Opra Lazio | Allarme aviaria, boom di casi in Europa e rischio per gli allevamenti https://opralazio.it Organismo Paritetico Regionale Artigianato Thu, 04 Dec 2025 10:21:43 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9 https://opralazio.it/wp-content/uploads/2022/01/cropped-icona-32x32.png Opra Lazio | Allarme aviaria, boom di casi in Europa e rischio per gli allevamenti https://opralazio.it 32 32 Allarme aviaria, boom di casi in Europa e rischio per gli allevamenti https://opralazio.it/allarme-aviaria-boom-di-casi-in-europa-e-rischio-per-gli-allevamenti/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=allarme-aviaria-boom-di-casi-in-europa-e-rischio-per-gli-allevamenti Wed, 03 Dec 2025 16:28:54 +0000 https://opralazio.it/?p=29183 Argomento Salute animale Tipo di provvedimento Indagine EFSA Normativa di riferimento REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità...

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Argomento

Salute animale

Tipo di provvedimento

Indagine EFSA

Normativa di riferimento

REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (Testo rilevante ai fini del SEE)

 

 Principali contenuti

Tra il 6 settembre e il 14 novembre 2025 in Europa sono stati segnalati 1.443 casi di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) A(H5) negli uccelli selvatici. Un dato che colpisce in quanto è quattro volte superiore a quello registrato nello stesso periodo del 2024 e il più alto almeno dal 2016. Questa impennata, osservata in soli due mesi, conferma che il virus continua a circolare con forza nell’ambiente naturale, seguendo dinamiche ormai consolidate ma con elementi di novità preoccupanti.
In questo periodo, gli uccelli acquatici sono stati i più colpiti. In molte aree d’Europa sono stati rilevati casi anche in uccelli apparentemente sani, il che lascia intendere una contaminazione ambientale diffusa, difficile da intercettare e contenere. Particolarmente significativi sono stati i focolai che hanno colpito le gru comuni in Germania, Francia e Spagna con episodi caratterizzati da un’elevatissima mortalità e che mettono in luce come l’influenza aviaria continui a rappresentare una minaccia non solo per il settore avicolo, ma anche per la fauna selvatica.
La quasi totalità dei casi finora rilevati, ossia circa il 99%, è attribuita al virus A(H5N1). Non si tratta però di un ceppo completamente nuovo, bensì di una variante recente di un virus già circolante, che sarebbe arrivata in Europa da est per poi diffondersi rapidamente verso ovest. Questo tipo di dinamica, favorita dalle rotte migratorie e dalle interazioni tra specie selvatiche, dimostra quanto sia difficile contenere un patogeno che trova nei grandi movimenti stagionali degli uccelli un canale di diffusione naturale e costante.
Di fronte a uno scenario del genere, l’EFSA invita a non abbassare la guardia. È fondamentale mantenere un alto livello di biosicurezza in tutti gli allevamenti avicoli, sia durante le normali attività di produzione che nelle operazioni di abbattimento, perché il passaggio del virus dal mondo selvatico agli animali domestici rappresenta il vero punto critico per la sicurezza alimentare e per l’economia del settore. Dove la circolazione virale è confermata, le autorità sono chiamate a disporre ordinanze di confinamento dei volatili domestici per ridurre al minimo le possibilità di contagio.
Quindi risulta importante il rafforzamento della sorveglianza, sia negli allevamenti che nelle popolazioni selvatiche. Le zone umide e i siti di sosta lungo le rotte migratorie rimangono i luoghi chiave da monitorare, dentro e fuori i confini europei. Anche i centri di recupero della fauna selvatica svolgono un ruolo fondamentale e devono essere pienamente coinvolti nelle attività di sorveglianza, garantendo però adeguati livelli di biosicurezza per evitare che diventino punti di amplificazione del rischio.
Sul fronte della mitigazione ambientale, gli esperti raccomandano di evitare l’alimentazione artificiale degli uccelli selvatici, in particolare di gru e cigni, nei periodi a più alto rischio. Alimentarli significa favorire l’affollamento e quindi facilitare le condizioni perfette per la diffusione del virus. Ugualmente importante è la rimozione tempestiva delle carcasse degli animali infetti, per limitare la contaminazione dell’ambiente e il rischio di ulteriori infezioni, sia nei selvatici che negli animali domestici o nei mammiferi che potrebbero venire a contatto con il virus. Anche il disturbo antropico, come attività ricreative, caccia o l’uso di droni, andrebbe ridotto nelle aree sensibili, per non spingere gli uccelli a movimenti bruschi che favoriscono la dispersione virale.
Per supportare chi lavora sul campo, l’EFSA ha messo a disposizione strumenti utili e facilmente consultabili. Tra questi il Bird Flu Radar, che permette di monitorare in modo intuitivo la probabilità di introduzione del virus nelle popolazioni di uccelli selvatici in Europa, con una visualizzazione dinamica nel tempo e nello spazio. Nel settembre 2025 è stata inoltre lanciata la campagna NoBirdFlu, un pacchetto di materiali informativi, pensati per aiutare allevatori e veterinari ad applicare correttamente le misure di biosicurezza negli allevamenti.
Il quadro attuale mostra chiaramente che l’influenza aviaria rimane una sfida complessa, alimentata dai cicli naturali delle migrazioni e dalle interazioni tra ecosistemi. La prevenzione, fatta di sorveglianza costante, rapidità di diagnosi e rigorosa biosicurezza, resta l’unica strategia davvero efficace per proteggere sia la fauna selvatica sia il patrimonio avicolo europeo.

