Opra Lazio | CORSO OPRA LAZIO 06/03/2025 (valido per aggiornamento annuale RLS/RLST e consulenti la SSL) https://opralazio.it Organismo Paritetico Regionale Artigianato Thu, 06 Mar 2025 14:13:04 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7.2 https://opralazio.it/wp-content/uploads/2022/01/cropped-icona-32x32.png Opra Lazio | CORSO OPRA LAZIO 06/03/2025 (valido per aggiornamento annuale RLS/RLST e consulenti la SSL) https://opralazio.it 32 32 CORSO OPRA LAZIO 06/03/2025 (valido per aggiornamento annuale RLS/RLST e consulenti la SSL) https://opralazio.it/corso-opra-lazio-06-03-2025-valido-per-aggiornamento-annuale-rls-rlst-e-consulenti-la-ssl/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=corso-opra-lazio-06-03-2025-valido-per-aggiornamento-annuale-rls-rlst-e-consulenti-la-ssl Thu, 06 Mar 2025 14:13:04 +0000 https://opralazio.it/?p=28581 Si sta svolgendo in data odierna il Corso OPRA Lazio il Corso di Aggiornamento per RLST/RLS – RSPP – SSL. In allegato foto della giornata in corso.

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Si sta svolgendo in data odierna il Corso OPRA Lazio il Corso di Aggiornamento per RLST/RLS – RSPP – SSL.

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Mud 2025: termine per la presentazione fissato al 30 giugno 2025 https://opralazio.it/mud-2025-termine-per-la-presentazione-fissato-al-30-giugno-2025/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=mud-2025-termine-per-la-presentazione-fissato-al-30-giugno-2025 Tue, 04 Mar 2025 13:49:56 +0000 https://opralazio.it/?p=28574 Argomento AMBIENTE Tipo di provvedimento decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2025 – Gu n. 49 del 28 febbraio 2025 Normative applicabili legge 25 gennaio 1994 n. 70 – Gu n. 24 del 31 gennaio 1994 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 –...

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Argomento

AMBIENTE

Tipo di provvedimento

 

Normative applicabili

 

Tempistiche di attuazione

Il termine per la presentazione del Mud 2025 è fissato al 30 giugno 2025.

Principali contenuti

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) del 29 gennaio 2025, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 28 febbraio 2025, numero 49, ha introdotto il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale (Mud) per il 2025. Tale modello sostituisce integralmente il precedente (che era stato introdotto dal Dpcm 26 gennaio 2024).

Secondo quanto stabilito dalla legge 25 gennaio 1994, numero 70, il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato a centoventi giorni dalla data di pubblicazione del decreto che adotta il nuovo modello sostitutivo. Tuttavia, poiché il 28 giugno 2025 cade di sabato, il termine è prorogato al30 giugno 2025.

Inoltre, il Dpcm del 29 gennaio stabilisce che per gli anni successivi il modello allegato sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno, facendo riferimento all’anno precedente.

Gli allegati al Dpcm (contenenti il nuovo modello) saranno prossimamente resi disponibili dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

I soggetti obbligati alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale sono individuati dal decreto legislativo numero 152 del 2006 e includono trasportatori, intermediari, recuperatori, produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi, Consorzi e sistemi riconosciuti per il recupero e il riciclaggio dei rifiuti, escludendo quelli relativi ai rifiuti di imballaggio.

To do:

I soggetti obbligati alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale devono utilizzare il nuovo modello introdotto dal Dpcm 29 gennaio 2025. Il termine per la presentazione del Mud 2025 è fissato al 30 giugno 2025.

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Plastica a contatto con gli alimenti: nuovo regolamento Ue https://opralazio.it/plastica-a-contatto-con-gli-alimenti-nuovo-regolamento-ue/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=plastica-a-contatto-con-gli-alimenti-nuovo-regolamento-ue Mon, 03 Mar 2025 08:58:37 +0000 https://opralazio.it/?p=28567 Argomento MISCELE E SOSTANZE PERICOLOSE Tipo di provvedimento regolamento (Ue) 21 febbraio 2025 n. 351 – Gu (Ue) del 24 febbraio 2025 Normative applicabili regolamento (Ue) 14 gennaio 2011 n. 10 – Gu (Ue) n. L12 del 15 gennaio 2011 regolamento (Ue) 15 settembre 2022 n. 1616 –...

