Opra Lazio | Emissioni, tutela dell’ambiente tramite aiuti di Stato: pubblicati gli orientamenti Ue https://opralazio.it Organismo Paritetico Regionale Artigianato Fri, 07 Aug 2026 08:00:11 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1 https://opralazio.it/wp-content/uploads/2022/01/cropped-icona-32x32.png Opra Lazio | Emissioni, tutela dell’ambiente tramite aiuti di Stato: pubblicati gli orientamenti Ue https://opralazio.it 32 32 Emissioni, tutela dell’ambiente tramite aiuti di Stato: pubblicati gli orientamenti Ue https://opralazio.it/emissioni-tutela-dellambiente-tramite-aiuti-di-stato-pubblicati-gli-orientamenti-ue/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=emissioni-tutela-dellambiente-tramite-aiuti-di-stato-pubblicati-gli-orientamenti-ue Fri, 07 Aug 2026 08:00:11 +0000 https://opralazio.it/?p=30600 Argomento Ambiente Principali contenuti  La Commissione europea ha pubblicato orientamenti destinati agli Stati membri per progettare regimi di aiuto basati sui contratti per differenza sul carbonio, utilizzati per sostenere progetti di decarbonizzazione industriale. Il documento chiarisce come impostare tali misure nel rispetto della disciplina europea...

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Ambiente

Principali contenuti 

La Commissione europea ha pubblicato orientamenti destinati agli Stati membri per progettare regimi di aiuto basati sui contratti per differenza sul carbonio, utilizzati per sostenere progetti di decarbonizzazione industriale. Il documento chiarisce come impostare tali misure nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia.

Gli orientamenti non introducono nuovi obblighi e non garantiscono automaticamente l’approvazione dei regimi nazionali: non sono giuridicamente vincolanti e non anticipano la valutazione della Commissione. Servono però a rendere più chiari i criteri da rispettare, facilitando la predisposizione delle misure e la successiva istruttoria europea.

Il contratto per differenza sul carbonio è un accordo di sovvenzione tra un’autorità pubblica e un’impresa. Viene stabilito un prezzo di esercizio per ogni tonnellata di anidride carbonica equivalente effettivamente evitata. Se il prezzo di mercato del carbonio, ad esempio quello delle quote Ets, è inferiore al prezzo concordato, l’autorità versa la differenza, riducendo il divario economico che rende poco conveniente l’investimento.

Il meccanismo può essere bidirezionale oppure unidirezionale. Nel contratto bidirezionale, se il prezzo del carbonio supera il prezzo di esercizio, l’impresa restituisce la differenza allo Stato; nel modello unidirezionale può invece trattenere il maggior ricavo. La scelta dipende dal disegno del regime nazionale e deve comunque evitare sovracompensazioni eccessive e distorsioni della concorrenza.

Lo strumento è pensato per investimenti industriali con costi elevati e ricavi futuri incerti, come idrogeno rinnovabile, elettrificazione dei processi e cattura e stoccaggio della CO2. Non elimina ogni rischio finanziario, ma garantisce maggiore prevedibilità sul valore economico delle riduzioni di emissioni, rendendo realizzabili progetti che potrebbero non esserlo con il solo prezzo Ets.

Gli Stati membri devono dimostrare che l’aiuto è necessario, proporzionato e capace di produrre riduzioni nette di gas a effetto serra. In via generale, i beneficiari devono essere selezionati tramite procedure competitive, il sostegno deve essere collegato alle emissioni effettivamente evitate e devono essere preservati gli incentivi a operare in modo efficiente. Per le imprese, gli orientamenti non costituiscono ancora un bando, ma definiscono la direzione entro cui potranno essere costruiti i futuri regimi nazionali di sostegno alla decarbonizzazione.

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Focolaio europeo di Salmonella Stanley: sotto osservazione i noodles aromatizzati https://opralazio.it/focolaio-europeo-di-salmonella-stanley-sotto-osservazione-i-noodles-aromatizzati/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=focolaio-europeo-di-salmonella-stanley-sotto-osservazione-i-noodles-aromatizzati Fri, 07 Aug 2026 07:56:09 +0000 https://opralazio.it/?p=30593 Argomento Focolaio epidemico plurinazionale di Salmonella enterica sierotipo Stanley associato al consumo di noodles aromatizzati e conseguenti misure di gestione del rischio alimentare. Tipo di provvedimento Valutazione rapida del rischio (Rapid Outbreak Assessment) con raccomandazioni di sanità pubblica e supporto alle misure di richiamo e...

