Opra Lazio | Rifiuti: natura dell’attività di campionamento https://opralazio.it Organismo Paritetico Regionale Artigianato Fri, 28 Mar 2025 09:53:39 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7.2 https://opralazio.it/wp-content/uploads/2022/01/cropped-icona-32x32.png Opra Lazio | Rifiuti: natura dell’attività di campionamento https://opralazio.it 32 32 Rifiuti: natura dell’attività di campionamento https://opralazio.it/rifiuti-natura-dellattivita-di-campionamento/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rifiuti-natura-dellattivita-di-campionamento Fri, 28 Mar 2025 09:53:39 +0000 https://opralazio.it/?p=28679 Argomento GESTIONE RIFIUTI Normative applicabili sentenza Cp 3 dicembre 2024 n. 44033 decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 – Gu Serie Generale n.88 del 14 aprile 2006 – Suppl. Ordinario n. 96 Principali contenuti  Mediante la sentenza 44033/2024 la Cassazione penale, sezione III, si è pronunciata su...

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Argomento

GESTIONE RIFIUTI

Normative applicabili

 

Principali contenuti

 Mediante la sentenza 44033/2024 la Cassazione penale, sezione III, si è pronunciata su un caso che riguardava un provvedimento di sequestro preventivo di società e mezzi operanti nel settore dei rifiuti.

In particolare, nel caso in oggetto, erano state svolte presso l’impianto della società indagata attività di polizia giudiziaria sotto il diretto controllo del pubblico ministero ed in assenza di situazioni di particolare urgenza, tra cui anche il prelievo di campioni di rifiuti mandati poi al laboratorio per la relativa analisi. La società ha contestato, in sede di riesame, che tali attività di campionamento ed analisi non fossero avvenute con le modalità garantite – di partecipazione ed interlocuzione tra le parti – che riguardano gli accertamenti tecnici irripetibili di cui all’articolo 360 del Codice di Procedura Penale.

Nel giudicare il ricorso inammissibile, la Cassazione ha specificato la differenza tra rilievo e accertamento tecnico. Nella sentenza leggiamo infatti che:

  • Il rilievo è inteso come un’attività di mera osservazione, individuazione ed acquisizione di dati materiali;
  • L’accertamento tecnicocomporta invece un’opera di studio critico, di elaborazione valutativa, ovvero di giudizio di quegli stessi dati o di valutazioni critiche su basi tecnico-scientifiche.

La Corte attribuisce all’attività di campionamento dei rifiuti la “natura” di mero rilievo, salvo che, nel singolo caso specifico, non siano richieste “specifiche competenze” ovvero si debba ricorrere a “tecniche particolari” e in tal caso anche l’attività di prelievo del campione assurge alla dignità di operazione tecnica non eseguibile senza il ricorso a competenze specialistiche e dovrà essere compiuta nel rispetto dello statuto che il Codice prevede per la acquisizione della prova scientifica” in tale caso l’indagato ha diritto di essere avvisato a partecipare e di farsi assistere da una persona di fiducia, ai sensi dell’articolo 360 del Codice di Procedura Penale.

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Inail: andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali https://opralazio.it/inail-andamento-degli-infortuni-sul-lavoro-e-delle-malattie-professionali/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=inail-andamento-degli-infortuni-sul-lavoro-e-delle-malattie-professionali Wed, 19 Mar 2025 09:48:30 +0000 https://opralazio.it/?p=28672 Argomento SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Normative applicabili decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 – Gu n. 101 del 30 aprile 2008 – Suppl. Ordinario n. 108 Principali contenuti  Segnaliamo che l’Inail (Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) ha rilasciato un approfondimento...

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Argomento

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Normative applicabili

 

Principali contenuti

 Segnaliamo che l’Inail (Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) ha rilasciato un approfondimento dal titolo “Andamento degli infortuni sul lavoro e della malattie professionali”. Il documento è curato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Istituto.

