Opra Lazio | Microplastiche, prima scadenza comunicazione all’ECHA https://opralazio.it Organismo Paritetico Regionale Artigianato Tue, 21 Apr 2026 12:59:51 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://opralazio.it/wp-content/uploads/2022/01/cropped-icona-32x32.png Opra Lazio | Microplastiche, prima scadenza comunicazione all’ECHA https://opralazio.it 32 32 Microplastiche, prima scadenza comunicazione all’ECHA https://opralazio.it/microplastiche-prima-scadenza-comunicazione-allecha/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=microplastiche-prima-scadenza-comunicazione-allecha Tue, 21 Apr 2026 12:57:21 +0000 https://opralazio.it/?p=29779 Argomento Miscele e sostanze pericolose Principali contenuti  La restrizione Reach sulle microparticelle di polimeri sintetici, introdotta dal regolamento (Ue) 2023/2055, non riguarda solo divieti di immissione sul mercato. Per alcuni usi in deroga prevede anche obblighi annuali di comunicazione a Echa sulle quantità rilasciate nell’ambiente....

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Argomento

Miscele e sostanze pericolose

Principali contenuti 

La restrizione Reach sulle microparticelle di polimeri sintetici, introdotta dal regolamento (Ue) 2023/2055, non riguarda solo divieti di immissione sul mercato. Per alcuni usi in deroga prevede anche obblighi annuali di comunicazione a Echa sulle quantità rilasciate nell’ambiente. La prima scadenza operativa è il 31 maggio 2026 e riguarda le emissioni del 2025.

Sono coinvolti, in questa prima fase, fabbricanti e utilizzatori a valle industriali di microplastiche sotto forma di pellet, fiocchi e polveri usati come materie prime nella fabbricazione di plastica presso siti industriali. In pratica, l’impresa deve verificare se acquista, produce, movimenta o impiega questi materiali come feedstock nei propri processi.

La comunicazione deve essere predisposta in apposito formato e trasmessa tramite Reach-It. Il fascicolo deve indicare almeno identità dei polimeri, usi, deroga applicata e stime delle emissioni annue nell’ambiente, comprese le perdite generate da trasporto e movimentazione.

Il lavoro preparatorio non è solo compilazione formale. Serve raccogliere dati da magazzino, produzione, movimentazione, manutenzione, pulizia, gestione di sversamenti e misure di contenimento. Le stime devono essere riferite all’anno precedente, quindi per la scadenza del 31 maggio 2026 il periodo da ricostruire è il 2025.

Dal 2026 la comunicazione diventa ricorrente e va inviata entro il 31 maggio di ogni anno. Il messaggio operativo è chiaro: le imprese interessate devono individuare subito i flussi di pellet, fiocchi e polveri, collegarli agli usi industriali effettivi e costruire un sistema stabile di raccolta dati, perché l’obbligo si ripeterà annualmente.

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Rimozione permanente CO2, metodologia UE per la certificazione https://opralazio.it/rimozione-permanente-co2-metodologia-ue-per-la-certificazione/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rimozione-permanente-co2-metodologia-ue-per-la-certificazione Tue, 21 Apr 2026 12:52:02 +0000 https://opralazio.it/?p=29772 Argomento Ambiente Principali contenuti  Il regolamento delegato (Ue) 2026/285 definisce il metodo operativo per certificare, su base volontaria, le attività di rimozione permanente del carbonio previste dal regolamento (Ue) 2024/3012. È in vigore dal 7 maggio 2026 e non introduce un obbligo generale: serve agli...

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Ambiente

Principali contenuti 

Il regolamento delegato (Ue) 2026/285 definisce il metodo operativo per certificare, su base volontaria, le attività di rimozione permanente del carbonio previste dal regolamento (Ue) 2024/3012. È in vigore dal 7 maggio 2026 e non introduce un obbligo generale: serve agli operatori che vogliono dimostrare, con criteri comuni europei, che una determinata attività rimuove carbonio e lo conserva in modo permanente.