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Argomento

Focolaio epidemico plurinazionale di Salmonella enterica sierotipo Stanley associato al consumo di noodles aromatizzati e conseguenti misure di gestione del rischio alimentare.

Tipo di provvedimento

Valutazione rapida del rischio (Rapid Outbreak Assessment) con raccomandazioni di sanità pubblica e supporto alle misure di richiamo e ritiro dei prodotti alimentari contaminati.

Principali contenuti

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) hanno pubblicato una valutazione rapida relativa a un focolaio infettivo plurinazionale causato da Salmonella enterica sierotipo Stanley, che tra novembre 2025 e giugno 2026 ha coinvolto numerosi Paesi europei. Le indagini epidemiologiche e microbiologiche indicano come fonte più probabile dell’infezione alcuni prodotti a base di noodles aromatizzati appartenenti alla stessa marca commerciale. Ad oggi sono stati confermati 106 casi di salmonellosi distribuiti in tredici Stati membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, oltre al Regno Unito. I casi hanno interessato prevalentemente bambini e giovani adulti e almeno 49 persone hanno richiesto il ricovero ospedaliero. Le infezioni sono state segnalate in Austria, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Ungheria, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Svezia e Regno Unito.

Le indagini condotte dalle autorità sanitarie hanno evidenziato che numerosi soggetti colpiti in Danimarca, Estonia, Germania, Lettonia e Lituania avevano consumato noodles aromatizzati della stessa marca. A rafforzare questa correlazione sono intervenute le analisi di laboratorio, che hanno identificato il ceppo epidemico di Salmonella Stanley in prodotti al gusto pollo e pollo piccante commercializzati in Germania e Lituania.

La ricostruzione della filiera ha consentito di ricondurre tali prodotti a un unico stabilimento produttivo situato in Ucraina, suggerendo una possibile contaminazione avvenuta durante il processo di produzione. Tuttavia, le autorità europee precisano che l’origine esatta della contaminazione non è ancora stata individuata e che sono in corso ulteriori accertamenti. In alcuni prodotti della stessa marca sono stati inoltre isolati altri sierotipi di Salmonella, circostanza che potrebbe indicare la presenza di più fonti di contaminazione. Le autorità competenti dei Paesi coinvolti hanno già disposto il ritiro e il richiamo dei prodotti interessati, misura che contribuirà a ridurre il rischio di nuove infezioni. Rimane comunque la possibilità che si registrino ulteriori casi, poiché questi alimenti hanno generalmente una lunga durata di conservazione e potrebbero essere ancora presenti nelle dispense dei consumatori.

EFSA ed ECDC raccomandano pertanto di non consumare i prodotti oggetto di richiamo e di restituirli al punto vendita oppure eliminarli. Per tutti i prodotti analoghi che richiedono una preparazione prima del consumo è inoltre fondamentale attenersi rigorosamente alle istruzioni riportate in etichetta, rispettando i tempi e le modalità di cottura previste, e adottare corrette pratiche di igiene alimentare per evitare contaminazioni crociate durante la preparazione.

Le autorità sanitarie europee proseguiranno l’attività di sorveglianza  epidemiologica attraverso l’identificazione dei nuovi casi, il sequenziamento degli isolati e la condivisione delle informazioni tra gli Stati membri. Parallelamente, continueranno le indagini lungo la filiera produttiva per individuare con precisione il punto di contaminazione e verificare se l’origine dell’evento sia riconducibile al processo produttivo oppure a uno o più ingredienti utilizzati nella preparazione dei noodles.

Questo episodio rappresenta un’ulteriore conferma dell’importanza della sorveglianza microbiologica lungo la filiera alimentare e dell’efficacia dei sistemi europei di allerta rapida nel consentire l’identificazione tempestiva delle fonti di contaminazione e l’attivazione delle necessarie misure di tutela della salute pubblica.