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Argomento

MISCELE E SOSTANZE PERICOLOSE

Tipo di provvedimento

Normative applicabili

 

Principali contenuti

 Segnaliamo che la Commissione europea ha adottato un nuovo regolamento, il regolamento (Ue) 351/2025, che modifica e aggiorna le norme relative ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti. Il provvedimento mira a garantire un livello più elevato di sicurezza alimentare, chiarezza normativa e allineamento con le recenti evoluzioni scientifiche e tecnologiche ed entrerà in vigoreil 16 marzo 2025.

Il regolamento (Ue) 351/2025 interviene inoltre sul regolamento (Ue) 10/2011, sul regolamento (Ue) 1616/2022 e sul regolamento (Ce) 2023/2006.

Le principali novità introdotte sono:

  • una definizione più completa e specifica di “additivo“, includendo esplicitamente le sostanze solide che si legano ai polimeri;
  • l’introduzione del concetto di “sostanza UVCB” (sostanza di composizione sconosciuta o variabile, prodotti di reazioni complesse o un materiale di origine biologica), che dovrà essere trattata con particolare attenzione per garantire la sicurezza dei consumatori;
  • l’obbligo di un “elevato grado di purezza” delle sostanze utilizzate nella fabbricazione di materiali plastici a contatto con gli alimenti. Questo requisito si applica anche alle sostanze prodotte a partire da rifiuti, per evitare contaminazioni accidentali che potrebbero rappresentare un rischio per la salute umana;
  • norme specifiche per la rilavorazione dei sottoprodotti della fabbricazione di materie plastiche, garantendo che questi siano sicuri per il riutilizzo;
  • il rafforzamento dei requisiti di etichettatura, richiedendo che i materiali e gli oggetti di plastica destinati a un uso ripetuto siano accompagnati da istruzioni per l’uso e da avvertenze sui rischi di deterioramento. Inoltre, la dichiarazione di conformità dovrà includere informazioni sulle sostanze non intenzionalmente aggiunte, come impurità e prodotti di degradazione.

Infine, Il nuovo regolamento si allinea con il regolamento (Ue) n. 528/2012 (regolamento biocidi) specificando che le sostanze biocide utilizzate nei materiali plastici a contatto con gli alimenti devono essere autorizzate e conformi alle norme Ue.

È previsto un periodo di transizione di 18 mesi (fino a settembre 2026) per adeguarsi alle nuove regole, con alcune restrizioni per i prodotti intermedi immessi sul mercato dopo dicembre 2025.

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Milleproroghe: emendamento Rentri in Gazzetta Ufficiale https://opralazio.it/milleproroghe-emendamento-rentri-in-gazzetta-ufficiale/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=milleproroghe-emendamento-rentri-in-gazzetta-ufficiale Tue, 25 Feb 2025 14:43:37 +0000 https://opralazio.it/?p=28559 Argomento AMBIENTE Tipo di provvedimento Legge 21 febbraio 2025 n. 15 – Gu n. 45 del 24 febbraio 2025 Normative applicabili Decreto legge 27 dicembre 2024 n. 202 – Gu n. 302 del 27 dicembre 2024 – Serie Generale Decreto 4 aprile 2023 n. 59 – Gu...

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Argomento

AMBIENTE

Tipo di provvedimento

  • Legge 21 febbraio 2025 n. 15 – Gu n. 45 del 24 febbraio 2025

Normative applicabili

 

Principali contenuti

Segnaliamo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 21 febbraio 2025 n. 15, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 dicembre 2024 n. 202 (decreto Milleproroghe). La legge contiene modificazioni alle tempistiche per l’iscrizione dei soggetti appartenenti al primo scaglione (impianti di trattamento rifiuti; trasportatori di rifiuti; commercianti/intermediari di rifiuti; consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti; imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti; imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali con più di 50 dipendenti) che non si sono iscritti nei termini previsti (entro il 13 febbraio 2025)

All’articolo 11 del Dl 202/2024, è infatti aggiunto il comma:

  • “2 -bis. Ai fini dell’operatività del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all’articolo 188 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di sessanta giorni previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, è aumentato a centoventi giorni.”