Dall’analisi degli infortuni in occasione di lavoro riconosciuti dall’Inail, al netto di quelli occorsi agli studenti o causati da animali, emerge che nel 2023 i casi di aggressioni e minacce sono stati 6.813, il dato più elevato dopo quello registrato nel 2019. Rispetto al 2022 l’incremento è pari all’8,6% e cresce fino al 14,6% per le donne, fermandosi invece al 3,8% per gli uomini.

L’istituto rileva anche come la maggior parte di questi episodi (61%) siano esercitati dapersone esterne all’azienda (ad esempio in occasione di rapine e aggressioni ad autisti o a personale sanitario) e in minor misura riconducibili a liti e incomprensioni tra colleghi.

Il settore più colpito è quello della Sanità e assistenza sociale. Nel quinquennio 2019-2023 poco meno del 45% degli infortuni per violenze e aggressioni ha riguardato le lavoratrici, percentuale che sale al 48% se si considera solo l’ultimo anno.

Tra le professioni più colpite figurano appunto le infermiere, gli operatori sociosanitari e socioassistenziali nella Sanità e assistenza sociale, i conduttori di veicoli e i capi treno ferroviari nel Trasporto. Altre figure particolarmente soggette a violenze e minacce sono i vigili urbani, che raccolgono l’80% dei casi del comparto pubblica amministrazione, le insegnanti, in particolare quelle delle scuole primarie nel conto Stato, e gli addetti alle vendite, col 45% dei casi del Commercio.

È importante ricordare come una corretta conoscenza e valutazione dei rischi in ottica di genere è imprescindibile per l’attuazione di interventi di prevenzione più mirati ed efficaci. A questo scopo l’Istituto ha promosso il progetto “Valutazione dei rischi in ottica di genere”, che supporta i datori di lavoro con strumenti di facile utilizzo.

Ambienti di lavoro stressanti e ostili, carichi di lavoro eccessivi, ma anche discriminazione e molestie psicologiche e sessuali possono comportare, in mancanza di consulenza e supporto psicologico, gravi rischi per la salute mentale.

Un altro rischio importante è rappresentato dalle aggressioni da parte di animali, di grande rilevanza in diversi settori, dall’agricoltura all’allevamento, dalla sanità veterinaria alla gestione di parchi e riserve naturali. Questi incidenti possono causare lesioni di varia gravità, da semplici graffi e morsi a fratture, lussazioni e, in rari casi, anche decessi.

Tra il 2019 e il 2023 sono stati almeno 7.200 i casi riconosciuti dall’Inail come aggressioni sul lavoro da parte di animali. Da un’analisi ad hoc sul tipo di animale protagonista dell’aggressione, quello che causa più infortuni sul lavoro non è da allevamento, bensì uno molto comune nelle nostre case: il cane. Nel 60%-70% dei casi osservati, infatti, l’aggressione si concretizza in morsi di cani. Seguono con circa il 15% i bovini, che con calci o semplici spinte e schiacciamenti che possono causare lesioni ai lavoratori. Quasi altrettanto numerosi gli infortuni generati da punture di insetti (14%). Più contenuti gli incidenti con cavalli (3%, imbizzarriti calciano o disarcionano), suini (1%, soprattutto morsi) e ovini (1%, per calci, morsi e cariche). Gli animali più pericolosi, però, sono quelli più piccoli: sei dei nove decessi riconosciuti in occasione di lavoro nell’intero periodo sono stati causati da shock anafilattico per la puntura di api, vespe o calabroni.

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Proroga dei regimi sperimentali dell’indicazione di origine da riportare nell’etichetta degli alimenti https://opralazio.it/proroga-dei-regimi-sperimentali-dellindicazione-di-origine-da-riportare-nelletichetta-degli-alimenti/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=proroga-dei-regimi-sperimentali-dellindicazione-di-origine-da-riportare-nelletichetta-degli-alimenti Mon, 17 Mar 2025 10:31:04 +0000 https://opralazio.it/?p=28664 Argomento SICUREZZA ALIMENTARE – ETICHETTATURA Tipo di provvedimento Decreto Ministeriale Normativa di riferimento Decreto 23 dicembre 2024 Regolamento (UE) n. 1169/2011  Principali contenuti Il decreto ministeriale del 23 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio, rappresenta un’importante estensione delle normative relative all’etichettatura dei prodotti alimentari. In...