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EUDR, verso revisione mirata e rinvio termini https://opralazio.it/eudr-verso-revisione-mirata-e-rinvio-termini/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=eudr-verso-revisione-mirata-e-rinvio-termini Wed, 03 Dec 2025 14:33:06 +0000 https://opralazio.it/?p=29176 Argomento – Ambiente Normative applicabili – Regolamento (UE) 13 luglio 2023 n. 2023/1115– GU (UE) n. 2023/1115 del 9 giugno 2023 Principali contenuti  Il 19 novembre il Consiglio dell’UE ha definito la propria posizione negoziale sulla revisione mirata del Regolamento (UE) 2023/1115 relativo ai prodotti “deforestazione...

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Argomento

 – Ambiente

 Normative applicabili

– Regolamento (UE) 13 luglio 2023 n. 2023/1115– GU (UE) n. 2023/1115 del 9 giugno 2023

 

Principali contenuti

 Il 19 novembre il Consiglio dell’UE ha definito la propria posizione negoziale sulla revisione mirata del Regolamento (UE) 2023/1115 relativo ai prodotti “deforestazione zero” (EUDR). L’obiettivo è rendere più agevole l’applicazione della normativa e posticiparne l’entrata in vigore, così da permettere a operatori, commercianti e autorità competenti di adeguarsi in modo graduale. La proposta introduce una proroga generale di un anno – fino al 30 dicembre 2026 – con un’ulteriore estensione di sei mesi per micro e piccole imprese, cancellando però il precedente “periodo di grazia” previsto per aziende di dimensioni medio-grandi.

Secondo quanto comunicato dall’Esecutivo sul proprio sito ufficiale, le principali modifiche riguardano:

  • Nuove scadenze di applicazione: per operatori medi e grandi l’avvio slitta al 30 dicembre 2026; micro e piccole imprese avranno tempo fino al 30 giugno 2027.
  • Semplificazione delle responsabilità: l’obbligo di presentare la dichiarazione di due diligence ricadrà solo sull’operatore a monte della filiera.
  • Alleggerimento degli obblighi per gli operatori downstream: i trader che non effettuano trasformazioni sul prodotto non dovranno più presentare una dichiarazione dedicata.
  • Procedure semplificate: micro e piccole imprese potranno ricorrere a dichiarazioni una tantum.

Il Consiglio ha inoltre richiesto alla Commissione di effettuare una valutazione entro il 30 aprile 2026 per ridurre gli oneri amministrativi. L’intenzione è raggiungere un’intesa con il Parlamento europeo prima che la normativa attuale diventi operativa, ovvero il 30 dicembre 2025.

Si ricorda che l’EUDR, in vigore da giugno 2023, ha lo scopo di impedire che le principali materie prime – tra cui bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia e legno – e i prodotti derivati immessi sul mercato europeo contribuiscano alla deforestazione o al degrado delle foreste.

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Merci pericolose -Tabella di correlazione Infrazioni e Sanzioni UE/CdS https://opralazio.it/merci-pericolose-tabella-di-correlazione-infrazioni-e-sanzioni-ue-cds/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=merci-pericolose-tabella-di-correlazione-infrazioni-e-sanzioni-ue-cds Wed, 03 Dec 2025 14:27:22 +0000 https://opralazio.it/?p=29168 Argomento ambiente Normative applicabili Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 – GU n. 114 del 18 maggio 1992 Direttiva 29 luglio 2008 n. 2008/68/CE– GU(UE) n. 2008/68/CE del 30 settembre 2008 Direttiva 23 luglio 1996 n. 96/53/CE- GU(UE) n. 96/53/CE del 17 settembre 1996 Direttiva...

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Argomento

 ambiente

 Normative applicabili

 Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 – GU n. 114 del 18 maggio 1992

 Direttiva 29 luglio 2008 n. 2008/68/CE– GU(UE) n. 2008/68/CE del 30 settembre 2008

 Direttiva 23 luglio 1996 n. 96/53/CE- GU(UE) n. 96/53/CE del 17 settembre 1996

 Direttiva 20 ottobre 2006, n. 2006/22/CE – GU(UE) n. 2006/12/CE del 11 aprile 2006

 Regolamento (UE) 17 marzo 2016 n. 403- GU(UE) n. 2016/403 del 19 marzo 2016

 

Principali contenuti

 

Il 14 novembre 2025, in seguito all’adozione della tabella ricognitiva di correlazione prevista dal Decreto 14 novembre 2025, sono state individuate le principali infrazioni alla normativa europea in materia di trasporto su strada e le relative sanzioni applicabili secondo il nostro ordinamento. Il decreto ha tracciato un collegamento preciso tra le violazioni indicate nell’allegato I del regolamento (UE) 2016/403 della Commissione e quelle riportate nell’allegato III della direttiva 2006/22/CE, consentendo di comprendere come tali infrazioni trovino riscontro nelle disposizioni nazionali, con particolare riferimento al trasporto di merci pericolose disciplinato dall’ADR.