Le attività coperte sono tre. La Daccs cattura anidride carbonica direttamente dall’aria e la invia a stoccaggio geologico permanente. La Bioccs cattura emissioni biogeniche, cioè derivanti da biomassa o processi biologici, e le stocca in siti geologici. La Bcr riguarda la produzione e l’uso di biochar, destinato allo stoccaggio del carbonio nel suolo o all’incorporazione in materiali.

La metodologia indica cosa deve essere verificato per ottenere la certificazione: criteri di ammissibilità, durata dell’attività, periodo di monitoraggio, baseline, rimozioni nette, emissioni associate, requisiti minimi di sostenibilità, regole di stoccaggio, responsabilità e obblighi di reporting.

Per Daccs e Bioccs il punto tecnico essenziale è la permanenza dello stoccaggio: il carbonio catturato deve essere trasportato e immesso in siti geologici autorizzati secondo la disciplina europea sullo stoccaggio geologico. Per la Bioccs, inoltre, l’anidride carbonica biogenica deve derivare come sottoprodotto di processi produttivi di beni, energia o servizi, e non essere generata appositamente solo per essere catturata e stoccata.

Per il biochar l’operatore deve documentare produzione, caratteristiche del materiale, frazione stabile di carbonio e destinazione finale, cioè suolo o materiali.

Chi intende certificare rimozioni permanenti deve predisporre dati, tracciabilità, monitoraggio e prove documentali coerenti con la metodologia Ue.

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Impianti rifiuti, Arera approva schemi e procedure PEF 2026-2029 https://opralazio.it/impianti-rifiuti-arera-approva-schemi-e-procedure-pef-2026-2029/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=impianti-rifiuti-arera-approva-schemi-e-procedure-pef-2026-2029 Tue, 21 Apr 2026 12:46:36 +0000 https://opralazio.it/?p=29765 Argomento Gestione rifiuti Principali contenuti  L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), nell’ambito del Metodo tariffario rifiuti (MTR-3), ha approvato gli schemi tipo e le modalità operative per la predisposizione della proposta tariffaria relativa al periodo regolatorio 2026-2029 degli impianti di trattamento dei...

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Argomento

Gestione rifiuti

Principali contenuti 

L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), nell’ambito del Metodo tariffario rifiuti (MTR-3), ha approvato gli schemi tipo e le modalità operative per la predisposizione della proposta tariffaria relativa al periodo regolatorio 2026-2029 degli impianti di trattamento dei rifiuti.

Chiarimenti applicativi sulla disciplina tariffaria per gli impianti sono trattati dalla determinazione 13 aprile 2026, n. 1/DTAC/2026, nella quale vengono discusse anche la redazione e la trasmissione del Piano economico-finanziario (PEF), la relazione di accompagnamento e la dichiarazione di veridicità.

Gli impianti di interesse per queste disposizioni sono quelli classificati come “minimi”, individuati dalle Regioni, e gli impianti “intermedi” coinvolti nel trattamento preliminare dei rifiuti destinati a recupero o smaltimento.

La documentazione deve essere predisposta secondo schemi standardizzati e trasmessa tramite procedura digitale dai soggetti competenti, unitamente agli atti di validazione e alle tariffe di accesso agli impianti.

La determina esamina, inoltre, la validazione dei dati e i criteri di costruzione delle componenti tariffarie, con specifiche indicazioni per nuovi impianti, avvicendamenti gestionali, gestione dei costi condivisi e riconoscimento dei costi di capitale e di leasing, nonché per le componenti previsionali e i conguagli tariffari.

Sono infine definite le modalità di trasmissione digitale e confermata la pubblicazione degli schemi allegati, che costituiscono il riferimento operativo per il nuovo periodo regolatorio.

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RENTRI, istruzioni sul pagamento delle sanzioni https://opralazio.it/rentri-istruzioni-sul-pagamento-delle-sanzioni/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rentri-istruzioni-sul-pagamento-delle-sanzioni Tue, 21 Apr 2026 12:43:21 +0000 https://opralazio.it/?p=29758 Argomento Gestione rifiuti Principali contenuti  Il portale Rentri ha pubblicato le indicazioni operative per il pagamento delle sanzioni previste dall’articolo 258, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006. La novità interessa sia i soggetti destinatari dei provvedimenti sanzionatori, che devono effettuare il versamento,...