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Argomento

SICUREZZA ALIMENTARE – ETICHETTATURA

Tipo di provvedimento

Decreto Ministeriale

Normativa di riferimento

Decreto 23 dicembre 2024 

Regolamento (UE) n. 1169/2011

 Principali contenuti

Il decreto ministeriale del 23 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio, rappresenta un’importante estensione delle normative relative all’etichettatura dei prodotti alimentari. In particolare, il decreto proroga fino al 31 dicembre 2025 l’obbligo di indicazione dell’origine in etichetta per numerosi alimenti e materie prime. Si tratta di un passo fondamentale per garantire maggiore trasparenza nei confronti dei consumatori, offrendo loro informazioni dettagliate sulla provenienza dei prodotti che acquistano.

I settori coinvolti dalla proroga riguardano una varietà di prodotti di largo consumo, tra cui pasta di semola di grano duro, riso, pomodoro nei prodotti trasformati, materie prime per latte e prodotti lattiero-caseari, e carni suine trasformate. Questa misura è in linea con una serie di normative precedenti, tra cui:

– Decreto ministeriale 26 luglio 2017, che aveva già previsto l’obbligo di etichettatura dell’origine per pasta e riso.

– Decreto ministeriale 16 novembre 2017, che riguardava l’etichettatura del pomodoro nei prodotti trasformati.

– Decreto ministeriale 6 agosto 2020, che si concentrava sull’origine delle carni suine trasformate.

– Decreto ministeriale 9 dicembre 2016, che aveva introdotto la necessità di indicare l’origine del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

L’introduzione di queste normative aveva come obiettivo principale quello di tutelare i consumatori, permettendo loro di conoscere con precisione l’origine dei prodotti che consumano. Tale obbligo, che prima era in vigore per alcune categorie di prodotti, è stato quindi esteso nel tempo per continuare a garantire trasparenza, sostenere i produttori locali e promuovere il consumo di prodotti di alta qualità.

La proroga al 2025 conferma l’impegno delle istituzioni nell’assicurare che le etichette siano chiare e complete, in un momento in cui la consapevolezza dei consumatori riguardo alla qualità e alla provenienza dei cibi è in continua crescita. Grazie a queste disposizioni, i consumatori possono fare scelte più informate, mentre i produttori sono incentivati a mantenere elevati standard di qualità. Inoltre, il miglioramento della trasparenza aiuta a combattere la contraffazione e le pratiche ingannevoli.

Per i produttori, la proroga significa continuare a rispettare obblighi di etichettatura rigorosi, che richiedono di specificare la provenienza di materie prime fondamentali. Ciò comporta costi aggiuntivi per aggiornare le etichette e garantire che siano conformi alle normative. Tuttavia, le aziende che operano secondo standard elevati e possono tracciare l’origine dei loro prodotti vedranno probabilmente dei vantaggi, poiché l’origine diventa sempre più un elemento distintivo di qualità agli occhi dei consumatori.

L’estensione dell’obbligo di indicazione dell’origine riflette anche una crescente attenzione verso la sostenibilità e l’autenticità dei prodotti alimentari. I consumatori sono sempre più sensibili alle scelte che riguardano la loro alimentazione, e conoscere l’origine dei prodotti è diventato un elemento fondamentale per promuovere comportamenti di consumo responsabile.

In conclusione, questa proroga non solo supporta i consumatori nel fare scelte più consapevoli, ma stimola anche un dialogo continuo tra le istituzioni e il mercato, indirizzando le politiche alimentari verso una maggiore trasparenza, qualità e sostenibilità. Con l’obbligo che si estende fino alla fine del 2025, il settore alimentare italiano continua a essere pioniere nella creazione di un sistema etichettario che protegge tanto i consumatori quanto i produttori.