Le infrazioni europee richiamate riguardano, in particolare, due direttive fondamentali. La Direttiva 2008/68/CE si occupa del trasporto interno di merci pericolose, specificando regole e procedure a cui devono attenersi gli operatori. La Direttiva 96/53/CE, invece, stabilisce i limiti massimi di peso e dimensioni dei veicoli stradali che circolano all’interno della Comunità, definendo le regole sia per il traffico nazionale sia per quello internazionale.

Dal lato nazionale, le sanzioni relative a queste violazioni sono contenute nel Codice della Strada (D.Lgs. 285/92). In particolare, l’articolo 168 disciplina il trasporto su strada dei materiali pericolosi, mentre l’articolo 167 riguarda i trasporti di merci su veicoli a motore e rimorchi. Gli importi delle sanzioni amministrative sono stati aggiornati dal Decreto 31 dicembre 2020, con effetto dal 1° gennaio 2021, garantendo la coerenza tra normativa nazionale e standard europei.

È importante sottolineare che le sanzioni previste dall’articolo 167, comma 9, si applicano non solo al conducente e al proprietario del veicolo, ma anche al committente nel caso in cui il trasporto sia effettuato per suo conto esclusivo. Inoltre, l’intestatario della carta di circolazione del veicolo è responsabile del pagamento di un indennizzo agli enti proprietari delle strade, calcolato in base all’eccedenza rispetto ai limiti di massa stabiliti dall’articolo 62 del Codice della Strada.

         

GRAVITA’ (CATEGORIA INFRAZIONE)

(*)

Infrazione

Direttiva 2008/68/CE ALL. I, CAPO I.1 relativa al trasporto interno di merci pericolose

Sanzioni

Art. 168 D.lgs. 285/92 Disciplina del trasporto su strada dei

materiali pericolosi

IPG

Trasporto di merci pericolose delle quali è vietato il trasporto

Comma 8: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.046 a euro 8.186.

IPG

Trasporto di merci pericolose in contenitori vietati o non approvati risultante in un rischio

per la vita o per l’ambiente tale da determinare la decisione di fermare il veicolo

Comma 9: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 414 a euro 1.665

IPG

Trasporto di merci pericolose non contrassegnate come tali sul veicolo, risultante in un rischio per la vita o per l’ambiente tale

da determinare la decisione di fermare il veicolo

Comma 9: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 414 a euro 1.665

IMG

Fuoriuscita di sostanze pericolose

Comma 9: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 414 a euro 1.665

IMG

Trasporto alla rinfusa in container strutturalmente inadeguati

Comma 9: sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da euro 414 a euro 1.665

IMG

Trasporto in un veicolo sprovvisto del pertinente certificato di omologazione

Comma 9: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 414

a euro 1.665

IMG

Veicolo non più conforme alle norme di omologazione e che presenta quindi un rischio immediato

Comma 9: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 414 a euro 1.665

IMG

Mancato rispetto delle norme in materia di stivaggio e fissaggio del carico

Comma 9 ter: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 a euro 666

IMG

Mancato rispetto delle disposizioni relative al carico misto di imballaggi

Comma 9: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 414 a euro 1.665

IMG

Mancato rispetto delle norme che limitano le quantità trasportate in una unità di trasporto, compresi i livelli ammissibili di riempimento di cisterne o imballaggi

Comma 9: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 414 a euro 1.665

IMG

Assenza di informazioni relative alle sostanze trasportate che permettano di accertare il livello di gravità dell’infrazione (p.es.: numero ONU, designazione ufficiale di trasporto, gruppo d’imballaggio)

Comma 9 bis: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 414 a euro 1.665

IMG

Uso di fuoco o di luci non protette

Comma 9 ter: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro

167 a euro 666

IMG

Mancato rispetto del divieto di fumare

Comma 9 ter: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro

167 a euro 666

IG

Veicolo non adeguatamente sorvegliato o parcheggiato

Comma 9: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 414 a euro 1.665

IG

Unità di trasporto comprendente più di un rimorchio/semirimorchio

Comma 9: sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da euro 414 a euro 1.665

IG

Veicolo non più conforme alle norme di omologazione ma che non presenta un rischio

immediato

Comma 9: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 414

a euro 1.665

IG

Veicolo non provvisto degli estintori funzionanti prescritti

Comma 9: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 414 a euro 1.665

IG

Veicolo sprovvisto dell’attrezzatura prevista nell’ADR o nelle istruzioni scritte