I soggetti appartenenti al primo scaglione e non ancora iscritti avranno quindi 60 giorni in più, rispetto alla scadenza originale, per effettuare l’iscrizione. Il decreto del Mase, contenente istruzioni operative, è atteso entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta di questa legge.

Per chi si è invece già iscritto non ci saranno modificazioni in merito all’obbligo di tenuta del registro elettronico e di utilizzo del nuovo modello di formulario di identificazione dei rifiuti (Fir) scattati il 13 febbraio del 2025.

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Nuove modifiche al Regolamento (UE) n. 649/2012 per quanto riguarda l’iscrizione di pesticidi e sostanze chimiche pericolose https://opralazio.it/nuove-modifiche-al-regolamento-ue-n-649-2012-per-quanto-riguarda-liscrizione-di-pesticidi-e-sostanze-chimiche-pericolose/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=nuove-modifiche-al-regolamento-ue-n-649-2012-per-quanto-riguarda-liscrizione-di-pesticidi-e-sostanze-chimiche-pericolose Wed, 19 Feb 2025 12:02:22 +0000 https://opralazio.it/?p=28552 Argomento Sicurezza alimentare Tipo di provvedimento Regolamento dell’unione europea Normativa di riferimento Regolamento 649/2012 Regolamento delegato (UE) 2024/3199 Principali contenuti  Il Regolamento delegato (UE) 2024/3199 della Commissione, modifica il Regolamento (UE) n. 649/2012 e introduce importanti aggiornamenti per la gestione delle sostanze chimiche pericolose nell’Unione Europea. I punti chiave...

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Argomento

Sicurezza alimentare

Tipo di provvedimento

Regolamento dell’unione europea

Normativa di riferimento

Regolamento 649/2012

Regolamento delegato (UE) 2024/3199

 

Principali contenuti

 Il Regolamento delegato (UE) 2024/3199 della Commissione, modifica il Regolamento (UE) n. 649/2012 e introduce importanti aggiornamenti per la gestione delle sostanze chimiche pericolose nell’Unione Europea. I punti chiave di tale norma sono i seguenti:

1. Applicazione del Regolamento: il nuovo regolamento è entrato in vigore il 20 gennaio 2025, ma si applicherà effettivamente dal 1° marzo 2025.

2. Sostanze Interessate: le modifiche riguardano in particolare:

– Acido perfluoroesansolfonico (PFHxS) e i suoi sali.

– Composti correlati.

– Endosulfan.

3. Contesto Normativo: il nuovo regolamento modifica gli allegati I e V del Reg. UE 649/2012, che disciplina l’assenso preliminare in conoscenza di causa (PIC) per l’importazione ed esportazione di sostanze chimiche pericolose, allineandosi alla Convenzione di Rotterdam.

Gli obiettivi del Regolamento 649/2012 sono infatti:

1. L’attuazione della Convenzione di Rotterdam, ossia favorire il rispetto della procedura di assenso preliminare per sostanze chimiche e pesticidi pericolosi.

2. La promozione della Collaborazione. Che consiste nell’incentivare la condivisione delle responsabilità tra nazioni per proteggere la salute umana e l’ambiente dai rischi associati alle sostanze chimiche pericolose.

3. L’uso Ecocompatibile per contribuire a un uso più sostenibile delle sostanze chimiche.

Per quanto riguarda gli obblighi per le Imprese, quelle che intendono esportare sostanze chimiche pericolose verso paesi extra UE devono rispettare quanto dettato dal regolamento, inclusa la comunicazione di informazioni rilevanti sulle sostanze.