Fonti

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2026.10237

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Prodotti tessili invenduti, dal 19 luglio operativo il divieto Ue di distruzione https://opralazio.it/prodotti-tessili-invenduti-dal-19-luglio-operativo-il-divieto-ue-di-distruzione/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=prodotti-tessili-invenduti-dal-19-luglio-operativo-il-divieto-ue-di-distruzione Fri, 07 Aug 2026 07:46:15 +0000 https://opralazio.it/?p=30586 Argomento Gestione rifiuti Principali contenuti  Dal 19 luglio 2026 le grandi imprese non possono distruggere i prodotti di consumo invenduti elencati nell’Allegato VII del regolamento EspR. Il divieto riguarda gli operatori economici che gestiscono tali prodotti, compresi distributori e rivenditori, e si applica anche ai...

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Gestione rifiuti

Principali contenuti 

Dal 19 luglio 2026 le grandi imprese non possono distruggere i prodotti di consumo invenduti elencati nell’Allegato VII del regolamento EspR. Il divieto riguarda gli operatori economici che gestiscono tali prodotti, compresi distributori e rivenditori, e si applica anche ai resi dei consumatori. Per le medie imprese scatterà dal 19 luglio 2030; micro e piccole imprese sono escluse, ma non possono essere utilizzate per aggirare il divieto.

L’ambito iniziale non comprende genericamente tutti i prodotti tessili. L’Allegato VII individua specificamente articoli di abbigliamento e relativi accessori, compresi alcuni copricapi, e calzature, sulla base dei codici della nomenclatura combinata. La Commissione potrà aggiungere in futuro altre categorie mediante atti delegati.

Il punto operativo più importante riguarda il significato di “distruzione”. Per l’EspR vi rientra non soltanto lo smaltimento, ma anche la consegna dei prodotti al riciclaggio o ad altre forme di recupero. La semplice scelta di trasformare l’invenduto in rifiuto da riciclare non consente quindi di rispettare il divieto. Non è invece considerata distruzione la consegna finalizzata esclusivamente alla preparazione per il riutilizzo, compresi ricondizionamento e rifabbricazione.

La distruzione resta possibile soltanto nelle deroghe definite dal regolamento delegato (Ue) 2026/296, ad esempio per ragioni di salute, igiene o sicurezza, danni non riparabili in modo efficiente, inidoneità del prodotto, mancata accettazione della donazione, impossibilità di preparazione per il riutilizzo o rifabbricazione e violazione di diritti di proprietà intellettuale. La deroga non è automatica: l’impresa deve poter dimostrare e documentare le condizioni che la giustificano.

Separatamente dal divieto, le grandi imprese che si disfano direttamente degli invenduti, o incaricano un terzo di farlo, devono pubblicare annualmente numero e peso dei prodotti per tipologia, motivi del conferimento, eventuali deroghe, percentuali destinate a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, altro recupero o smaltimento e misure adottate per prevenire la distruzione. Il regolamento di esecuzione (Ue) 2026/2 stabilisce formato e modalità uniformi della comunicazione.

Per le imprese interessate occorre quindi organizzare una procedura interna per inventari e resi, individuare prioritariamente canali di vendita, donazione, ricondizionamento o rifabbricazione, tracciare la consegna ai soggetti terzi e conservare le prove delle eventuali deroghe. Il nuovo quadro non si limita a chiedere dove finiscono gli invenduti: impone di evitare che diventino rifiuti, salvo casi giustificati e documentati.

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Sicurezza sul lavoro, documento Inail su rischio chimico https://opralazio.it/sicurezza-sul-lavoro-documento-inail-su-rischio-chimico/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=sicurezza-sul-lavoro-documento-inail-su-rischio-chimico Wed, 22 Jul 2026 08:55:57 +0000 https://opralazio.it/?p=30555 Argomento Salute e sicurezza sul lavoro Principali contenuti  L’Inail ha pubblicato il fact sheet “Rischio chimico negli ambienti di lavoro”, dedicato alle norme tecniche che supportano la valutazione dell’esposizione professionale. Il documento ricorda che il rischio chimico non riguarda soltanto industrie chimiche e laboratori, ma...

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Salute e sicurezza sul lavoro

Principali contenuti 

L’Inail ha pubblicato il fact sheet “Rischio chimico negli ambienti di lavoro”, dedicato alle norme tecniche che supportano la valutazione dell’esposizione professionale. Il documento ricorda che il rischio chimico non riguarda soltanto industrie chimiche e laboratori, ma può essere presente in quasi ogni attività in cui siano utilizzate o generate sostanze, miscele, polveri, fumi, vapori o aerosol.