Fonti

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-02-12&atto.codiceRedazionale=25A00888&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario

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Responsabile tecnico: legale rappresentante di impresa dispensato dalle verifiche di idoneità https://opralazio.it/responsabile-tecnico-legale-rappresentante-di-impresa-dispensato-dalle-verifiche-di-idoneita/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=responsabile-tecnico-legale-rappresentante-di-impresa-dispensato-dalle-verifiche-di-idoneita Mon, 17 Mar 2025 10:24:54 +0000 https://opralazio.it/?p=28657 Argomento GESTIONE RIFIUTI Tipo di provvedimento delibera (nazionale) 6 marzo 2025 n. 1 / Albo / Cn Normative applicabili decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 – Gu Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2006 – Suppl. Ordinario n. 96 Tempistiche di attuazione  Il provvedimento entrerà...

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Argomento

GESTIONE RIFIUTI

Tipo di provvedimento

  • delibera (nazionale) 6 marzo 2025 n. 1 / Albo / Cn

 

Normative applicabili

 

Tempistiche di attuazione

 Il provvedimento entrerà in vigore il 1° aprile 2025.

Principali contenuti

 Segnaliamo che la delibera 6 marzo 2025 n. 1 dell’Albo nazionale gestori ambientali, emanata dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha apportato modifiche alla precedente deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017. In particolare, sono state introdotte nuove disposizioni per la dispensa dalle verifiche di idoneità per il legale rappresentante di un’impresa che intende ricoprire il ruolo di responsabile tecnico nella gestione dei rifiuti.

Dal 1° aprile 2025 il legale rappresentante dell’impresa iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali, che abbia ricoperto tale ruolo presso l’impresa stessa per almeno tre anni consecutivi nello specifico settore di attività oggetto di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali (trasporto rifiuti, intermediazione e commercio di rifiuti, bonifica di siti e bonifica di beni contenenti amianto) potrà fare richiesta di esenzione dalle verifiche di idoneità per responsabile tecnico compilando e inviando un modulo alle competenti sezioni territoriali. Le sezioni regionali o provinciali dovranno poi valutare la sussistenza dei requisiti per l’esenzione e adottare provvedimento di rilascio o diniego della dispensa, secondo i due modelli allegati alla delibera.

To do:

Dal 1° aprile 2025 il legale rappresentante di un’impresa iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali, che abbia ricoperto tale ruolo presso l’impresa stessa per almeno tre anni consecutivi nello specifico settore di attività oggetto di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, può fare richiesta di esenzione dalle verifiche di idoneità per responsabile tecnico compilando e inviando un modulo alle competenti sezioni territoriali.

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Snpa: metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene https://opralazio.it/snpa-metodologie-per-la-valutazione-delle-emissioni-odorigene/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=snpa-metodologie-per-la-valutazione-delle-emissioni-odorigene Mon, 17 Mar 2025 10:15:01 +0000 https://opralazio.it/?p=28650 Argomento AMBIENTE Normative applicabili decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 – Gu Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2006 – Suppl. Ordinario n. 96 delibera del Consiglio Snpa 23 gennaio 2025 n. 268 decreto direttoriale 28 giugno 2023 n. 309 del Mase Principali contenuti  Con...

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Argomento

AMBIENTE

Normative applicabili

 

Principali contenuti

 Con la delibera 268/2025, il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa) ha rilasciato un documento tecnico dal titolo “Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene”, revisione della versione precedente.

Lo scopo del documento è quello fornire agli enti di controllo informazioni utili per la scelta degli approcci adeguati ad effettuare un’azione di prevenzione, controllo e valutazione delle emissioni odorigene.

Le innovazioni metodologiche e tecnologiche relative al monitoraggio e al controllo degli odori nonché gli aggiornamenti in merito alla normazione tecnica di settore e alla legislazione nazionale e regionale, occorsi negli ultimi anni, hanno infatti introdotto numerosi elementi di novità nel settore. Tali elementi sono stati integrati nelle diverse sezioni del documento con particolare riferimento agli aspetti tecnici e normativi.

Il tema del monitoraggio, controllo e valutazione dell’impatto olfattivo prodotto da numerose realtà industriali è oggetto di sempre maggior attenzione per la Pubblica amministrazione, per gli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni ambientali e, di conseguenza, per gli Enti di controllo in relazione alle sempre più numerose segnalazioni e richieste di intervento da parte della popolazione esposta che rivendica una migliore qualità della vita.