Il regolamento PIC garantisce inoltre che le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) relative a classificazione, imballaggio ed etichettatura si applichino a tutte le sostanze chimiche esportate, salvo divergenze con normative specifiche in vigore nei paesi destinatari. Queste modifiche normative rappresentano un passo significativo verso una gestione più rigorosa e informata delle sostanze chimiche pericolose, contribuendo a una maggiore protezione della salute pubblica e dell’ambiente.

Fonti

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0649

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202403199

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In arrivo la norma Iso 9001:2026 https://opralazio.it/in-arrivo-la-norma-iso-90012026/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=in-arrivo-la-norma-iso-90012026 Wed, 19 Feb 2025 10:11:14 +0000 https://opralazio.it/?p=28544 Argomento SISTEMI DI GESTIONE Normative applicabili decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 – Gu Serie generale n. 101 del 30 aprile 2008 – Supplemento ordinario n. 108 Uni En Iso 9001:2015 Principali contenuti  Segnaliamo che il 17 gennaio 2025, il Working group 29 (Wg 29),...

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Argomento

SISTEMI DI GESTIONE

Normative applicabili

 

Principali contenuti

 Segnaliamo che il 17 gennaio 2025, il Working group 29 (Wg 29), responsabile della revisione della norma Iso 9001:2015 all’interno dell’International organization for standardization (Iso), ha completato la seconda bozza del comitato (Cd) e ha distribuito la bozza Iso/Cd 9001.2 ai membri del sottocomitato 2 (Sc 2) per commenti.

La votazione per i commenti si svolgerà dal 17 gennaio 2025 al 14 marzo 2025. Successivamente, dal 31 marzo 2025 al 4 aprile 2025, il Wg 29 si riunirà a Parigi per esaminare i commenti ricevuti ed iniziare la preparazione della bozza della norma internazionale, Iso/Dis 9001.

La Iso 9001:2026 dovrebbe essere pubblicata ufficialmente a settembre 2026.

Ricordiamo che la norma in fase di revisione specifica i requisiti per un sistema di gestione della qualità quando un’organizzazione:

  1. deve dimostrare la propria capacità di fornire costantemente prodotti e servizi che soddisfino i requisiti dei clienti e quelli normativi applicabili, e
  2. mira ad aumentare la soddisfazione del cliente attraverso l’applicazione efficace del sistema, compresi i processi per il miglioramento del sistema e la garanzia della conformità ai requisiti del cliente e alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

I requisiti del documento sono generici e sono pensati per essere applicabili a qualsiasi organizzazione, indipendentemente dal tipo o dalle dimensioni, o dai prodotti e servizi che fornisce.

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Tabelle sinottiche sanzioni Reach/Clp https://opralazio.it/tabelle-sinottiche-sanzioni-reach-clp/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tabelle-sinottiche-sanzioni-reach-clp Mon, 17 Feb 2025 10:05:00 +0000 https://opralazio.it/?p=28536 Argomento  MISCELE E SOSTANZE PERICOLOSE Normative applicabili  decreto legislativo 14 settembre 2009 n. 133 – Gu n. 222 del 24 settembre 2009 decreto legislativo 27 ottobre 2011 n. 186 – Gu n. 266 del 15 novembre 2011 regolamento (Ce) n. 1907 del 18 dicembre 2006 – Gu serie...

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Argomento 

MISCELE E SOSTANZE PERICOLOSE

Normative applicabili 

 

Principali contenuti  

Nelle prossime pagine, riportiamo le tabelle sinottiche che riassumono le sanzioni disciplinate dalla normativa italiana e precisamente dal decreto legislativo 14 settembre 2009 n. 133 (disciplina sanzionatoria Reach) e dal decreto legislativo 27 ottobre 2011 n. 186 (disciplina sanzionatoria Clp) in merito alle violazioni degli obblighi e delle prescrizioni disposte dal regolamento Reach (regolamento (Ce) n. 1907/2006) e dal regolamento Clp (regolamento (Ce) n. 1272/2008).