Il quadro legislativo è stato aggiornato anche dal D.Lgs. 135/2024, in vigore dall’11 ottobre 2024, che ha esteso la disciplina prevista per gli agenti cancerogeni e mutageni alle sostanze tossiche per la riproduzione. Accanto agli obblighi di legge, assumono rilievo operativo la Uni En 689:2019 e la Uni En 482:2021: sono norme tecniche volontarie, ma sono richiamate dall’Allegato Xli del D.Lgs. 81/2008 e forniscono metodi riconosciuti per effettuare e valutare le misurazioni.

La Uni En 689:2019 disciplina la verifica dell’esposizione per inalazione rispetto ai valori limite di esposizione professionale. Il percorso parte dalla caratterizzazione del luogo di lavoro, delle sostanze, delle attività e delle misure di prevenzione; prosegue con l’individuazione dei gruppi similari di esposizione, cioè lavoratori con compiti, frequenza di attività, materiali e processi comparabili, così da ottenere risultati rappresentativi senza moltiplicare inutilmente i campionamenti.

Per la verifica di conformità sono previsti due percorsi. Il test preliminare può concludersi con tre misure se tutte risultano inferiori a un decimo del Vlep, con quattro se tutte sono inferiori a 0,15 volte il Vlep e con cinque se tutte restano sotto 0,20 volte il Vlep. Questi numeri ridotti sono quindi utilizzabili soltanto quando i risultati sono nettamente lontani dal limite.

Se le concentrazioni sono più elevate e il test preliminare non consente di concludere, occorre il test statistico, basato su almeno sei misure. La valutazione deve dimostrare, con un grado di confidenza almeno pari al 70%, che meno del 5% delle esposizioni supera il Vlep. La campagna di misura non chiude definitivamente il processo: la periodicità delle rivalutazioni dipende anche dalla distanza dei risultati dal valore limite e gli esiti devono essere utilizzati per aggiornare la valutazione del rischio.

Il Manuale Unichim 208 affianca la norma con indicazioni operative sulla scelta dei Seg, sulla pianificazione delle campagne, sui dati inferiori al limite di quantificazione, sulla presenza contemporanea di più agenti chimici e sull’aggiornamento del Dvr. Il messaggio per le imprese non è che ogni valutazione debba necessariamente basarsi su campionamenti: in funzione delle lavorazioni possono essere utilizzati anche parametri tecnici, modelli, algoritmi, control banding e buone prassi. Quando si ricorre alle misure, però, campionamento e interpretazione devono seguire una strategia documentata e tecnicamente affidabile.

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Gestione rifiuti https://opralazio.it/gestione-rifiuti/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=gestione-rifiuti Mon, 20 Jul 2026 09:28:49 +0000 https://opralazio.it/?p=30534 Argomento Gestione rifiuti Principali contenuti  La circolare n. 6 dell’8 luglio 2026 dell’Albo nazionale gestori ambientali sostituisce e abroga la circolare n. 4 del 2 luglio 2026, che aveva fornito i primi chiarimenti sull’iscrizione in Categoria 9 per la bonifica dei siti contaminati. Il provvedimento del 2 luglio...

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Gestione rifiuti

Principali contenuti 

La circolare n. 6 dell’8 luglio 2026 dell’Albo nazionale gestori ambientali sostituisce e abroga la circolare n. 4 del 2 luglio 2026, che aveva fornito i primi chiarimenti sull’iscrizione in Categoria 9 per la bonifica dei siti contaminati. Il provvedimento del 2 luglio aveva già distinto le attività che richiedono l’iscrizione all’Albo da quelle preliminari o progettuali escluse; l’intervento dell’8 luglio corregge un errore materiale nel riferimento all’analisi di rischio sanitario e ambientale, richiamando correttamente l’art. 240, comma 1, lettera s), del D.Lgs. 152/2006.

Il punto operativo è che l’iscrizione in Categoria 9 non è richiesta per qualsiasi attività collegata a un procedimento di bonifica. Sono escluse, secondo la circolare, le indagini preliminari, la progettazione e l’esecuzione della caratterizzazione, le misure di prevenzione da attuare nelle 24 ore successive a un evento potenzialmente contaminante, l’analisi di rischio sanitario e ambientale e le attività di progettazione degli interventi. Queste fasi servono a conoscere il sito, valutare il rischio o progettare l’intervento, ma non coincidono con l’esecuzione materiale della bonifica.