L’odore è, quindi, considerato a tutti gli effetti un parametro ambientale oggetto di misurazione, rispetto al quale sono stati definiti, nel tempo, approcci metodologici in grado di fornire una compiuta comprensione dei fenomeni ad esso correlati.

La stretta relazione tra odori e soggettività della percezione umana, assieme al riconoscimento che le emissioni odorigene sono caratterizzate da elevata variabilità sia in riferimento alla tipologia delle sorgenti che la generano sia alla distribuzione spaziale e temporale dell’emissione rendono maggiormente complesso il loro studio rispetto a quanto convenzionalmente operato per la qualità dell’aria.

Per queste ragioni, il quadro di riferimento normativo si è sviluppato in maniera eterogenea sul territorio nazionale. Lo stesso ha subito una profonda evoluzione da una prima fase, in cui l’approccio è stato prevalentemente volto alla determinazione di valori limite di emissione alle sorgenti, all’adozione, più recentemente, di criteri di accettabilità definiti presso i recettori. In tal senso, la pubblicazione del decreto direttoriale 28 giugno 2023 n. 309 del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, recante l’approvazione del documento “Indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis in materia di emissioni odorigene di impianti e attività” realizzato, in attuazione del comma 2 dell’articolo 272-bis del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii., dal gruppo di lavoro istituito nell’ambito del Coordinamento emissioni, ha introdotto criteri condivisi, a livello nazionale, circa gli aspetti riguardanti l’ambito tecnico/amministrativo dei processi istruttori e decisionali, nonché aspetti più strettamente metodologici, trattati nel testo dei cinque allegati tecnici.

Nella definizione dell’approccio metodologico più opportuno per lo studio dei fenomeni odorigeni è quantomai necessario prediligere una combinazione di diversi strumenti di valutazione che possano fornire informazioni complementari.

In tal senso, nell’ambito della valutazione quantitativa della miscela odorigena non è identificabile un unico metodo esaustivo ma, in considerazione dello scopo di indagine, sono impiegati metodi di caratterizzazione chimica dei suoi componenti, la determinazione sensoriale della concentrazione dell’odore (olfattometria dinamica) e approcci strumentali di monitoraggio in continuo mediante sensoristica.

Invece, nella valutazione dell’impatto odorigeno e dello studio delle ricadute sui recettori, lo strumento di supporto fondamentale è rappresentato dalla modellistica della dispersione atmosferica che sta rivestendo, negli ultimi anni, un ruolo fondamentale anche nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione delle installazioni a potenziale rischio odorigeno. L’affidabilità dei risultati di tale strumento ha posto la necessità di individuare requisiti tecnici minimi di impostazione metodologica per la valutazione delle variabili descrittive di input, definite in documenti tecnici di riferimento e negli stessi provvedimenti normativi.

Di seguito i principali contenuti del documento Snpa:

  • l’odore e la sua percezione;
  • i principali riferimenti normativi in materia di odori;
  • analisi delle metodologie di monitoraggio e controllo delle emissioni odorigene;
  • modelli di dispersione per la valutazione di impatto olfattivo;
  • approcci integrati per la valutazione della molestia olfattiva;
  • Metodologie di abbattimento degli odori.

 

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Nuovo Regolamento UE riguardante un aggiornamento sui MOCA in plastica https://opralazio.it/nuovo-regolamento-ue-riguardante-un-aggiornamento-sui-moca-in-plastica/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=nuovo-regolamento-ue-riguardante-un-aggiornamento-sui-moca-in-plastica Fri, 14 Mar 2025 10:07:44 +0000 https://opralazio.it/?p=28642 Argomento Sicurezza alimentare-MOCA Tipo di provvedimento Regolamento della Commissione Europea Normativa di riferimento Regolamento (UE) 2025/351   Principali contenuti E’ usito nella Gazzetta ufficiale GU L 2025/351 del 24.02.2025 il Regolamento (UE) 2025/351 della Commissione, del 21 febbraio 2025, che entrerà in vigore il 16 marzo. Tale...

