Con un provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2026, la Commissione europea ha definito le prime prescrizioni minime di sostenibilità ambientale applicabili alle procedure di appalto pubblico aventi ad oggetto determinate tecnologie a zero emissioni nette, in attuazione del Regolamento (UE) 2024/1735.
Il provvedimento Regolamento di esecuzione (UE) 2026/718 interviene in particolare nel settore dell’energia eolica, introducendo un requisito minimo di riciclabilità per le pale delle turbine, pari al 70% in peso del materiale recuperabile. Tale requisito dovrà essere comprovato in fase di esecuzione e tenuto in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici, le quali potranno inserirlo come specifica tecnica o come clausola contrattuale, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. L’ambito di applicazione resta, per il momento, limitato alle tecnologie eoliche, anche in ragione della disponibilità di metodologie europee per la misurazione della sostenibilità. Restano escluse altre tecnologie, quali pompe di calore e batterie, già oggetto di discipline settoriali specifiche. L’intervento mira a rafforzare la domanda pubblica di tecnologie sostenibili e a favorire soluzioni circolari, in particolare per componenti critiche come le pale eoliche, che sono tuttora caratterizzate da rilevanti difficoltà di riciclo.
Le nuove disposizioni si applicano alle procedure di appalto avviate a partire dal 30 giugno 2026.
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