L’obbligo di iscrizione scatta invece per le imprese che svolgono le attività cantierabili vere e proprie: messa in sicurezza d’emergenza, messa in sicurezza operativa, messa in sicurezza permanente, bonifica, ripristino e ripristino ambientale. In questi casi l’impresa opera materialmente sul sito contaminato e deve avere un’iscrizione coerente con la Categoria 9 e con la classe dimensionale adeguata ai lavori eseguiti.

La circolare chiarisce anche come determinare gli importi utili alla classe d’iscrizione. Occorre guardare all’intervento, o alla quota parte di intervento, approvato dall’autorità competente, finanziariamente coperto e immediatamente eseguibile dal punto di vista tecnico-amministrativo. Nel calcolo rientrano sia le operazioni dirette, come bonifica, messa in sicurezza e ripristino, sia quelle indirette collegate al cantiere, tra cui opere provvisionali, oneri per la sicurezza e attività di raccolta, trasporto, recupero o smaltimento dei rifiuti. Il limite della classe rappresenta quindi il valore massimo dei lavori che l’impresa può avere contemporaneamente in esecuzione.

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Sicurezza sul lavoro, protocollo Abi-Inail a supporto dei contributi Isi https://opralazio.it/sicurezza-sul-lavoro-protocollo-abi-inail-a-supporto-dei-contributi-isi/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=sicurezza-sul-lavoro-protocollo-abi-inail-a-supporto-dei-contributi-isi Mon, 20 Jul 2026 09:22:54 +0000 https://opralazio.it/?p=30527 Argomento Salute e sicurezza sul lavoro Principali contenuti  L’8 luglio 2026 Inail e Abi (Associazione Bancaria Italiana ) hanno sottoscritto un protocollo d’intesa triennale per facilitare gli investimenti delle imprese in salute e sicurezza sul lavoro. Il punto da chiarire è che l’accordo non trasforma...

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Salute e sicurezza sul lavoro

Principali contenuti 

L’8 luglio 2026 Inail e Abi (Associazione Bancaria Italiana ) hanno sottoscritto un protocollo d’intesa triennale per facilitare gli investimenti delle imprese in salute e sicurezza sul lavoro. Il punto da chiarire è che l’accordo non trasforma tutto in contributo pubblico: mette in collegamento due strumenti diversi, cioè il contributo Inail a fondo perduto del Bando Isi (Incentivi per la Sicurezza e l’Innovazione) e il possibile finanziamento bancario da restituire alla banca.

Il Bando Isi 2025 è la parte agevolativa: mette a disposizione 600 milioni di euro per progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza, anche tramite soluzioni tecnologiche innovative. Il contributo Inail, se la domanda è ammessa e il progetto viene correttamente realizzato e rendicontato, non deve essere restituito. La misura ordinaria è pari al 65% delle spese ammissibili e può arrivare all’80% per specifiche categorie di interventi o beneficiari.

Il protocollo Abi-Inail interviene invece sulla parte finanziaria dell’operazione. L’impresa può avere bisogno di liquidità perché il contributo Inail copre solo una quota dell’investimento, oppure perché il denaro pubblico viene erogato dopo specifiche verifiche. Le banche aderenti potranno quindi valutare la concessione di prestiti a condizioni di mercato per coprire la quota non finanziata dal bando, o per anticipare la liquidità necessaria ad avviare il progetto. Questa parte è credito bancario: non è un contributo gratuito e deve essere restituita secondo il contratto con la banca.

Un secondo profilo riguarda le anticipazioni del contributo Inail. Quando il bando consente di ricevere una parte del contributo prima della rendicontazione finale, l’erogazione richiede una fideiussione bancaria. In generale l’anticipazione può arrivare al 50% del contributo se questo è almeno pari a 30.000 euro; per le micro e piccole imprese degli Assi 4 e 5 può arrivare fino al 70% del contributo, senza tale soglia minima. Anche qui la banca non “regala” denaro: presta garanzia o credito, mentre il contributo resta quello Inail.