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Argomento

Sicurezza alimentare-MOCA

Tipo di provvedimento

Regolamento della Commissione Europea

Normativa di riferimento

Regolamento (UE) 2025/351

 

Principali contenuti

E’ usito nella Gazzetta ufficiale GU L 2025/351 del 24.02.2025 il Regolamento (UE) 2025/351 della Commissione, del 21 febbraio 2025, che entrerà in vigore il 16 marzo. Tale norma modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (MOCA), il regolamento (UE) 2022/1616 relativo ai MOCA in plastica riciclata e il regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei MOCA, per quanto riguarda la materia plastica riciclata e altre questioni relative al controllo della qualità e alla fabbricazione di MOCA in materia plastica. Inoltre tale norma abroga il regolamento (CE) n. 282/2008.

Il regolamento si apre con una serie di 26 considerazioni che delineano le motivazioni e gli obiettivi delle modifiche apportate. Queste riflessioni iniziali sottolineano l’importanza di aggiornare le normative esistenti per allinearsi con le evoluzioni tecnologiche e scientifiche nel campo dei materiali plastici destinati al contatto alimentare, a tutela della salute del consumatore e dell’ambiente.

Una delle principali preoccupazioni evidenziate riguarda la necessità di chiarire le definizioni relative agli additivi e alle sostanze di partenza utilizzate nella produzione di oggetti plastici. La distinzione tra queste due categorie è fondamentale per garantire che solo le sostanze autorizzate siano impiegate nei processi produttivi, assicurando così la sicurezza dei materiali finali.

Il regolamento affronta anche la questione delle sostanze di composizione sconosciuta o variabile, note come UVCB (Substances of Unknown or Variable Composition, Complex Reaction Products, and Biological Materials). Queste sostanze, spesso derivate da materiali naturali, presentano una composizione complessa e variabile, rendendo difficile la loro classificazione e controllo. L’introduzione di una definizione chiara per le sostanze UVCB mira a migliorare la tracciabilità e la sicurezza di tali componenti nei materiali plastici destinati al contatto alimentare.

Infine, il regolamento riconosce l’importanza di stabilire misure di controllo efficaci da parte degli Stati membri, che includano il campionamento e l’analisi dei materiali plastici in tutte le fasi della produzione. Ciò garantirà che i prodotti immessi sul mercato siano conformi alle nuove disposizioni e sicuri per i consumatori.

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Risposta ad interpello: chiarimenti sul pretrattamento dei rifiuti urbani indifferenziati https://opralazio.it/risposta-ad-interpello-chiarimenti-sul-pretrattamento-dei-rifiuti-urbani-indifferenziati/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=risposta-ad-interpello-chiarimenti-sul-pretrattamento-dei-rifiuti-urbani-indifferenziati Wed, 12 Mar 2025 10:47:34 +0000 https://opralazio.it/?p=28635 Argomento GESTIONE RIFIUTI Normative applicabili risposta ad interpello 3 marzo 2025 n. 39761 decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 – Gu Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2006 – Suppl. Ordinario n. 96 direttiva (Ce) 19 novembre 2008 n. 98 – Gu L n. 312...

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Argomento

GESTIONE RIFIUTI

Normative applicabili

 

Principali contenuti

 Attraverso la risposta ad interpello 3 marzo 2025 n. 39761, il ministero dell’Ambiente ha risposto ad un quesito, posto da Confindustria, inerente agli impianti di pretrattamento di rifiuti urbani indifferenziati. In particolare, il Mase, ha chiarito come un impianto autorizzato a svolgere attività di trattamento meccanico e biologico (impianti Tmb) debba prevedere la stabilizzazione attraverso il trattamento biologico della frazione umida dei rifiuti meccanicamente separati.

Nella sua risposta, il Mase ricorda come gli impianti di gestione dei rifiuti operino in forza di una specifica autorizzazione. L’elemento che distingue il trattamento meccanico dal trattamento meccanico biologico è l’effettuazione, nel secondo caso, di un processo di stabilizzazione dei rifiuti da destinare ai successivi trattamenti di recupero o smaltimento. Dunque, un impianto autorizzato a svolgere attività di trattamento meccanico e biologico deve prevedere necessariamente la stabilizzazione mediante trattamento biologico della frazione umida dei rifiuti separati con il trattamento meccanico.

