idraulico e agli indicatori della capacità di carico.

INAIL evidenzia che i requisiti tecnici applicabili possono cambiare in funzione dell’anno di immissione sul mercato o di fabbricazione della macchina e delle norme tecniche vigenti in quel periodo. Il documento distingue inoltre l’escavatore idraulico dai cosiddetti caricatori per la movimentazione di materiali, per i quali non è sempre possibile applicare automaticamente le stesse norme armonizzate utilizzate per gli escavatori.

Un chiarimento importante riguarda le verifiche periodiche. Non tutti gli escavatori idraulici vi sono soggetti automaticamente. Quando però l’escavatore viene allestito con attrezzature che gli conferiscono la funzione di sollevamento di carichi liberamente oscillanti nello spazio, esso assume la configurazione di apparecchio di sollevamento mobile e rientra nel regime delle verifiche periodiche previsto dall’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. 81/2008. Ai fini amministrativi INAIL lo assimila, per comunicazione di messa in servizio e richiesta di verifica, a un’autogrù.

La pubblicazione richiama inoltre la nuova disciplina sull’abilitazione degli operatori introdotta dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La novità principale è che la specifica abilitazione è richiesta per la conduzione degli escavatori idraulici senza più alcuna distinzione legata alla massa operativa. Il precedente Accordo del 2012 limitava infatti tale obbligo agli escavatori idraulici con massa operativa superiore a 6.000 kg.

Il nuovo percorso formativo considera inoltre espressamente l’impiego dell’escavatore come apparecchio di sollevamento: nel modulo teorico-tecnico viene affrontata questa particolare configurazione e nella parte pratica sono previste esercitazioni di aggancio delle attrezzature utilizzate per il sollevamento dei materiali, ad esempio mediante ganci, polipi o pinze.

Nella pratica, le aziende che utilizzano escavatori in attività forestali devono verificare che la macchina e le attrezzature montate siano compatibili con le operazioni effettivamente svolte, che siano presenti le protezioni richieste contro caduta, penetrazione di oggetti e perdita di stabilità e che siano rispettate le istruzioni del fabbricante. Devono inoltre verificare che gli operatori dispongano della specifica abilitazione prevista dall’Accordo del 2025 e, quando l’escavatore viene utilizzato nella configurazione di apparecchio di sollevamento mobile con carico oscillante, che siano assolti anche gli obblighi relativi alle verifiche periodiche dell’attrezzatura.

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PPWR, CONAI chiarisce dichiarazione di conformità e fascicolo tecnico degli imballaggi https://opralazio.it/ppwr-conai-chiarisce-dichiarazione-di-conformita-e-fascicolo-tecnico-degli-imballaggi/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ppwr-conai-chiarisce-dichiarazione-di-conformita-e-fascicolo-tecnico-degli-imballaggi Fri, 18 Sep 2026 11:03:08 +0000 https://opralazio.it/?p=30791 Argomento Ambiente Principali contenuti  Il PPWR è applicabile dal 12 agosto 2026 e riguarda, in linea generale, tutti gli imballaggi indipendentemente dal materiale utilizzato, quindi non soltanto plastica ma anche carta, cartone, vetro, metallo, legno e altri materiali. Uno degli aspetti più importanti riguarda l’individuazione...

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Ambiente

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Il PPWR è applicabile dal 12 agosto 2026 e riguarda, in linea generale, tutti gli imballaggi indipendentemente dal materiale utilizzato, quindi non soltanto plastica ma anche carta, cartone, vetro, metallo, legno e altri materiali.

Uno degli aspetti più importanti riguarda l’individuazione del fabbricante, cioè del soggetto sul quale ricadono gli obblighi di valutazione e dichiarazione della conformità. La definizione non coincide necessariamente con il solo soggetto che produce materialmente l’imballaggio vuoto e deve essere verificata caso per caso sulla base del ruolo effettivamente assunto nella fabbricazione e nell’immissione sul mercato dell’imballaggio o del prodotto imballato.

Prima di immettere l’imballaggio sul mercato, il fabbricante deve effettuare, o far effettuare per proprio conto, la valutazione della conformità prevista dall’articolo 38. A tal fine deve predisporre la documentazione tecnica dell’Allegato VII, che nella pratica può essere organizzata come un vero e proprio fascicolo tecnico PPWR. Soltanto dopo avere dimostrato la conformità dell’imballaggio ai requisiti applicabili può redigere la Dichiarazione UE di conformità prevista dall’articolo 39 e dall’Allegato VIII.

