12 Nov Deroghe per il trasporto su strada di rifiuti pericolosi, sottoscritto dall’Italia l’Accordo Multilaterale M368 che sostituisce l’M329
Argomento
ADR
Normative applicabili
Principali contenuti
Il 21 settembre 2025 è terminata la validità dell’Accordo multilaterale M329, che negli ultimi anni aveva consentito alcune deroghe e semplificazioni alle regole ADR per il trasporto di rifiuti contenenti sostanze pericolose.
Per assicurare la continuità delle misure agevolative previste, il 12 settembre 2025 l’Austria ha pubblicato sul sito dell’Unece la proposta di testo del nuovo Accordo multilaterale M368, che sostituisce il precedente M329. Anche l’Italia ha comunicato di aver sottoscritto l’Accordo.
Le deroghe più importanti riguardano:
- Aerosol (bombolette spray)
- Omologazione degli imballaggi
- Trasporto di rifiuti con rischio infettivo
- Descrizione delle miscele
- Rifiuti pericolosi per l’ambiente
- Macchine e apparecchiature contenenti materie pericolosi
- Imballaggi vuoti
Di seguito le principali modifiche introdotte:
- Non è più consentito applicare l’accordo al trasporto di batterie al litio danneggiate.
- È vietato il trasporto di imballaggi UN 3509 scartati, vuoti e non puliti che presentino residui solidi o liquidi non aderenti alle pareti.
- È stata eliminata la possibilità di stimare il peso dei rifiuti, in quanto direttamente disciplinata dall’ADR al par. 5.4.1.1.3.2, riportato di seguito.
Se non è possibile misurare la quantità esatta di rifiuti trasportati sul luogo di carico, la quantità di cui
al 5.4.1.1.1 (f) può essere stimata nei seguenti casi alle seguenti condizioni:
(a) Per gli imballaggi, al documento di trasporto viene aggiunto un elenco degli imballaggi indicante
il tipo e il volume nominale;
(b) Per i container, la stima si basa sul loro volume nominale e sulle altre informazioni disponibili, ad
esempio il tipo di rifiuti, la densità media, il grado di riempimento;
(c) Per le cisterne per rifiuti sottovuoto, la stima è giustificata, ad esempio mediante una stima fornita
dallo speditore o mediante gli equipaggiamenti del veicolo.
Tale stima della quantità non è autorizzata per:
– Le esenzioni per le quali la quantità esatta è essenziale (ad esempio 1.1.3.6);
– I rifiuti contenenti le materie indicate al 2.1.3.5.3 (ad eccezione del N° ONU 3291 RIFIUTI
OSPEDALIERI, NON SPECIFICATI, N.A.S. o RIFIUTI (BIO)MEDICALI, N.A.S. o RIFIUTI
MEDICALI REGOLAMENTATI, N.A.S., imballati conformemente all’istruzione di imballaggio P621)
o le materie della classe 4.3;
– Le cisterne diverse dalle cisterne per rifiuti che operano sottovuoto.
Il documento di trasporto deve recare la seguente dicitura:
«QUANTITÀ STIMATA CONFORMEMENTE AL 5.4.1.1.3.2».
- È prevista una classificazione semplificata per i gas che risultano difficili da caratterizzare.
- Sono state introdotte regole di imballaggio semplificate per la spedizione del rifiuto UN 1950 AEROSOL.
- Per i rifiuti infettanti (classe 6.2) non è più obbligatorio indicare, nei documenti di trasporto, il nome e il numero di telefono della persona responsabile.
L’ Accordo Multilaterale M368 resterà in vigore fino al 20 settembre 2030.
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