Restano fermi i limiti operativi. Ogni banca conserva autonomia nella valutazione del merito creditizio e nella definizione delle condizioni economiche; Inail resta estraneo ai rapporti privatistici tra banca e impresa. Per le aziende il messaggio è pratico: prima si verifica se il progetto può accedere al Bando Isi e quale quota può essere coperta a fondo perduto; poi, se serve liquidità o una fideiussione, si valuta il supporto della banca aderente. Il protocollo può rendere l’investimento più sostenibile, ma non sostituisce la domanda Isi, non garantisce il prestito e non elimina gli obblighi di rendicontazione.

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Controlli ufficiali alle frontiere nel 2025 oltre 280.000 partite ispezionate e respingimenti inferiori all’1% https://opralazio.it/controlli-ufficiali-alle-frontiere-nel-2025-oltre-280-000-partite-ispezionate-e-respingimenti-inferiori-all1/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=controlli-ufficiali-alle-frontiere-nel-2025-oltre-280-000-partite-ispezionate-e-respingimenti-inferiori-all1 Mon, 20 Jul 2026 09:18:46 +0000 https://opralazio.it/?p=30520 Argomento Sicurezza alimentare Tipo di provvedimento Relazione annuale del Ministero della Salute sull’attività dei Posti di Controllo Frontalieri (PCF) e degli Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari (UVAC).   Principali contenuti Il Ministero della Salute ha pubblicato la relazione 2025 sull’attività dei Posti di Controllo...

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Argomento

Sicurezza alimentare

 

Tipo di provvedimento

Relazione annuale del Ministero della Salute sull’attività dei Posti di Controllo Frontalieri (PCF) e degli Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari (UVAC).

 

Principali contenuti

Il Ministero della Salute ha pubblicato la relazione 2025 sull’attività dei Posti di Controllo Frontalieri (PCF) e degli Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari (UVAC), confermando l’importanza del sistema italiano di controllo ufficiale a tutela della sicurezza alimentare e della salute pubblica.

Nel corso del 2025 i Posti di Controllo Frontalieri hanno verificato 48.480 partite di animali vivi, prodotti di origine animale e mangimi provenienti da oltre 100 Paesi terzi, con un incremento dell’11,3% rispetto all’anno precedente. Quando necessario, ai controlli documentali, di identità e fisici sono stati affiancati anche controlli di laboratorio, effettuati sul 7,2% delle partite sottoposte a controllo fisico.

L’attività di vigilanza ha interessato anche 231.966 partite di alimenti di origine non animale, mangimi di origine vegetale e materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA). In questo settore i controlli analitici risultano particolarmente intensi con l’84,5% delle partite, sottoposte a controllo fisico, verificate anche mediante analisi di laboratorio.

Le non conformità riscontrate sono rimaste estremamente contenute. Per i prodotti di origine animale sono state respinte 256 partite, pari a circa lo 0,5% del totale, mentre per alimenti di origine vegetale e MOCA i respingimenti sono stati 354, corrispondenti a circa lo 0,15% delle partite presentate all’importazione. Le principali cause hanno riguardato irregolarità documentali, esiti sfavorevoli delle analisi di laboratorio e altre non conformità rilevate durante i controlli ufficiali.

Anche gli UVAC, responsabili della vigilanza veterinaria sugli scambi intracomunitari, hanno registrato un’intensa attività. Nel 2025 sono state segnalate 2.214.771 partite di animali e prodotti di origine animale provenienti dagli altri Stati membri dell’Unione europea, con un incremento dell’1,5% rispetto al 2024. Sono state sottoposte a controllo documentale e fisico 6.032 partite, di cui 3.648 anche ad analisi di laboratorio. Soltanto 18 partite sono state respinte o distrutte perché ritenute potenzialmente pericolose per la salute animale o del consumatore, mentre in sette casi è stato possibile regolarizzare le irregolarità di natura amministrativa.

I dati confermano come il sistema italiano dei controlli ufficiali continui a rappresentare un presidio fondamentale per garantire che animali, alimenti, mangimi e materiali destinati al contatto con gli alimenti immessi sul mercato rispettino gli elevati standard di sicurezza previsti dalla normativa europea. La percentuale estremamente ridotta di respingimenti testimonia, da un lato, l’efficacia del sistema di sorveglianza e, dall’altro, il buon livello di conformità delle merci che raggiungono il mercato europeo.