Comma 9: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 414 a euro 1.665

IG

Veicolo sprovvisto dell’attrezzatura prevista nell’ADR o nelle istruzioni scritte

Comma 9 bis: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro

414 a euro 1.665

IG

Trasporto di imballaggi contenenti imballaggi, IBC o grandi imballaggi, ovvero di imballaggi

vuoti danneggiati e non ripuliti

Comma 9 ter: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro

167 a euro 666

IG

Trasporto di merci imballate in container strutturalmente inadeguati

Comma 9: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 414 a euro 1.665

IG

Cisterne o container-cisterna (inclusi quelli vuoti e non ripuliti) che non sono stati chiusi adeguatamente

Comma 9: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 414 a euro 1.665

IG

Etichettatura, marcatura o placcatura non corretta del veicolo e/o contenitore

Comma 9: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 414 a euro 1.665

IG

Etichettatura,marcatura o placcatura non corretta del veicolo e/o contenitore

Comma 9 ter: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 a euro 666

IG

Assenza di istruzioni scritte conformi all’ADR

ovvero istruzioni scritte non pertinenti alle merci trasportate

Comma 9 bis: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro

414 a euro 1.665

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Plastica riciclata, l’UE corregge le norme su etichettatura e tecnologie di riciclaggio https://opralazio.it/plastica-riciclata-lue-corregge-le-norme-su-etichettatura-e-tecnologie-di-riciclaggio/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=plastica-riciclata-lue-corregge-le-norme-su-etichettatura-e-tecnologie-di-riciclaggio Wed, 03 Dec 2025 14:20:13 +0000 https://opralazio.it/?p=29161 Argomento AMBIENTE Normative applicabili – Regolamento (UE) 13 novembre 2025 n. 2025/2269 – GU (UE) n. 2025/2269 13 novembre 2025 – Regolamento (UE) 20 settembre 2022 n. 2022/1616 – GU (UE) n. 2022/1616 20 settembre 2022 – Regolamento (CE) 27 ottobre 2004 n. 1935/2004– GU (UE) n. 1935/2004 13 novembre...

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Argomento

 AMBIENTE

 Normative applicabili

– Regolamento (UE) 13 novembre 2025 n. 2025/2269 – GU (UE) n. 2025/2269 13 novembre 2025

– Regolamento (UE) 20 settembre 2022 n. 2022/1616 – GU (UE) n. 2022/1616 20 settembre 2022

– Regolamento (CE) 27 ottobre 2004 n. 1935/2004– GU (UE) n. 1935/2004 13 novembre 2004

 

Principali contenuti 

La Commissione europea è intervenuta per correggere e chiarire alcune disposizioni relative alle materie plastiche riciclate destinate al contatto con alimenti, al fine di rendere più coerente e applicabile il quadro normativo in materia di sicurezza alimentare e riciclaggio.

Le modifiche sono contenute nel Regolamento (UE) 2025/2269, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 13 novembre 2025, che rettifica il Regolamento (UE) 2022/1616 concernente la produzione e l’immissione sul mercato di materiali e oggetti in plastica riciclata destinati al contatto con prodotti alimentari.

La Commissione ha rilevato la presenza di errori materiali e rinvii imprecisi nel testo originario, potenzialmente idonei a generare incertezze interpretative per gli operatori economici e le autorità competenti. Le correzioni introdotte mirano pertanto a chiarire le responsabilità dei soggetti coinvolti, le modalità di notifica delle nuove tecnologie e i criteri di riservatezza delle informazioni tecniche.

Tra le principali modifiche figurano:

  • la precisazione sull’etichettatura della plastica riciclata consegnata ai trasformatori, che dovrà riportare il simbolo previsto dall’allegato II del Regolamento (CE) n. 1935/2004;
  • l’indicazione che è lo sviluppatore, e non il riciclatore, a dover pubblicare la relazione dettagliata sulla sicurezza della plastica prodotta;
  • la sostituzione del riferimento ai “pareri pubblicati” dell’EFSA con quello ai “pareri espressi”, per uniformare il testo al Regolamento (CE) n. 1935/2004;
  • la revisione delle regole sulla riservatezza, distinguendo tra le informazioni che devono essere rese pubbliche (sintesi e diagrammi delle nuove tecnologie) e quelle che possono restare riservate per la tutela degli interessi commerciali;
  • la definizione delle modalità di notifica alla Commissione in caso di trasferimento a terzi di un’autorizzazione relativa a un processo di riciclaggio;
  • la correzione di rinvii errati e note tecniche presenti nell’allegato III.

Il Regolamento (UE) 2025/2269 entrerà in vigore il 3 dicembre 2025, completando il quadro normativo europeo sulla gestione e sicurezza delle plastiche riciclate a contatto con alimenti e garantendo maggiore chiarezza operativa e coerenza giuridica per gli operatori del settore.

