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Responsabilità del datore di lavoro – assenza del manuale di utilizzo di un macchinario - Opra Lazio
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Responsabilità del datore di lavoro – assenza del manuale di utilizzo di un macchinario

Responsabilità del datore di lavoro – assenza del manuale di utilizzo di un macchinario

Argomento

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Normative applicabili

 

Principali contenuti

  Con la sentenza del 4 aprile 2025 n. 15778 la Corte di Cassazione Penale ha confermato la sentenza con cui il Tribunale locale in data 25 aprile 2023 ha ritenuto colpevole il datore di lavoro a seguito di un incidente in cui ad un lavoratore rimase un braccio incastrato nell’ingranaggio rotante della macchina adibita allo stampo di materiali plastici ad uso cosmetico.

L’incidente in oggetto aveva condotto ad un trauma da schiacciamento, frattura composta del V metacarpo destro e altre problematiche inerenti all’avambraccio. Il lavoratore si introdusse all’interno della macchina dopo averla fermata essendosi reso conto di una perdita d’acqua da un tubicino interno. Poiché azionando il joystick con il movimento ad impulsi non riusciva a vedere dove fosse la perdita, il lavoratore schiacciò con la mano sinistra il tasto verde di avvio rimettendo gli ingranaggi in movimento lento. Essendo state rimosse le protezioni in lamiera, lo stesso venne colpito al braccio dall’ingranaggio che girava in maniera tale da afferrargli anche la mano destra che rimase incastrata.

La vittima dell’incidente indossava una felpa a manica larga per evitare le piccole bruciature all’interno della macchina, una consuetudine implicitamente accettata e non contestata. Inoltre, la macchina non era stata mantenuta come da manuale del produttore, essendo stata modificata l’originaria configurazione; in particolare al momento dell’infortunio era diversa la configurazione esterna dell’estrusore e non era presente sulla macchina la protezione del meccanismo di caricamento nella zona superiore.

La macchina non era utilizzata secondo le istruzioni d’uso, dal momento che era sprovvista delle protezioni gialle in forato previste dal costruttore che avrebbero inibito al lavoratore di introdursi all’interno con gli organi della macchina in movimento.

Inoltre, non erano state approntate procedure di comportamento derivanti dal manuale d’uso né erano stati valutati i rischi specifici che si potevano verificare nel caso di manutenzione dovuta ad inconvenienti come quello verificatosi. In aggiunta, per la redazione del DVR, il datore di lavoro si era rivolto ad una società esterna e nel documento non vi era la valutazione dei rischi specifici in merito alla manutenzione del macchinario in esame nell’ipotesi in cui si fosse verificata un’anomalia come quella poi verificatasi.

Gli elementi di responsabilità a carico del datore di lavoro sono quindi:

  • non aver fornito al lavoratore una formazione idonea;
  • non aver reso disponibile un manuale d’uso del macchinario in italiano dato che quello a disposizione era solo in inglese;
  • il fatto che il macchinario fosse carente dei presidi protettivi in quanto non erano presenti le paratie in lamiera forata gialla all’altezza della zona di caricamento, verosimilmente rimosse;
  • il DVR non prevedeva alcuna specifica previsione dei rischi connessi alla manutenzione del macchinario né alle procedure da adottare per eseguirla in sicurezza.

Nello specifico il ricorso del datore di lavoro è stato respinto in quanto:

  • l’incidente è avvenuto mentre il lavoratore svolgeva una mansione di manutentore, ovvero una mansione alla quale non era adibito essendo inquadrato come assemblatore di tubetti di plastica;
  • il lavoratore non aveva avuto modo di consultare un manuale d’uso del macchinario in italiano dato che quello a disposizione era solo in inglese mentre quello in italiano era stato messo a disposizione solo in un secondo tempo dal datore di lavoro;
  • Il macchinario era carente dei presidi protettivi in quanto non erano presenti le paratie in lamiera forata gialla all’altezza della zona di caricamento, verosimilmente rimosse perché la macchina era in fase di settaggio;
  • il datore di lavoro è tenuto a redigere e sottoporre ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’ articolo 28 del Dlgs 81/2008, all’interno del quale deve indicare in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro e le misure precauzionali ed i dispositivi adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori; il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione di suddetto documento non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di verificarne l’adeguatezza e l’efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata.

 

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