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Caldo e lavoro: indicazioni INL per la vigilanza estiva https://opralazio.it/caldo-e-lavoro-indicazioni-inl-per-la-vigilanza-estiva/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=caldo-e-lavoro-indicazioni-inl-per-la-vigilanza-estiva Mon, 13 Jul 2026 09:01:49 +0000 https://opralazio.it/?p=30218 Argomento Salute e sicurezza sul lavoro Principali contenuti  La nota Inl (Ispettorato Nazionale del Lavoro) prot. n. 5484 del 6 luglio 2026 fornisce indicazioni operative agli uffici ispettivi per controllare la gestione del rischio da calore nei luoghi di lavoro durante il periodo estivo. Il...

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Argomento

Salute e sicurezza sul lavoro

Principali contenuti 

La nota Inl (Ispettorato Nazionale del Lavoro) prot. n. 5484 del 6 luglio 2026 fornisce indicazioni operative agli uffici ispettivi per controllare la gestione del rischio da calore nei luoghi di lavoro durante il periodo estivo. Il documento non introduce un nuovo obbligo autonomo, ma richiama il quadro già previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e dal Protocollo quadro sulle emergenze climatiche: il caldo deve essere valutato come rischio prevedibile e organizzato, non come semplice emergenza da affrontare all’ultimo momento.

L’attenzione della vigilanza si concentra soprattutto su edilizia, agricoltura, logistica, lavori stradali e rider, cioè attività in cui esposizione al sole, sforzo fisico, tempi di consegna o ambienti non raffrescati possono aumentare lo stress termico. Gli ispettori potranno verificare se il rischio è stato inserito nel Dvr e, nei cantieri, nel Pos, e se le misure previste sono effettivamente applicate: turni rimodulati, pause in aree ombreggiate o raffrescate, rotazione delle mansioni, acqua fresca disponibile, indumenti e Dpi compatibili con il caldo.

La nota richiama anche informazione, formazione e sorveglianza sanitaria. Lavoratori e preposti devono saper riconoscere i sintomi iniziali di stress da calore e colpo di calore, conoscere le procedure di primo soccorso e sapere quando segnalare una condizione non sicura. Il medico competente deve essere coinvolto nella gestione dei lavoratori più fragili o maggiormente esposti, mentre Rls e Rlst devono essere consultati nella valutazione del rischio e nella definizione delle misure di prevenzione.

Quando le condizioni climatiche rendono il rischio non accettabile, il datore di lavoro deve valutare anche la sospensione temporanea delle attività; analogo intervento può essere richiesto al preposto in presenza di pericolo rilevato durante il lavoro. Per le imprese il punto pratico è aggiornare documenti e procedure, usare strumenti previsionali come Worklimate e gli altri sistemi istituzionali di allerta, programmare in anticipo le lavorazioni più esposte e conservare evidenza delle decisioni adottate, così da dimostrare una gestione preventiva e non solo formale del rischio caldo.

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Amianto nei luoghi di lavoro: nuove tutele per i lavoratori esposti https://opralazio.it/amianto-nei-luoghi-di-lavoro-nuove-tutele-per-i-lavoratori-esposti/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=amianto-nei-luoghi-di-lavoro-nuove-tutele-per-i-lavoratori-esposti Mon, 06 Jul 2026 08:35:06 +0000 https://opralazio.it/?p=30071 Argomento Salute e sicurezza sul lavoro Principali contenuti  Il documento Inail sull’amianto va letto insieme al Decreto Legislativo n.213 del 2025, che ha recepito in Italia la direttiva (Ue) 2023/2668 e ha modificato il Titolo IX, Capo III, del Decreto legislativo 81/2008. Il punto di partenza...

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Argomento

Salute e sicurezza sul lavoro

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Il documento Inail sull’amianto va letto insieme al Decreto Legislativo n.213 del 2025, che ha recepito in Italia la direttiva (Ue) 2023/2668 e ha modificato il Titolo IX, Capo III, del Decreto legislativo 81/2008. Il punto di partenza è semplice: l’amianto è un cancerogeno senza soglia sicura e la tutela deve riguardare tutte le attività nelle quali i lavoratori possono essere esposti durante il lavoro, comprese manutenzioni, demolizioni, bonifiche, gestione dei rifiuti, scavi in pietre verdi e interventi di emergenza.