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Fitosanitari, stop alle proroghe a tappeto, l’UE impone un cambio di rotta https://opralazio.it/fitosanitari-stop-alle-proroghe-a-tappeto-lue-impone-un-cambio-di-rotta/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=fitosanitari-stop-alle-proroghe-a-tappeto-lue-impone-un-cambio-di-rotta Wed, 03 Dec 2025 14:15:06 +0000 https://opralazio.it/?p=29154 Argomento Prodotti fitosanitari Tipo di provvedimento Sentenza del Tribunale dell’Unione Europea  Normativa di riferimento REGOLAMENTO (CE) N. 1107/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE  ...

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Argomento

   Prodotti fitosanitari

Tipo di provvedimento

   Sentenza del Tribunale dell’Unione Europea

 Normativa di riferimento
 
REGOLAMENTO (CE) N. 1107/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE

 

Principali contenuti

Nel quadro della normativa dell’Unione europea in materia di prodotti fitosanitari, l’immissione sul mercato è subordinata, tra le altre condizioni, alla preventiva approvazione delle sostanze attive da parte della Commissione europea. Tale approvazione è concessa per un periodo limitato, in genere non superiore a dieci anni, ed è rinnovabile per un massimo di quindici anni. La normativa consente inoltre alla Commissione di prorogare l’approvazione di una sostanza attiva quando vi è il rischio che il relativo termine scada prima che sia possibile concludere la procedura di rinnovo. Si tratta tuttavia di uno strumento eccezionale, pensato per evitare vuoti regolatori e consentire la continuità delle valutazioni scientifiche.
Negli anni recenti, la Commissione ha adottato vari regolamenti con cui ha prorogato nuovamente, per periodi brevi e ripetuti, l’approvazione di alcune sostanze attive molto diffuse, tra cui boscalid, dimossistrobina e glifosato. Tale scelta ha portato alcune associazioni ambientaliste a chiedere alla Commissione un riesame interno dei regolamenti adottati, contestando la conformità delle proroghe al diritto dell’Unione. A seguito del rigetto di tali richieste, le associazioni hanno presentato ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.
Il Tribunale ha accolto i ricorsi e annullato le decisioni della Commissione. Nella motivazione, i giudici dell’Unione ricordano che la proroga dell’approvazione di una sostanza attiva ha una natura intrinsecamente temporanea ed eccezionale e non può, per questo motivo, essere utilizzata in modo automatico o sistematico. La Commissione è tenuta a valutare ogni proroga alla luce delle circostanze specifiche del caso, determinandone la durata in modo proporzionato alle necessità della procedura di rinnovo. Il periodo concesso deve coprire esclusivamente il tempo indispensabile a concludere la valutazione, senza eccedere tale limite. Il Tribunale ritiene quindi contrario al diritto dell’Unione l’approccio seguito dalla Commissione, che ha preferito adottare proroghe ripetute e di breve durata invece di valutare in modo complessivo le esigenze del caso e fissare una proroga unica e adeguata.
Un punto centrale della sentenza riguarda il ruolo del richiedente nei ritardi della procedura di rinnovo. La proroga dell’approvazione di una sostanza attiva può essere concessa solo se i ritardi non sono attribuibili al richiedente stesso. La Commissione deve quindi verificare in modo concreto e oggettivo che l’operatore non abbia contribuito ai rallentamenti, ad esempio presentando dati incompleti o di qualità insufficiente. 
La sentenza costituisce un richiamo chiaro alla correttezza procedurale e sottolinea la necessità di impedire che la proroga temporanea diventi una soluzione di routine per compensare ritardi strutturali nella valutazione delle sostanze attive. Essa richiede alla Commissione di adottare un approccio più rigoroso nella valutazione di ciascun caso, rafforzando così la trasparenza e l’affidabilità complessiva del sistema di approvazione, a tutela della salute umana e dell’ambiente.

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Nuove linee guida europee per i sacchi destinati al contatto con gli alimenti https://opralazio.it/nuove-linee-guida-europee-per-i-sacchi-destinati-al-contatto-con-gli-alimenti/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=nuove-linee-guida-europee-per-i-sacchi-destinati-al-contatto-con-gli-alimenti Wed, 26 Nov 2025 08:53:48 +0000 https://opralazio.it/?p=29147 Argomento Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti Tipo di provvedimento Linee guida Normativa di riferimento REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari...

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Argomento

Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti

Tipo di provvedimento

Linee guida

Normativa di riferimento

REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE

REGOLAMENTO (CE) N. 2023/2006 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari

 

Principali contenuti

Nel settore del packaging alimentare, la carta è da sempre sinonimo di sostenibilità, riciclabilità e affidabilità. Quando questo materiale entra in contatto diretto con gli alimenti, la questione non è solo ecologica ma rigurada anche sicurezza e conformità normativa. Per rispondere a questa esigenza, Eurosac e CEPI Eurokraft hanno promosso la redazione della ESG Food Contact Guideline, sviluppata all’interno dell’European Paper Sack Research Group (ESG). Si tratta di un documento tecnico pensato per aiutare i produttori di sacchi di carta a orientarsi nel complesso quadro delle norme europee che regolano i materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti.