Le sanzioni sono contenute nei seguenti decreti e provvedimenti:

 

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Gestione del nuovo formulario di identificazione dei rifiuti (Fir) https://opralazio.it/gestione-del-nuovo-formulario-di-identificazione-dei-rifiuti-fir/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=gestione-del-nuovo-formulario-di-identificazione-dei-rifiuti-fir Mon, 17 Feb 2025 09:22:24 +0000 https://opralazio.it/?p=28529 Argomento  AMBIENTE Normative applicabili  decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 – Gu Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2006 – Suppl. Ordinario n. 96 decreto ministeriale 4 aprile 2023 n. 59 – Gu Serie generale n. 126 del 31 maggio 2023 Principali contenuti Con l’entrata...

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Argomento 

AMBIENTE

Normative applicabili 

 

Principali contenuti

Con l’entrata in vigore del Rentri rimane valido l’emendamento dell’articolo 193, comma 1 del Testo unico ambientale (Tua) che individua il Fir come il documento principale che accompagna il trasporto dei rifiuti, ad uso di specifici soggetti coinvolti e specifiche quantità trasportate, ma i soggetti coinvolti dovranno via via adeguarsi alle nuove modalità di emissione, tramite l’utilizzo del nuovo modello di Fir.

Come cambia il formulario rifiuti con Rentri

A partire dal 13 febbraio 2025, entrerà in vigore il nuovo modello del formulario di identificazione dei rifiuti (Fir), che dovrà essere utilizzato per tutti i trasporti di rifiuti pericolosi e per specifiche tipologie di rifiuti non pericolosi. Sebbene questo modello potrà ancora essere in formato cartaceo, sarà necessario effettuare la vidimazione digitale, come già previsto per il sistema Vi.Vi.Fir.

Tutti gli operatori, compresi quelli non obbligati all’iscrizione, dovranno utilizzare il nuovo Fir. La funzionalità di stampa e vidimazione del formulario sarà disponibile dal 23 gennaio 2025. Tuttavia, fino al 12 febbraio 2025, sarà necessario continuare a utilizzare i modelli attualmente in uso.

Dal 13 febbraio 2026, gli iscritti a Rentri saranno tenuti a gestire il nuovo modello Fir esclusivamente in formato digitale. Inoltre, ci sarà l’obbligo di vidimazione digitale per entrambi i formati, cartaceo e digitale, tramite Rentri previa iscrizione.

I dati del Fir per i rifiuti pericolosi dovranno essere trasmessi al Rentri da tutti i soggetti coinvolti. Sarà infine responsabilità del trasportatore trasmettere il formulario controfirmato e datato a tutti i soggetti coinvolti nella movimentazione, nel caso del Fir digitale.

È importante sottolineare che, fino al 12 febbraio 2025, il Fir rimarrà in formato cartaceo e utilizzerà il vecchio modello, con la possibilità di vidimazione sia digitale che presso le Camere di commercio.

Cosa non cambia nel formulario rifiuti

La disciplina prevista dall’art. 193 del Dlgs 152/2006 rimane immutata per i seguenti aspetti:

  • I soggetti obbligati a emettere e gestire il formulario di identificazione del rifiuto continuano a essere il produttore o il detentore dei rifiuti, a seconda dei casi specifici in conformità con i soggetti obbligati Rentri.
  • Il Fir viene compilato dai diversi operatori nella catena di trasporto – produttore iniziale, trasportatore, intermediari, commercianti, impianti di destino – ciascuno per la parte di propria competenza. Sebbene il produttore sia il responsabile delle informazioni di propria competenza, può richiedere al trasportatore di compilare il Fir a suo nome.
  • Rimangono esonerati dall’emissione e gestione del Fir alcuni soggetti, come ad esempio chi trasporta rifiuti urbani o chi conferisce rifiuti agricoli al servizio pubblico di raccolta. Anche il trasporto di rifiuti in aree private è esentato.
  • In specifici casi, il Fir può essere sostituito da documenti alternativi. Inoltre, restano in vigore regimi particolari come quelli per i rifiuti sanitari e i rifiuti da manutenzione.
  • Ciascun operatore è responsabile delle informazioni che inserisce e sottoscrive nel Fir per la propria parte di competenza. Anche quando il trasportatore compila il Fir su richiesta del produttore o detentore, questi ultimi mantengono la responsabilità per le informazioni che li riguardano.
  • Il produttore o detentore dei rifiuti è esonerato dalla responsabilità per il recupero o lo smaltimento una volta che acquisisce una copia del Fir completata e firmata in tutte le sue parti.