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Gestione rifiuti

Principali contenuti 

Il portale Rentri ha pubblicato le indicazioni operative per il pagamento delle sanzioni previste dall’articolo 258, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006. La novità interessa sia i soggetti destinatari dei provvedimenti sanzionatori, che devono effettuare il versamento, sia gli enti incaricati dell’accertamento, che devono indicare correttamente le modalità di pagamento nei propri atti.

Le sanzioni riguardano la mancata o irregolare iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti e la mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi secondo le tempistiche e le modalità previste dal regolamento Rentri. L’avviso non modifica il regime sanzionatorio, ma chiarisce in modo operativo dove devono essere versate le somme irrogate.

Il pagamento deve essere effettuato a favore del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, istituito per le sanzioni Rentri da riassegnare al Ministero ai sensi del comma 12 dello stesso articolo 258.

Nella causale del versamento deve essere riportato il riferimento alla violazione e al provvedimento sanzionatorio. Questo passaggio è essenziale per collegare correttamente il pagamento all’atto ricevuto.

Chi riceve una sanzione Rentri deve usare le coordinate e la causale indicate nell’avviso ufficiale, conservando la prova del versamento insieme al provvedimento. Gli enti accertatori, invece, devono riportare le stesse informazioni nei provvedimenti emessi, così da evitare pagamenti non riconciliabili o indicazioni difformi tra un atto e l’altro.

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PFAS, aggiornate linee guida UE su schiume antincendio https://opralazio.it/pfas-aggiornate-linee-guida-ue-su-schiume-antincendio/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=pfas-aggiornate-linee-guida-ue-su-schiume-antincendio Tue, 21 Apr 2026 12:39:31 +0000 https://opralazio.it/?p=29751 Argomento Miscele e sostanze pericolose Principali contenuti  Le linee guida Ue riguardano la transizione dalle schiume antincendio contenenti Pfas verso schiume prive di fluoro. Interessano aziende, gestori di impianti, servizi antincendio e autorità che devono sostituire prodotti e sistemi senza ridurre la capacità di intervento...

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Miscele e sostanze pericolose

Principali contenuti 

Le linee guida Ue riguardano la transizione dalle schiume antincendio contenenti Pfas verso schiume prive di fluoro. Interessano aziende, gestori di impianti, servizi antincendio e autorità che devono sostituire prodotti e sistemi senza ridurre la capacità di intervento in caso di incendio.

Il documento non introduce nuovi obblighi autonomi: è una guida tecnica non vincolante per applicare correttamente il quadro previsto da Reach, dal regolamento Pops e dalla nuova restrizione sulle schiume antincendio. Serve a programmare la sostituzione evitando soluzioni improvvisate e mantenendo insieme tutela ambientale e sicurezza antincendio.

Il primo controllo operativo è capire cosa è presente nel sito. Non basta verificare se un prodotto è indicato come privo di Pfos o Pfoa: occorre controllare schede tecniche, schede di sicurezza, etichette, analisi disponibili e storico degli impianti, perché potrebbero essere presenti altri Pfas o residui rimasti nelle attrezzature.

La guida insiste sulla pulizia e decontaminazione delle infrastrutture antincendio. Serbatoi, tubazioni, pompe, lance e sistemi fissi possono trattenere residui e contaminare la nuova schiuma priva di fluoro. La sostituzione va quindi pianificata con prove di compatibilità, procedure di lavaggio, gestione delle acque contaminate e verifica finale del risultato.

Il regolamento 2025/1988 ha inserito nell’Allegato Xvii del Reach una restrizione specifica per i Pfas nelle schiume antincendio. Il messaggio operativo è netto: mappare prodotti e impianti, pianificare la sostituzione, raccogliere e trattare separatamente schiume residue, acque di lavaggio e rifiuti contaminati, conservando evidenze utili in caso di controllo.

Sono infine richiamate le attività di supporto tecnico a livello unionale, svolte dalla Commissione europea in collaborazione con l’ECHA e gli Stati membri, con eventuale pubblicazione di ulteriori chiarimenti nella banca dati “Questions & Answers” dell’Agenzia.