L’iniziativa nasce dalla volontà di fornire alle aziende associate non solo una guida pratica, ma anche una base di conoscenze scientifiche solide a sostegno della loro attività quotidiana. L’ESG, infatti, ha tra i suoi obiettivi quello di sostenere la filiera del sacco di carta nello sviluppo di sistemi produttivi sempre più sicuri e conformi, fornendo strumenti che consentano di applicare in modo coerente le direttive europee e di interpretare correttamente le prescrizioni legislative. La nuova linea guida non impone nuove regole, ma propone un approccio strutturato per gestire la normativa sul contatto alimentare, trasformandola in uno strumento di lavoro concreto per gli operatori del settore.

Uno dei punti di forza del documento è proprio la chiarezza con cui spiega le responsabilità del produttore in relazione alle varie norme da rispettare. La guida accompagna l’azienda in un percorso che parte dalla scelta delle materie prime e arriva fino all’uso finale del sacco, considerando tutti gli aspetti che possono influire sulla sicurezza del contatto con l’alimento, dalla composizione chimica dei materiali alla tipologia di prodotto confezionato, dalle condizioni di temperatura e umidità alla durata della conservazione. È un approccio olistico, che riconosce la complessità della materia e invita le imprese a gestirla con competenza e metodo. Non a caso, il documento sottolinea che questo ambito dovrebbe sempre essere affidato a personale qualificato, in grado di valutare correttamente le interazioni tra norme, materiali e processi produttivi.

La ESG Food Contact Guideline si concentra esclusivamente sugli aspetti legati alla sicurezza alimentare, lasciando da parte le tematiche ambientali e chimiche regolate da altri strumenti legislativi, come il Regolamento REACH. Inoltre, copre soltanto il mercato europeo, garantendo così un riferimento chiaro e coerente per le aziende che operano all’interno dell’Unione. È un documento pensato per essere un supporto pratico, ma anche un punto di riferimento culturale: aiuta le imprese a comprendere non solo cosa fare, ma soprattutto perché farlo, chiarendo il senso delle norme e il loro impatto sulla qualità e sulla sicurezza del prodotto.

Questa guida si affianca, senza sostituirla, alla CEPI/CITPA Food Contact Guideline, pubblicata in versione revisionata nel 2019. Le due linee guida, pur presentando alcune sovrapposizioni, vanno considerate complementari. La CEPI/CITPA fornisce un quadro generale di riferimento per i materiali cellulosici a contatto con alimenti, mentre la ESG si concentra in modo specifico sui sacchi di carta, approfondendo gli aspetti applicativi e fornendo un metodo più operativo per la gestione della conformità.

La pubblicazione della ESG Food Contact Guideline rappresenta un passo avanti significativo per l’intero comparto del packaging cartaceo. In un’epoca in cui la sicurezza alimentare e la sostenibilità dei materiali sono al centro delle aspettative dei consumatori, disporre di strumenti condivisi e scientificamente validati è fondamentale per garantire trasparenza, tracciabilità e fiducia lungo tutta la filiera. Il documento non è una semplice raccolta di regole, ma un invito a un approccio più consapevole e sistematico: dalla progettazione del sacco fino al suo impiego effettivo, ogni fase diventa parte di un unico percorso di responsabilità.

La ESG Food Contact Guideline segna così una nuova tappa nell’evoluzione della cultura del packaging sostenibile e sicuro. Un punto di incontro tra ricerca, industria e normativa, che aiuta i produttori di sacchi di carta a muoversi con maggiore sicurezza e competenza in un panorama regolatorio sempre più complesso, mantenendo al centro la tutela del consumatore e la qualità del prodotto finale.

Fonti

https://www.eurosac.org/fileadmin/pdf/pdf_food_contact/2025_Food_Contact_Guideline_IT.pdf

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R1935:20090807:IT:PDF

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R2023

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Prevenzione incendi https://opralazio.it/prevenzione-incendi/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=prevenzione-incendi Thu, 13 Nov 2025 11:43:59 +0000 https://opralazio.it/?p=29139 Argomento  Prevenzione incendi Tipo di provvedimento Pubblicazione INAIL Normativa di riferimento DM 18 settembre 2002 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private  Principali contenuti Il 4 novembre 2025 l’INAIL ha pubblicato il volume...

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Argomento

 Prevenzione incendi

 

Tipo di provvedimento

Pubblicazione INAIL

 

Normativa di riferimento

DM 18 settembre 2002 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private

 

 Principali contenuti

Il 4 novembre 2025 l’INAIL ha pubblicato il volume “Prevenzione incendi nelle strutture sanitarie. La Regola Tecnica Verticale V.11 del Codice di prevenzione incendi”, un approfondimento tecnico-normativo del Codice di prevenzione incendi.

