Tramite il regolamento (Ue) 18 dicembre 2024 n. 3210/2024 sono state definite le modalità operative del registro Cbam, introdotto dal regolamento (Ue) 956/2023 (che istituiva il “meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere”).
Ricordiamo che il registro Cbam è una banca dati elettronica standardizzata, articolata in quattro portali dedicati ai dichiaranti, ai gestori degli impianti, alle autorità nazionali competenti e alla Commissione europea.
La gestione del registro è affidata congiuntamente alla Commissione europea e alle autorità nazionali competenti. Queste ultime si occupano della concessione e della revoca delle autorizzazioni, della verifica delle dichiarazioni Cbam e dell’analisi del rischio.
A partire dal 2026, gli importatori di beni ad alta intensità carbonica (tra cui cemento, prodotti siderurgici, alluminio, fertilizzanti, energia elettrica e idrogeno) saranno tenuti ad utilizzare il registro per ottenere l’autorizzazione all’importazione.
Ottenuta l’autorizzazione, gli importatori dovranno dichiarare annualmente le emissioni associate alle merci importate, acquistare i certificati Cbam in base alle stime delle emissioni incorporate nelle merci che intendono importare e, alla fine dell’anno, calcolare le emissioni effettive delle merci importate e, di conseguenza, restituire (ovvero consegnare alle autorità) un numero di certificati corrispondente alle emissioni effettive.
Se a fine anno gli importatori avranno acquistato certificati in eccesso, potranno conservarli (se validi) per gli anni successivi o venderli secondo le regole stabilite.
To do:
A partire dal 2026 le aziende che importano beni ad alta intensità carbonica dovranno:
iniziare ad utilizzare il registro Cbam;
dichiarare annualmente, dopo aver ottenuto l’autorizzazione, le emissioni associate alle merci importate;
acquistare i certificati Cbam, calcolare le emissioni effettive e restituire l’opportuno numero di certificati alle autorità a fine anno.