Modalità di vidimazione con RENTRI

A partire dal 13 febbraio 2025, i Fir attualmente in uso non potranno più essere utilizzati, e sarà obbligatorio adottare i nuovi modelli vidimati digitalmente tramite il Rentri. Per garantire la corretta gestione dei formulari, il sistema offre diverse modalità di vidimazione, adattabili alle esigenze operative degli utenti.

La vidimazione digitale tramite interoperabilità consente di integrare i sistemi gestionali aziendali direttamente con il Rentri. In questo modo, i FIR possono essere vidimati in modo automatico e senza la necessità di operazioni manuali aggiuntive.

È possibile, inoltre, utilizzare i servizi di supporto per la compilazione e vidimazione, che permettono di gestire il Fir in diverse modalità. In particolare, è possibile:

  • Compilare il Fir digitalmente con tutti i dati obbligatori, esclusi conducente, mezzo e targa (noti solo al momento della partenza), per poi procedere alla vidimazione.
  • Stampare il Fir “vuoto” già vidimato e completarlo manualmente in un secondo momento.

Per far fronte a situazioni di emergenza, è consentito ancora stampare in anticipo Fir vidimati e vuoti, da utilizzare successivamente. Questa opzione garantisce continuità operativa anche in caso di imprevisti, rispettando comunque l’obbligo di vidimazione digitale preliminare.

Com’è fatto il nuovo modello cartaceo Fir

Il nuovo modello di Fir cartaceo, composto da due fogli e un allegato, sarà in vigore da febbraio 2025 a febbraio 2026, prima dell’obbligo di passare al formato digitale.

Per emettere il Fir cartaceo, il produttore dei rifiuti stampa due copie, trattenendo l’originale. Successivamente, il trasportatore e il destinatario aggiungono le informazioni di loro competenza e firmano il documento.

Una volta firmato dal destinatario, il trasportatore trasmette la copia del Fir sottoscritta a tutti i soggetti coinvolti nel trasporto, inclusi il produttore o detentore e gli altri operatori della filiera.

La restituzione della copia del Fir completo al produttore può avvenire tramite:

  • consegna diretta da parte del trasportatore;
  • invio tramite Pec;
  • trasmissione tramite Rentri;
  • usando il proprio gestionale o i servizi del Mase.

Com’è fatto il nuovo modello digitale Fir

Il contenuto del nuovo modello digitale è definito tecnicamente nell’articolo 8 del Dm 59/2023 e prevede una vidimazione digitale tramite un codice univoco fornito dal sistema Rentri, supportato dalle Camere di commercio.

L’intestazione include i dati identificativi del produttore, del trasportatore e del destinatario, insieme ai dettagli sui rifiuti trasportati, come tipo e quantità.

Il Fir digitale viene aggiornato durante le operazioni di tracciabilità del rifiuto tramite i sistemi gestionali degli operatori o i servizi del Mase, garantendo la corretta compilazione del Formulario e sottoscrizione durante il trasporto.

Una volta completato e firmato da tutti i soggetti coinvolti, il destinatario trasmette il Fir al produttore iniziale attraverso Rentri, rispettando le tempistiche stabilite nei decreti direttoriali.

Utilizzo del Fir digitale

I formulari Rentri saranno utilizzati in modalità digitale esclusivamente per rifiuti pericolosi, rifiuti non pericolosi prodotti nell’ambito di lavorazioni industriali/artigianali e derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, da fosse settiche e da reti fognarie, quando il produttore ha più di 10 dipendenti.

Per i rifiuti non pericolosi derivanti da altre attività non sussiste l’obbligo di emissione del Fir in formato digitale.

Sottoscrizione del Fir digitale

Il Fir digitale deve essere sottoscritto digitalmente dal produttore e dal trasportatore prima dell’avvio a trasporto del rifiuto e infine dal destinatario al momento della presa in carico del rifiuto.