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Spedizioni rifiuti, DIWASS non obbligatorio nella fase iniziale https://opralazio.it/spedizioni-rifiuti-diwass-non-obbligatorio-nella-fase-iniziale/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=spedizioni-rifiuti-diwass-non-obbligatorio-nella-fase-iniziale Fri, 17 Apr 2026 07:46:50 +0000 https://opralazio.it/?p=29737 Argomento Gestione rifiuti Principali contenuti  Il Regolamento (UE) 2024/1157 disciplina le spedizioni transfrontaliere di rifiuti e introduce un passaggio operativo importante: la progressiva digitalizzazione dello scambio di informazioni e documenti attraverso Diwass, il sistema digitale europeo per gestire, trasmettere e scambiare la documentazione relativa alle...

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Gestione rifiuti

Principali contenuti 

Il Regolamento (UE) 2024/1157 disciplina le spedizioni transfrontaliere di rifiuti e introduce un passaggio operativo importante: la progressiva digitalizzazione dello scambio di informazioni e documenti attraverso Diwass, il sistema digitale europeo per gestire, trasmettere e scambiare la documentazione relativa alle spedizioni di rifiuti che coinvolgono gli Stati membri.

La notizia riguarda una parte specifica di questo avvio: i documenti di cui all’Allegato VII. Si tratta, in termini pratici, del documento informativo che deve accompagnare alcune spedizioni di rifiuti destinati al recupero, in particolare i rifiuti cosiddetti “in lista verde”, per i quali non si applica la procedura completa di notifica e autorizzazione preventiva ma resta necessario tracciare soggetti coinvolti, rifiuto spedito, quantità, impianto di destinazione e operazione di recupero.

Il punto centrale è che dal 21 maggio 2026 Diwass resta il sistema europeo di riferimento per la digitalizzazione delle spedizioni di rifiuti, ma per lo scambio dei documenti di Allegato VII non scatta subito un obbligo generalizzato di utilizzo della piattaforma. La Commissione europea ha indicato che, a seguito della riunione dell’Expert Group on Waste del 27 marzo 2026, le procedure esistenti per lo scambio di tali documenti restano applicabili dal 21 maggio al 31 dicembre 2026, in attesa della risoluzione delle criticità di interconnessione tra sistemi e software.

In pratica, per le spedizioni soggette all’articolo 18 del regolamento, l’operatore deve continuare a predisporre il documento di Allegato VII e a farlo accompagnare alla spedizione. Nel periodo transitorio indicato, però, la gestione del documento può continuare secondo le modalità già utilizzate: cartacea negli Stati membri che non hanno ancora un sistema digitale operativo, oppure tramite sistemi elettronici nazionali dove questi sono già previsti.

La conseguenza operativa è chiara: tra il 21 maggio e il 31 dicembre 2026, per gli Allegati VII non vi è un obbligo generalizzato di trasmissione a Diwass né un obbligo generalizzato di invio preventivo alle autorità competenti tramite la piattaforma europea. Restano fermi gli eventuali obblighi specifici stabiliti dai singoli ordinamenti nazionali e resta fermo l’obbligo sostanziale di avere un documento di Allegato VII completo, corretto e disponibile durante la spedizione.

Diwass non è quindi rinviato nel suo complesso: resta il perno della digitalizzazione prevista dal nuovo regolamento europeo. È rinviata, per questa fase iniziale, l’obbligatorietà generalizzata dell’utilizzo di Diwass per lo scambio dei documenti di Allegato VII. Per le imprese il messaggio operativo è netto: dal 21 maggio 2026 gli obblighi documentali non vengono sospesi; per gli Allegati VII si continua temporaneamente con le procedure esistenti fino al 31 dicembre 2026, preparandosi nel frattempo alla piena gestione digitale.

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F-gas, entro il 30 aprile verifiche per imprese ad elevati volumi HFC https://opralazio.it/f-gas-entro-il-30-aprile-verifiche-per-imprese-ad-elevati-volumi-hfc/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=f-gas-entro-il-30-aprile-verifiche-per-imprese-ad-elevati-volumi-hfc Fri, 17 Apr 2026 07:42:58 +0000 https://opralazio.it/?p=29730 Argomento Miscele e sostanze pericolose Principali contenuti  Gli F-gas (gas fluorurati a effetto serra) sono sostanze chimiche artificiali, usate principalmente in refrigerazione, condizionamento e pompe di calore che contribuiscono significativamente al riscaldamento globale e quindi sono fortemente attenzionate a livello europeo. Il portale F-gas è...