Il fascicolo tecnico deve consentire di ricostruire concretamente perché l’imballaggio è conforme. Deve contenere, quando applicabili, descrizione dell’imballaggio e dell’uso previsto, materiali e componenti utilizzati, disegni e specifiche di fabbricazione, norme o altre specifiche tecniche applicate, valutazione dei requisiti pertinenti e rapporti di prova. L’Allegato VII richiede inoltre un’adeguata analisi e valutazione dei rischi di non conformità e specifiche valutazioni relative, tra l’altro, a riciclabilità, minimizzazione e riutilizzabilità.

Per predisporre tale documentazione il fabbricante deve coinvolgere la propria catena di fornitura. L’articolo 16 obbliga infatti i fornitori di imballaggi, materiali e componenti a fornire le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità. Ciò può riguardare, ad esempio, composizione e caratteristiche dei materiali, chiusure, etichette e altri componenti, informazioni sulle sostanze presenti, specifiche tecniche e rapporti di prova.

Una semplice dichiarazione generica del fornitore secondo cui il proprio prodotto “è conforme al PPWR” non è di per sé sufficiente se non consente al fabbricante di costruire la documentazione richiesta dall’Allegato VII.

La valutazione deve riguardare l’imballaggio finito nel suo complesso. Quando un’unità è composta da più elementi, come contenitore, tappo, chiusure, sigilli, etichette o altri componenti, il fascicolo tecnico deve tenere conto delle caratteristiche pertinenti dell’insieme. La sola scheda tecnica o dichiarazione relativa a un singolo componente non esaurisce quindi gli obblighi documentali previsti dal PPWR.

Dal 12 agosto 2026 devono essere considerate le prescrizioni PPWR già applicabili. Tra queste rientrano i limiti sulle sostanze contenute negli imballaggi, compreso il limite complessivo di 100 mg/kg per piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente, e le specifiche restrizioni sui PFAS negli imballaggi destinati al contatto con alimenti.

Dal 12 agosto 2026 vale inoltre il principio generale dell’articolo 6, paragrafo 1, secondo cui tutti gli imballaggi immessi sul mercato devono essere riciclabili. Questo non significa, però, che siano già applicabili i futuri criteri armonizzati di progettazione per il riciclaggio: tali criteri e le relative metodologie entreranno in applicazione secondo le successive scadenze fissate dal PPWR, a partire dal 2030.

Il fabbricante deve inoltre assicurare la tracciabilità dell’imballaggio tramite tipo, lotto, numero di serie o altro elemento identificativo e indicare sull’imballaggio, oppure tramite QR code o altro supporto dati nei casi previsti, il proprio nome o marchio, l’indirizzo postale e, ove disponibile, un mezzo di comunicazione elettronico. Eventuali modifiche significative dell’imballaggio, dei materiali, dei componenti o delle specifiche utilizzate devono essere considerate per verificare se sia necessario aggiornare la valutazione della conformità.

Fascicolo tecnico e Dichiarazione UE di conformità hanno due funzioni differenti. Il fascicolo tecnico contiene le prove, i dati e le valutazioni che dimostrano la conformità dell’imballaggio; la Dichiarazione UE di conformità è invece il documento finale con cui il fabbricante dichiara formalmente, sotto la propria responsabilità, che l’imballaggio rispetta i requisiti PPWR applicabili.

La dichiarazione deve seguire lo schema dell’Allegato VIII, identificare in modo univoco l’imballaggio ed essere mantenuta aggiornata. Dichiarazione e documentazione tecnica devono essere conservate per 5 anni nel caso degli imballaggi monouso e per 10 anni per gli imballaggi riutilizzabili, dalla data di immissione sul mercato.

Nella pratica, le aziende devono innanzitutto verificare quale ruolo assumono ai sensi del PPWR. Quando ricoprono il ruolo di fabbricante, devono identificare le diverse tipologie di imballaggio interessate, raccogliere dai fornitori le informazioni tecniche sui singoli componenti, predisporre il fascicolo tecnico dell’imballaggio finito, verificare i requisiti PPWR applicabili e infine redigere la relativa Dichiarazione UE di conformità. La responsabilità finale della conformità resta in capo al fabbricante anche quando analisi, prove o parte della documentazione siano predisposte da fornitori, laboratori o altri soggetti.

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