Inoltre, la pianificazione in materia di rifiuti, che individua l’assetto impiantistico utile a garantire una corretta gestione dei rifiuti, è effettuata dalle Regioni. Spetta quindi all’Autorità che rilascia l’autorizzazione all’impianto Tmb valutare la coerenza della proposta impiantistica oggetto dell’istanza con le previsioni e con le linee strategiche delineate dagli atti di pianificazione, nonché la coerenza della proposta impiantistica con l’organizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti regionale.

Infine, la classificazione di un rifiuto è un onere che spetta al produttore. Per l’attribuzione del pertinente codice dell’elenco europeo dei rifiuti è opportuno fare riferimento alle Linee guida del Sistema nazionale di protezione dell’ambiente (Snpa) sulla classificazione dei rifiuti approvate con il decreto direttoriale 47/2021 e integrate dal paragrafo denominato “3.5.9 –Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati”.

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Batteri resistenti ai principali antimicrobici una presenza allarmante https://opralazio.it/batteri-resistenti-ai-principali-antimicrobici-una-presenza-allarmante/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=batteri-resistenti-ai-principali-antimicrobici-una-presenza-allarmante Mon, 10 Mar 2025 11:01:28 +0000 https://opralazio.it/?p=28627 Argomento Sicurezza alimentare Tipo di provvedimento Parere dell’EFSA  Principali contenuti Il rapporto pubblicato dall’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC) mette in evidenza le sfide persistenti legate alla resistenza agli antimicrobici (AMR)...

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Argomento

Sicurezza alimentare

Tipo di provvedimento

Parere dell’EFSA

 Principali contenuti

Il rapporto pubblicato dall’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC) mette in evidenza le sfide persistenti legate alla resistenza agli antimicrobici (AMR) in Europa, sottolineando la necessità di un approccio globale “One Health” per affrontare questa problematica.

Le principali osservazioni riguardano:

  • Resistenza elevata: la resistenza di patogeni significativi come “Salmonella” e “Campylobacter” agli antimicrobici comuni, come ampicillina, tetracicline e sulfamidici, rimane alta sia negli esseri umani che negli animali. In particolare, la resistenza a ciprofloxacina, un antimicrobico cruciale per il trattamento delle infezioni, è in crescita.
  • Situazione di “E. coli”: sebbene la resistenza in “E. coli” sia comune negli animali, la resistenza di “Salmonella” nelle galline ovaiole è bassa. Tuttavia, si segnala un rilevamento occasionale di “E. coli” resistenti ai carbapenemi, che richiede attenzione.
  • Tendenze positive: nonostante le preoccupazioni, ci sono alcuni segni incoraggianti, come la riduzione della resistenza di “Campylobacter” agli antibiotici macrolidi e di “Salmonella Typhimurium” a penicilline e tetracicline in alcuni Paesi.
  • Raccomandazioni: è fondamentale promuovere l’uso responsabile degli antimicrobici, migliorare le misure di prevenzione e controllo delle infezioni, investire nella ricerca di nuovi trattamenti e implementare politiche nazionali forti per combattere l’AMR.
  • Visualizzazione dei dati: l’EFSA ha reso disponibili strumenti interattivi e una sintesi semplificata del rapporto per facilitare la comprensione e la comunicazione dei dati sulla resistenza agli antimicrobici.

In sintesi, il rapporto evidenzia sia le sfide che i progressi nella lotta contro la resistenza agli antimicrobici in Europa, richiamando l’attenzione sull’importanza di un’azione coordinata e integrata tra i vari settori della salute pubblica.

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Ispettori Inail: disponibile il Registro infortuni telematico dell’Inail https://opralazio.it/ispettori-inl-disponibile-il-registro-infortuni-telematico-dellinail/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ispettori-inl-disponibile-il-registro-infortuni-telematico-dellinail Fri, 07 Mar 2025 13:16:48 +0000 https://opralazio.it/?p=28620 Argomento SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Normative applicabili decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 – Gu n. 101 del 30 aprile 2008 – Suppl. Ordinario n. 108 Principali contenuti  Segnaliamo che, partire dal 4 marzo 2025, gli ispettori dell’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) possono accedere al Registro infortuni...