Per il datore di lavoro il primo passaggio diventa la verifica preventiva della presenza di amianto o materiali contenenti amianto prima di avviare attività a rischio. La valutazione deve essere riportata nel Dvr e deve dare priorità alla rimozione rispetto ad altre forme di manutenzione o bonifica quando ciò è necessario per ridurre l’esposizione. Prima di lavori di manutenzione, ristrutturazione, demolizione, rimozione, trattamento dei rifiuti o bonifica deve inoltre essere presentata la notifica all’organo di vigilanza, con dati su sede, quantità, lavoratori coinvolti, formazione, visita medica e misure di protezione.

Il nuovo valore limite di esposizione è pari a 0,01 fibre/cm³, come media ponderata su 8 ore. Fino al 20 dicembre 2029 la misurazione resta basata sulla microscopia ottica in contrasto di fase; dal 21 dicembre 2029 dovrà invece essere usata la microscopia elettronica, o un metodo equivalente o più accurato, includendo anche le fibre più sottili, inferiori a 0,2 micrometri. Se il limite è superato, oppure emergono materiali contenenti amianto non identificati prima dei lavori, l’attività deve cessare immediatamente e può riprendere solo dopo misure adeguate.

Anche gli aspetti sanitari e documentali diventano più stringenti. I lavoratori addetti ad attività con rischio di esposizione da manipolazione attiva sono sottoposti a sorveglianza sanitaria prima dell’adibizione, periodicamente almeno ogni tre anni o secondo la periodicità fissata dal medico competente, e alla cessazione del rapporto. Il datore di lavoro iscrive tali lavoratori nel registro di esposizione e trasmette i dati agli organi di vigilanza e all’Inail: non è quindi un adempimento formale, ma una tracciabilità sanitaria destinata a restare utile nel tempo per patologie che possono emergere molti anni dopo l’esposizione.

Il documento Inail è possibile reperirlo al seguente link: https://www.inail.it/portale/it/inail-comunica/pubblicazioni/catalogo-generale/catalogo-generale-dettaglio.2026.06.pubbl-la-direttiva-europea-2023-2668-la-protezione-lavoratori-contro-amianto.html

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UNI EN ISO 45001, nuova circolare ACCREDIA https://opralazio.it/uni-en-iso-45001-nuova-circolare-accredia/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=uni-en-iso-45001-nuova-circolare-accredia Mon, 06 Jul 2026 08:31:05 +0000 https://opralazio.it/?p=30064 Argomento Sistemi di gestione Principali contenuti  Con la circolare numero 24 del 2026 Accredia comunica le disposizioni per la valutazione della conformità delle attrezzature di lavoro, ai fini del rilascio e mantenimento di certificati Uni En Iso 45001. Il punto centrale è una maggiore valutazione...

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Sistemi di gestione

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Con la circolare numero 24 del 2026 Accredia comunica le disposizioni per la valutazione della conformità delle attrezzature di lavoro, ai fini del rilascio e mantenimento di certificati Uni En Iso 45001.

Il punto centrale è una maggiore valutazione del rischio. Gli organismi di controllo saranno obbligati a tenere sempre più adottare un approccio basato sul rischio e sul campionamento per esaminare accuratamente come l’azienda gestisce le proprie attrezzature. Non basterà fare una verifica della marcatura Ce sui dispositivi e neanche controllare che i requisiti minimi dell’Allegato V del Decreto legislativo del 9 aprile 2008 n.81. Le imprese dovranno dimostrare di aver effettuato una valutazione di conformità per ogni singola attrezzatura in uso e, nel caso in cui vengano riscontrate anomalie o pericoli, dovranno aver pianificato la tempestiva messa fuori servizio del bene oppure aver avviato un programma dettagliato e tracciabile di manutenzione e adeguamento. Fino a quando la conformità non sarà ripristinata, lo strumento di lavoro non potrà assolutamente essere impiegato nei processi produttivi. È necessario porre un’attenzione sempre più mirata all’interazione tra l’uomo e la macchina.

Per conservare o ricevere il certificato Iso 45001, diventa quindi fondamentale dare prova dell’avvenuta formazione e dell’addestramento specifico del personale addetto, nonché della corretta attuazione dei piani di manutenzione preventiva e delle verifiche periodiche di legge.

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