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Miscele e sostanze pericolose

Principali contenuti 

Gli F-gas (gas fluorurati a effetto serra) sono sostanze chimiche artificiali, usate principalmente in refrigerazione, condizionamento e pompe di calore che contribuiscono significativamente al riscaldamento globale e quindi sono fortemente attenzionate a livello europeo.

Il portale F-gas è il sistema europeo di registrazione e gestione degli obblighi per specifiche categorie di operatori, tra cui importatori, esportatori, produttori di F-gas, importatori ed esportatori di prodotti e apparecchiature contenenti F-gas, imprese che ricevono Hfc per usi specifici, gestori di autorizzazioni e auditor indipendenti. Tramite tale sistema, le imprese soggette agli obblighi dell’articolo 26 del regolamento dell’Unione Europea n. 573 del 7 febbraio 2024 presentano annualmente i dati relativi alle attività svolte nell’anno precedente.

Il 30 aprile 2026 scade il termine per gli adempimenti di verifica previsti per le imprese che, nel 2025, hanno:

  • immesso sul mercato almeno 1.000 tonnellate di CO2 equivalente di idrofluorocarburi (Hfc)
  • o/e hanno importato le apparecchiature precariate contenenti Hfc in quantità di almeno 1.000 tonnellate di CO2 equivalente di idrofluorocarburi (Hfc). Il calcolo di questo quantitativo va fatto solo sui gas che non erano già stati immessi sul mercato Ue prima di essere inseriti nelle apparecchiature.

Nello specifico, il 31 marzo 2026 è scaduto il termine per la presentazione del report annuale, mentre il 30 aprile 2026 scade il termine per la trasmissione degli esiti della verifica nei casi previsti dalla normativa europea. La verifica deve essere effettuata da un auditor indipendente registrato nel F-gas Portal e in possesso dei requisiti di accreditamento previsti dalla normativa europea.

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Rifiuti delle navi, MASE chiarisce gestione e obblighi nei porti https://opralazio.it/rifiuti-delle-navi-mase-chiarisce-gestione-e-obblighi-nei-porti/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rifiuti-delle-navi-mase-chiarisce-gestione-e-obblighi-nei-porti Fri, 17 Apr 2026 07:40:08 +0000 https://opralazio.it/?p=29723 Argomento Gestione rifiuti Principali contenuti  Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fornito nuove indicazioni operative in materia di disciplina dei rifiuti prodotti dalle navi, chiarendo l’applicazione del Decreto legislativo n.197 del 8 novembre 2021, come modificato dal Decreto legislativo n. 46 del 8...

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Gestione rifiuti

Principali contenuti 

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fornito nuove indicazioni operative in materia di disciplina dei rifiuti prodotti dalle navi, chiarendo l’applicazione del Decreto legislativo n.197 del 8 novembre 2021, come modificato dal Decreto legislativo n. 46 del 8 marzo 2024, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/883. L’intervento, formalizzato con la circolare 10 marzo 2026, n. 52734, fa seguito a un audit condotto dall’Agenzia europea per la sicurezza marittima (Emsa), che ha evidenziato alcune criticità nella gestione dei rifiuti da parte degli operatori portuali. Sotto il profilo organizzativo, il Ministero ribadisce che i porti devono essere dotati di impianti e servizi di raccolta adeguati ai flussi di rifiuti prodotti dalle navi, come individuati nel Piano di raccolta e gestione dei rifiuti, che costituisce lo strumento obbligatorio di pianificazione del servizio. Gli impianti fissi restano soggetti alle autorizzazioni previste dalla Parte IV del Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 mentre ai gestori dei servizi si applicano anche le disposizioni in materia di trasporto dei rifiuti. Per quanto riguarda il riparto di competenze, nei porti privi di Autorità di sistema portuale il Piano è adottato dall’Autorità marittima d’intesa con la Regione, mentre l’organizzazione e l’affidamento del servizio competono ai Comuni o agli enti di governo d’ambito, che devono essere coinvolti sin dalla fase istruttoria. Particolare rilievo è attribuito agli obblighi di tracciabilità e alla trasmissione dei dati: le informazioni relative ai piani e ai conferimenti devono essere tempestivamente registrate nei sistemi informativi nazionali ed europei, tra cui SafeSeaNet, e i Piani devono essere pubblicati anche in lingua inglese. Inoltre, tutte le navi, comprese quelle da pesca, devono ricevere la ricevuta di conferimento dei rifiuti.