Il documento illustra nel dettaglio la sezione V.11, dedicata agli edifici sanitari pubblici e privati in cui si erogano prestazioni mediche, chirurgiche, riabilitative o di emergenza, e si applica alle strutture con oltre 25 posti letto, sia di nuova costruzione sia esistenti.

Fin dalle prime pagine, il volume chiarisce il passaggio dall’approccio prescrittivo a quello prestazionale, che costituisce il cuore del nuovo Codice di prevenzione incendi. Non più regole rigide, ma criteri di progettazione basati su livelli di prestazione e valutazioni del rischio, per garantire soluzioni flessibili ma equivalenti in termini di sicurezza. In ambito sanitario, dove convivono impianti complessi e pazienti non autosufficienti, questa evoluzione metodologica assume un valore particolarmente rilevante.

La pubblicazione analizza gli aspetti tecnici principali della nuova RTV (regola TecnicA Verticale), ossia la resistenza e reazione al fuoco delle strutture, compartimentazione, vie d’esodo e sistemi di evacuazione orizzontale progressiva, impianti di rilevazione e allarme, distribuzione dei gas medicali, fino alla gestione della sicurezza antincendio (GSA). Ogni capitolo è corredato da esempi applicativi e richiami normativi utili per la progettazione e la verifica.

Un ampio spazio è riservato a un caso studio reale di ristrutturazione e ampliamento di un ospedale, che mostra concretamente come applicare il Codice e la V.11, mettendo a confronto i criteri tradizionali del D.M. 18 settembre 2002 con quelli del nuovo approccio prestazionale.

Nelle sezioni conclusive, il volume approfondisce le procedure di emergenza, la formazione del personale e la gestione operativa dei sistemi antincendio, evidenziando l’importanza di un approccio integrato tra progettazione, manutenzione e gestione quotidiana della sicurezza.

Con questa pubblicazione, l’INAIL fornisce ai professionisti del settore uno strumento aggiornato, chiaro e operativo per interpretare correttamente la Regola Tecnica Verticale V.11, promuovendo una cultura della sicurezza antincendio sempre più orientata alla prevenzione, alla resilienza e alla continuità dei servizi sanitari.

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Rentri, definite le procedure in caso di disservizi https://opralazio.it/rentri-definite-le-procedure-in-caso-di-disservizi/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rentri-definite-le-procedure-in-caso-di-disservizi Wed, 12 Nov 2025 08:51:14 +0000 https://opralazio.it/?p=29132 Titolo  Rentri, definite le procedure in caso di disservizi. Argomento Gestione rifiuti Normative applicabili Decreto direttoriale 30 ottobre 2025 n.319 Decreto 4 aprile 2023 n.59 Principali contenuti Il 30 ottobre 2025 è stato emanato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase) il decreto direttoriale...

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Titolo

 Rentri, definite le procedure in caso di disservizi.

Argomento

Gestione rifiuti

Normative applicabili

 

Principali contenuti

Il 30 ottobre 2025 è stato emanato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase) il decreto direttoriale n. 319, che definisce le modalità operative da adottare in caso di temporanea indisponibilità dei servizi del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (Rentri).

Il provvedimento viene applicato alle situazioni di malfunzionamento non riconducibili a interventi programmati di manutenzione ordinaria o straordinaria andando così a garantire la continuità degli adempimenti da parte degli operatori coinvolti nella gestione dei rifiuti.

La durata e la natura del disservizio, durante i periodi di interruzione del sistema, saranno comunicate dal Ministero attraverso specifici avvisi pubblicati sul portale Rentri e sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali.

Nell’intervallo di tempo compreso tra la comunicazione di apertura e il primo giorno lavorativo successivo alla chiusura dell’evento, gli operatori dovranno rispettare le misure e le procedure alternative previste dal decreto.

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Trasporto marittimo di merci pericolose gassose, aggiornamento norme https://opralazio.it/trasporto-marittimo-di-merci-pericolose-gassose-aggiornamento-norme/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=trasporto-marittimo-di-merci-pericolose-gassose-aggiornamento-norme Wed, 12 Nov 2025 08:47:27 +0000 https://opralazio.it/?p=29125 Argomento ADR Normative applicabili decreto ministeriale 23 ottobre 2025 – Gu serie generale n.256 del 4 novembre 2025 Principali contenuti  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 256 del 4 novembre 2025, il decreto ministeriale 23 ottobre 2025, che modifica il...

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Argomento

ADR

Normative applicabili

decreto ministeriale 23 ottobre 2025 – Gu serie generale n.256 del 4 novembre 2025

 

Principali contenuti

 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 256 del 4 novembre 2025, il decreto ministeriale 23 ottobre 2025, che modifica il provvedimento del 2 agosto 2007 sulle “Norme provvisorie per il trasporto marittimo alla rinfusa delle merci pericolose allo stato gassoso”.