La sottoscrizione può essere effettuata anche tramite il certificato rilasciato da Rentri attraverso il proprio gestionale o i servizi messi a disposizione dal Mase.

Il destinatario trasmette al produttore e agli operatori coinvolti nel trasporto del rifiuto, tramite Rentri il Fir digitale completo, rispettando le tempistiche fissate nei decreti.

È possibile la trasmissione al Rentri dei dati del Fir digitale attraverso i soggetti delegati da parte dei produttori che li hanno incaricati, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento.

Errori e soluzioni nella compilazione del Fir

Gli errori nel Fir possono verificarsi in diverse fasi della sua gestione, rendendo necessario intervenire con la procedura corretta per garantire la conformità normativa e la tracciabilità. Di seguito alcune situazioni comuni e come affrontarle:

  • Quando la presa in carico del rifiuto da parte del trasportatore viene annullata dopo l’emissione del Fir, è necessario annullare il documento. L’annullamento non cancella il Fir già vidimato, ma lo conserva con lo stato di “annullato”.
  • Se nel Fir viene indicato un trasportatore errato durante la compilazione digitale, non è sufficiente correggere l’errore manualmente con annotazioni. In questo caso, bisogna emettere un nuovo Fir corretto per garantire la conformità.
  • Nel caso in cui si rilevino errori dopo la vidimazione ma prima della partenza del rifiuto, la procedura prevede di effettuare una nuova vidimazione ed emettere un Fir aggiornato.
  • Quando gli errori vengono scoperti solo dopo che il trasportatore ha trasmesso al produttore la quarta copia digitale del Fir, è possibile apportare modifiche solo all’esito del conferimento. Questa rettifica va comunicata tramite una lettera di rettifica ufficiale e con il sistema Rentri tenderà a non presentarsi più.
  • Se si rende necessario annullare un Fir già vidimato, l’annullamento non elimina il documento dal sistema, ma ne conserva una traccia con lo stato “annullato”, mantenendo la sua registrazione per eventuali controlli futuri.

Tabella tempistiche nuovo modello formulario Fir

I vecchi modelli dei Fir (quelli previsti dal Dm 145/1998), seppur vidimati, non potranno più essere utilizzati a partire dall’introduzione del nuovo modello.

Proponiamo di seguito una tabella riepilogativa sui tempi e le modalità di adozione del nuovo modello di formulario identificazione rifiuti in conformità con le scadenze Rentri.

Tempi

Modalità

Fino al 12 febbraio 2025
si emettono Fir cartacei con il VECCHIO MODELLO (Dm 145/1998)

Compilazione del Fir:
– Con proprio gestionale
– Manuale

Vidimazione del FIR:
– Con proprio Gestionale attraverso connessione con Vi.Vi.Fir.
– Presso la Camera di Commercio

Dal 13 febbraio 2026
produttori emettono Fir digitali su NUOVO MODELLO

Compilazione del Fir:
– Con proprio gestionale
– Con servizi del Mase

Vidimazione digitale del Fir:
– Con proprio gestionale tramite Rentri
– Con servizi del Mase tramite Rentri

Dal 13 febbraio 2025 al 12 febbraio 2026
si emettono Fir cartacei su NUOVO MODELLO

Compilazione del Fir:
– Con proprio gestionale
– Con servizi del Mase
– Manuale

Vidimazione digitale del Fir:
– Con proprio gestionale tramite Rentri             
– Con servizi del Mase tramite Rentri

 

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Elenco delle metodiche di riferimento monitoraggio emissioni in atmosfera https://opralazio.it/elenco-delle-metodiche-di-riferimento-monitoraggio-emissioni-in-atmosfera/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=elenco-delle-metodiche-di-riferimento-monitoraggio-emissioni-in-atmosfera Mon, 10 Feb 2025 11:45:11 +0000 https://opralazio.it/?p=28521 Argomento AMBIENTE Normative applicabili decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 – Gu Serie Generale n.88 del 14 aprile 2006 – Suppl. Ordinario n. 96 Principali contenuti Arpa Friuli-Venezia-Giulia ha fornito un documento che elenca le metodiche di riferimento utilizzabili per il monitoraggio delle emissioni in atmosfera. L’elenco...