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Argomento

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Normative applicabili

 

Principali contenuti

 Segnaliamo che, partire dal 4 marzo 2025, gli ispettori dell’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) possono accedere al Registro infortuni telematico (prima denominato Cruscotto infortuni).

La novità è stata comunicata dall’Inail il 3 marzo 2025 e rientra nell’ambito di quanto previsto dalla Convenzione per l’accesso ai servizi Flussi informativi, Registro delle esposizioni e Cruscotto infortuni, sottoscritta con l’Inl nel 2022.

Il Registro infortuni raccoglie i dati che riguardano le denunce telematiche di infortunio pervenute all’Istituto a partire dal 23/12/2015 e quelli relativi alle comunicazioni di infortunio effettuate dal 12/10/2017, ai soli fini statistici e informativi, da tutti i datori di lavoro e i loro intermediari, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private.

Attraverso questo strumento, gli ispettori Inl possono effettuare le ricerche su tutto il territorio nazionale. Gli ispettori territoriali possono invece accedere solo ai dati relativi alla propria area di competenza. Inoltre, tutti gli utenti abilitati ad accedere al Registro infortuni possono effettuare ildownload dei dati (in formato Excel o Pdf).

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Registro pile: tempo fino al 31 marzo per la comunicazione annuale https://opralazio.it/registro-pile-tempo-fino-al-31-marzo-per-la-comunicazione-annuale/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=registro-pile-tempo-fino-al-31-marzo-per-la-comunicazione-annuale Fri, 07 Mar 2025 09:07:26 +0000 https://opralazio.it/?p=28612 Argomento AMBIENTE Normative applicabili decreto legislativo 20 novembre 2008 n. 188 – Gu Serie Generale n. 283 del 3 dicembre 2008 risposta ad interpello 16 gennaio 2025 n. 7310 Tempistiche di attuazione Le imprese tenute all’obbligo di comunicazione annuale al Registro nazionale pile e accumulatori hanno...

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Argomento

AMBIENTE

Normative applicabili

 

Tempistiche di attuazione

Le imprese tenute all’obbligo di comunicazione annuale al Registro nazionale pile e accumulatori hanno tempo fino al 31 marzo per effettuare tale comunicazione.

Principali contenuti

Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ricorda, tramite un comunicato del 25 febbraio pubblicato sul portale del Registro nazionale pile e accumulatori, che la scadenza per la comunicazione annuale è fissata al 31 marzo 2025. La comunicazione riguarda la quantità di pile e accumulatori immessi sul mercato nel corso dell’anno precedente.

Dal 1° febbraio scorso è attivo il sistema per la presentazione della comunicazione, a cadenza annuale, sulle quantità di pile e accumulatori immessa sul mercato nel corso del 2024 da parte dei produttori iscritti al Registro nazionale pile e accumulatori. Il produttore di pile e accumulatori può immettere sul mercato tali prodotti solo a seguito di iscrizione telematica al Registro da effettuarsi presso la Camera di commercio di competenza.

Precisiamo che, ai sensi dell’articolo 3 comma 1 punto m) del Dlgs 188/2008, viene considerato produttore chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza.

Va anche riportato come, attraverso la risposta ad interpello 16 gennaio 2025 n. 7310, il Mase abbia precisato che l’impresa che importa pile o accumulatori per uso esclusivo proprio, senza la successiva fornitura a soggetti terzi, si configura come “utilizzatore finale”. Un’impresa che rispetta tali condizioni è esonerata dall’obbligo di iscrizione al Registro nazionale pile e accumulatori.

Il produttore che, entro il 31 marzo 2025, non comunica al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori i dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da 2 mila a 20 mila euro.

To do:

I soggetti obbligati devono effettuare la comunicazione annuale al Registro nazionale pile e accumulatori entro il 31 marzo 2025.

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