Nel decreto vengono introdotti nuovi requisiti per stive e spazi interbarriera delle navi, che dovranno contenere un’atmosfera in gas inerte con tenore di ossigeno inferiore all’1% (5% per il metano). Il comandante della nave con il supporto del consulente chimico di porto avranno il compito di effettuare il la verifica.

L’aggiornamento adegua la normativa italiana al Codice Igc e agli standard internazionali, migliorando la sicurezza del trasporto marittimo di gas liquefatti.

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Deroghe per il trasporto su strada di rifiuti pericolosi, sottoscritto dall’Italia l’Accordo Multilaterale M368 che sostituisce l’M329 https://opralazio.it/deroghe-per-il-trasporto-su-strada-di-rifiuti-pericolosi-sottoscritto-dallitalia-laccordo-multilaterale-m368-che-sostituisce-lm329/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=deroghe-per-il-trasporto-su-strada-di-rifiuti-pericolosi-sottoscritto-dallitalia-laccordo-multilaterale-m368-che-sostituisce-lm329 Wed, 12 Nov 2025 08:43:29 +0000 https://opralazio.it/?p=29115 Argomento ADR Normative applicabili ADR 2025 Principali contenuti  Il 21 settembre 2025 è terminata la validità dell’Accordo multilaterale M329, che negli ultimi anni aveva consentito alcune deroghe e semplificazioni alle regole ADR per il trasporto di rifiuti contenenti sostanze pericolose. Per assicurare la continuità delle...

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Argomento

ADR

Normative applicabili

ADR 2025

 

Principali contenuti

 Il 21 settembre 2025 è terminata la validità dell’Accordo multilaterale M329, che negli ultimi anni aveva consentito alcune deroghe e semplificazioni alle regole ADR per il trasporto di rifiuti contenenti sostanze pericolose.

Per assicurare la continuità delle misure agevolative previste, il 12 settembre 2025 l’Austria ha pubblicato sul sito dell’Unece la proposta di testo del nuovo Accordo multilaterale M368, che sostituisce il precedente M329. Anche l’Italia ha comunicato di aver sottoscritto l’Accordo.

Le deroghe più importanti riguardano:

  • Aerosol (bombolette spray)
  • Omologazione degli imballaggi
  • Trasporto di rifiuti con rischio infettivo
  • Descrizione delle miscele
  • Rifiuti pericolosi per l’ambiente
  • Macchine e apparecchiature contenenti materie pericolosi
  • Imballaggi vuoti

Di seguito le principali modifiche introdotte:

  • Non è più consentito applicare l’accordo al trasporto di batterie al litio danneggiate.
  • È vietato il trasporto di imballaggi UN 3509 scartati, vuoti e non puliti che presentino residui solidi o liquidi non aderenti alle pareti.
  • È stata eliminata la possibilità di stimare il peso dei rifiuti, in quanto direttamente disciplinata dall’ADR al par. 5.4.1.1.3.2, riportato di seguito.

Se non è possibile misurare la quantità esatta di rifiuti trasportati sul luogo di carico, la quantità di cui

al 5.4.1.1.1 (f) può essere stimata nei seguenti casi alle seguenti condizioni:

(a) Per gli imballaggi, al documento di trasporto viene aggiunto un elenco degli imballaggi indicante

il tipo e il volume nominale;

(b) Per i container, la stima si basa sul loro volume nominale e sulle altre informazioni disponibili, ad

esempio il tipo di rifiuti, la densità media, il grado di riempimento;

(c) Per le cisterne per rifiuti sottovuoto, la stima è giustificata, ad esempio mediante una stima fornita

dallo speditore o mediante gli equipaggiamenti del veicolo.

Tale stima della quantità non è autorizzata per:

– Le esenzioni per le quali la quantità esatta è essenziale (ad esempio 1.1.3.6);

– I rifiuti contenenti le materie indicate al 2.1.3.5.3 (ad eccezione del N° ONU 3291 RIFIUTI

OSPEDALIERI, NON SPECIFICATI, N.A.S. o RIFIUTI (BIO)MEDICALI, N.A.S. o RIFIUTI

MEDICALI REGOLAMENTATI, N.A.S., imballati conformemente all’istruzione di imballaggio P621)

o le materie della classe 4.3;

– Le cisterne diverse dalle cisterne per rifiuti che operano sottovuoto.

Il documento di trasporto deve recare la seguente dicitura:

«QUANTITÀ STIMATA CONFORMEMENTE AL 5.4.1.1.3.2».

  • È prevista una classificazione semplificata per i gas che risultano difficili da caratterizzare.
  • Sono state introdotte regole di imballaggio semplificate per la spedizione del rifiuto UN 1950 AEROSOL.
  • Per i rifiuti infettanti (classe 6.2) non è più obbligatorio indicare, nei documenti di trasporto, il nome e il numero di telefono della persona responsabile.

L’ Accordo Multilaterale M368 resterà in vigore fino al 20 settembre 2030.

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