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Argomento

AMBIENTE

Normative applicabili

 

Principali contenuti

Arpa Friuli-Venezia-Giulia ha fornito un documento che elenca le metodiche di riferimento utilizzabili per il monitoraggio delle emissioni in atmosfera.

L’elenco delle metodiche può essere utilizzato dai gestori per monitorare i parametri soggetti al controllo delle emissioni da sorgente stazionaria. L’elenco si trova nella tabella sotto.

Parametro

Metodo

Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell’obiettivo,
del piano e del rapporto di misurazione

UNI EN 15259:2008

Velocità – Portata – Temperatura – Pressione

UNI EN ISO 16911-1:2013

Umidità

UNI EN 14790:2017

Ossigeno (O2)

UNI EN 14789:2017

Anidride carbonica (CO2)

UNI CEN/TS 17405:2020

Monossido di carbonio (CO)

UNI EN 15058:2017

Ossidi di azoto (NOx)

UNI EN 14792:2017

Carbonio Organico Totale (COT)

UNI EN 12619:2013

Metano (CH4)

UNI EN ISO 25140:2010

Cloruri gassosi (espressi come HCl)

UNI EN 1911:2010

Composti fluorurati (espressi come HF)

UNI CEN/TS 17340:2021

Ammoniaca (NH3)

UNI EN ISO 21877:2020

Ossidi di zolfo (SOx)

UNI EN 14791:2017

Formaldeide

UNI CEN/TS 17638:2021

Idrogeno solforato (H2S)

UNI 11574:2015

Composti organici in forma gassosa

UNI CEN/TS 13649:2015

Polveri

UNI EN 13284-1:2017

Polveri totali comprese nebbie oleose (*)

UNI EN 13284-1:2017 (*)

PCDD/PCDF

UNI EN 1948-1,2,3:2006

PCB – Dioxin like

UNI EN 1948-1:2006 + UNI EN 1948-4:2014

IPA

UNI ISO 11338-1,2:2021

Metalli (As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V)

UNI EN 14385:2004

Mercurio (Hg)

UNI EN 13211:2003

 

Sono ritenuti conformi anche metodi diversi da quelli prescritti nell’elenco sopra riportato purché rispondenti alla norma UNI EN 14793:2017 “Dimostrazione dell’equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”.

Nella temporanea impossibilità tecnica di applicazione delle metodiche di recente emanazione o nel periodo di transizione necessario alla loro implementazione sono utilizzabili, per il tempo strettamente necessario all’adeguamento, le corrispondenti metodiche precedentemente in vigore.

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Ispra: la sfida ambientale per la finanza sostenibile https://opralazio.it/ispra-la-sfida-ambientale-per-la-finanza-sostenibile/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ispra-la-sfida-ambientale-per-la-finanza-sostenibile Tue, 04 Feb 2025 13:22:51 +0000 https://opralazio.it/?p=28513 Argomento AMBIENTE Normative applicabili regolamento (Ue) 18 giugno 2020 n. 852 – Gu L n. 198/13 del 22 giugno 2020 Principali contenuti Segnaliamo che Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) ha rilasciato un interessante approfondimento, dal titolo “La sfida ambientale per la finanza sostenibile: metodologie,...

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Argomento

AMBIENTE

Normative applicabili

 

Principali contenuti

Segnaliamo che Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) ha rilasciato un interessante approfondimento, dal titolo “La sfida ambientale per la finanza sostenibile: metodologie, informazioni e indicatori ambientali”, con lo scopo di mettere a disposizione delle imprese uno strumento operativo in grado di fornire supporto metodologico e orientamento per la rendicontazione della sostenibilità ambientale, in conformità con i nuovi standard europei.

La linea guida è stata elaborata per agevolare il processo di autovalutazione delle parti interessate, in maniera tale che questo sia ancorato ad una uniformità metodologica, scientificamente validata, in grado di garantire una maggiore affidabilità e comparabilità dei dati.

To do

Le aziende possono consultare il documento Ispra per agevolare la propria rendicontazione della sostenibilità ambientale.

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