La circolare fornisce poi specifiche indicazioni in merito ai rifiuti accidentalmente pescati, qualificati come rifiuti urbani, che devono essere gestiti e contabilizzati separatamente rispetto agli altri flussi, al fine di favorirne il recupero e garantire la comunicazione obbligatoria a livello europeo. Qualora la raccolta sia integrata nel servizio comunale, spetta al Comune, d’intesa con l’Autorità portuale, assicurare la corretta distinzione dei flussi. La circolare conferma inoltre la struttura duale del sistema tariffario, articolato in una quota indiretta obbligatoria e in una quota diretta commisurata alla quantità di rifiuti effettivamente conferiti. Infine, vengono chiarite le condizioni per l’esenzione dagli obblighi di notifica e conferimento per le navi in servizio di linea con scali regolari, esenzione subordinata alla presentazione di apposita istanza e alla registrazione nella banca dati del traffico marittimo, con validità limitata agli approdi nazionali.

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PFAS nell’acqua, contaminanti invisibili che possono alterare lo sviluppo del nostro cervello https://opralazio.it/pfas-nellacqua-contaminanti-invisibili-che-possono-alterare-lo-sviluppo-del-nostro-cervello/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=pfas-nellacqua-contaminanti-invisibili-che-possono-alterare-lo-sviluppo-del-nostro-cervello Tue, 14 Apr 2026 09:13:13 +0000 https://opralazio.it/?p=29715 Argomento Contaminazione ambientale e alimentare da PFAS e possibili effetti sul neurosviluppo umano Tipo di provvedimento Studio scientifico sperimentale in ambito “One Health” con finalità di valutazione del rischio e supporto alla futura regolamentazione   Principali contenuti La presenza diffusa dei PFAS (sostanze perfluoroalchiliche) nell’ambiente...

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Argomento

Contaminazione ambientale e alimentare da PFAS e possibili effetti sul neurosviluppo umano

 

Tipo di provvedimento

Studio scientifico sperimentale in ambito “One Health” con finalità di valutazione del rischio e supporto alla futura regolamentazione

 

Principali contenuti

La presenza diffusa dei PFAS (sostanze perfluoroalchiliche) nell’ambiente rappresenta oggi una delle principali criticità in tema di sicurezza ambientale e alimentare. Questi composti, utilizzati in numerosi processi industriali e prodotti di uso quotidiano, sono noti per la loro elevata persistenza e per la capacità di contaminare in modo diffuso le acque superficiali e sotterranee.

Negli ultimi anni l’attenzione si è concentrata soprattutto sulla contaminazione delle acque potabili, considerata una delle principali vie di esposizione per la popolazione. Attraverso l’acqua e la catena alimentare, infatti, i PFAS possono accumularsi negli organismi viventi e raggiungere l’uomo, con particolare vulnerabilità nelle fasi precoci della vita, come gravidanza e allattamento.

Le preoccupazioni iniziali si sono concentrate sui PFAS a catena lunga, associati a possibili effetti sullo sviluppo cognitivo, motorio e comportamentale nei bambini. Questo ha portato a restrizioni progressive e alla sostituzione di tali sostanze con composti a catena corta, ritenuti inizialmente meno pericolosi per la loro minore capacità di accumulo nell’organismo.

Tuttavia, nuove evidenze sperimentali mettono in discussione questa ipotesi.

Studi condotti su modelli animali hanno mostrato che anche i PFAS a catena corta, se assunti durante la gravidanza e l’allattamento, possono attraversare la placenta e raggiungere il feto, interferendo con lo sviluppo del sistema nervoso. In particolare, l’esposizione precoce a queste sostanze è stata associata ad alterazioni dell’apprendimento, della memoria, dell’orientamento spaziale e della flessibilità cognitiva.

Le osservazioni indicano inoltre possibili effetti sullo sviluppo cerebrale, con ritardi nella maturazione neuronale, alterazioni dei processi di formazione dei neuroni e condizioni di neuroinfiammazione persistente. Questi meccanismi risultano particolarmente rilevanti per l’ippocampo, una delle aree chiave del cervello coinvolta nelle funzioni cognitive. Un aspetto significativo emerso dalle ricerche riguarda il fatto che tali effetti si manifestano anche in presenza di scarso o nullo accumulo delle sostanze nei tessuti, suggerendo che la tossicità non sia direttamente legata alla sola capacità di bioaccumulo.

Nel complesso, le nuove evidenze scientifiche indicano che la sostituzione dei PFAS a catena lunga con quelli a catena corta non garantisce necessariamente una riduzione del rischio per la salute. Il problema appare quindi più complesso e sistemico. Dalla contaminazione delle falde acquifere, il fenomeno si estende ai raccolti agricoli, agli allevamenti e infine alla catena alimentare umana.

Alla luce di questi risultati, cresce la necessità di rafforzare il controllo della contaminazione delle acque e di rivedere le strategie di valutazione del rischio, includendo anche gli effetti sullo sviluppo neurologico tra i parametri considerati nella regolamentazione futura di queste sostanze.

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Formazione sicurezza sul lavoro, le proposte di revisione CIIP https://opralazio.it/formazione-sicurezza-sul-lavoro-le-proposte-di-revisione-ciip/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=formazione-sicurezza-sul-lavoro-le-proposte-di-revisione-ciip Tue, 14 Apr 2026 09:08:34 +0000 https://opralazio.it/?p=29708 Argomento Salute e sicurezza sul lavoro Principali contenuti  Il tema della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro è delineato dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che rinvia alla disciplina Stato-Regioni la definizione di durata, contenuti e modalità dei percorsi...

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Argomento

Salute e sicurezza sul lavoro

Principali contenuti 

Il tema della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro è delineato dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che rinvia alla disciplina Stato-Regioni la definizione di durata, contenuti e modalità dei percorsi formativi per le diverse figure della prevenzione. Il 17 aprile 2025 è stato approvato il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione, oggi riferimento principale per l’organizzazione dei corsi obbligatori in materia di sicurezza sul lavoro.

In questo contesto si inserisce il documento pubblicato dalla “Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione” (Ciip), del 27 marzo 2026, intitolato “Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Osservazioni e proposte sul quadro normativo vigente”. Si tratta di un documento tecnico contenente osservazioni e proposte, con cui vengono segnalati i principali aspetti che, secondo la Consulta, dovrebbero essere chiariti o rafforzati nel presente Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.

Il documento si articola in tre parti essenziali. Dopo una prima parte con indicazione delle modifiche e delle integrazioni all’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, in questo documento sono stati inseriti due allegati con specifiche proposte operative su aspetti qualificanti della formazione che nell’Accordo Stato Regioni vengono solo indicati come finalità e con rinvio a provvedimenti successivi per la definizione dei contenuti.

L’allegato I approfondisce il tema della valutazione dell’efficacia della formazione sia dal punto di vista operativo che metodologico, proponendo criteri, livelli di analisi e strumenti di verifica più puntuali.

L’allegato II tratta i sistemi di controllo delle attività formative e il monitoraggio dell’applicazione dell’Accordo, con indicazioni su requisiti dei soggetti formatori e dei docenti, progettazione ed erogazione dei corsi, verifiche finali, attestazioni e obblighi degli operatori coinvolti.

È bene ricordare che la disciplina oggi vigente resta quella del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Il documento Ciip del 2026 non ha valore cogente, poiché contiene solo delle proposte tecniche di revisione del quadro normativo; tuttavia, costituisce un segnale importante dell’orientamento tecnico emerso nel sistema prevenzionistico, soprattutto in relazione alla necessità di rendere la formazione più verificabile, qualificata ed effettivamente efficace.

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