Opra Lazio | Infortuni e malattie professionali nel settore manufatturiero https://opralazio.it Organismo Paritetico Regionale Artigianato Wed, 21 May 2025 14:59:17 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.1 https://opralazio.it/wp-content/uploads/2022/01/cropped-icona-32x32.png Opra Lazio | Infortuni e malattie professionali nel settore manufatturiero https://opralazio.it 32 32 Infortuni e malattie professionali nel settore manufatturiero https://opralazio.it/infortuni-e-malattie-professionali-nel-settore-manufatturiero/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=infortuni-e-malattie-professionali-nel-settore-manufatturiero Wed, 21 May 2025 14:59:17 +0000 https://opralazio.it/?p=28768 Argomento  SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Normative applicabili  decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – Gu serie generale n. 101 del 30 aprile 2008 – suppl. ordinario n. 108 Principali contenuti  Segnaliamo che l’Inail ha reso disponibile una nuova pubblicazione dal titolo Infortuni e malattie professionali...

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Argomento 

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Normative applicabili 

 

Principali contenuti 

Segnaliamo che l’Inail ha reso disponibile una nuova pubblicazione dal titolo Infortuni e malattie professionali nel settore manifatturiero (link a ALTRA DOC: 43632113).

Di seguito presentiamo alcuni degli aspetti principali contenuti nella pubblicazione.

Il settore manufatturiero è uno dei principali settori economici italiani, che ospita un occupato su cinque e di conseguenza è anche il settore a maggior rischio infortunistico. Nel 2023 all’Inail sono stati denunciati 93.346 infortuni.

Nel 2023 il settore si colloca al secondo posto come decessi sul lavoro con 178 casi, anche se con 58 casi in meno rispetto al 2019. I maggiori infortuni e decessi sono collocati nella Fabbricazione di prodotti in metallo (21% e 21%), fabbricazioni dei macchinari (14,2% e 10%) e comparto alimentare (11,7% e 16%).

L’83% degli infortuni denunciati è avvenuto durante l’attività lavorativa, il restante 17% sono infortuni in itinere. In questi dati si registrano differenze di genere: la percentuale di decessi e di infortuni in itinere è maggiore per le donne rispetto agli uomini; la maggior parte delle denunce delle donne arrivano dal comparto alimentare, quelle degli uomini si registrano invece dalla fabbricazione di metalli e macchinari. Inoltre, sono gli uomini a presentare un numero significativamente maggiore di denunce rispetto alle donne, divario particolarmente evidente nelle Isole e nel Sud, dove la componente maschile rappresenta rispettivamente il 95% e l’86% del totale dei casi.

Dal punto di vista territoriale, a denunciare i maggiori casi di infortuni è stato il Nord (75%) in ordine Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, a seguire il Centro (14%) e Mezzogiorno (11%). I casi mortali maggiori registrati riguardano in ordine Lombardia, Veneto e Campania.

La fascia di età più colpita da infortuni riguarda i lavoratori dai 45 ai 59 anni (40%), a seguire quelli tra i 30 e i 44 anni (30,8%), e quelli fino a 29 anni (22,7%). Il maggior numero di decessi è invece registrato nei lavoratori dai 50 ai 64.

Tra gli infortuni del settore manufatturiero la parte del corpo più colpita è la mano (41,0%), seguita da caviglia e piede (12%), con lesioni quali ferite, contusioni e lussazioni. Altra parte del corpo frequentemente infortunata nel comparto della fabbricazione dei prodotti in metallo e dei macchinari sono gli occhi, colpiti da corpi estranei.

Nell’area rischio della banca dati statistica, che mette in relazione il numero degli infortuni con quello degli esposti al rischio in una particolare area geografica, il dato nazionale dell’industria manufatturiera per il 2020-2022 ha un indice pari a 1,01 infortuni indennizzati per inabilità permanente ogni mille addetti, con una diminuzione del 13% rispetto al 2017-2019.

La frequenza delle denunce nel settore manufatturiero è stata altalenante dal 2019 al 2023, con una percentuale minore ottenuta nel 2020, dovuta probabilmente alla riduzione di attività causate dalla pandemia da Covid-19, fino ad arrivare al 2023 con un incremento del 30% rispetto al 2020. Le denunce del 2023 arrivano maggiormente dal Centro Italia, sono state 4.838, a seguire dal Nord-Est, Sud, Nord-Ovest e Isole. Per entrambi i generi vengono maggiormente denunciate le patologie del sistema osteomuscolare, causate principalmente da movimenti ripetitivi, posture forzate e sforzi fisici intensi, seguite da quelle del sistema nervoso e dell’orecchio.

Nel 2023 sono stati presentati 2.200 progetti dalle aziende del manufatturiero per migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, grazie ai finanziamenti a fondo perduto messi a disposizione dall’Inail con i bandi Isi. I progetti riguardavano la riduzione del rischio infortunistico con sostituzione di macchine, la riduzione dei rischi da movimentazione manuale dei carichi ma anche la riduzione del rischio chimico. I settori manifatturieri più propensi a presentare progetti sono stati quelli metalmeccanico (28,4%), della lavorazione delle pietre ornamentali e dei materiali lapidei (23,3%) e della fabbricazione di mobili (15,7%).

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Alimenti Irradiati: aggiornato il Piano Nazionale di Controllo per la Sicurezza e la Tutela dei Consumatori https://opralazio.it/alimenti-irradiati-aggiornato-il-piano-nazionale-di-controllo-per-la-sicurezza-e-la-tutela-dei-consumatori/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=alimenti-irradiati-aggiornato-il-piano-nazionale-di-controllo-per-la-sicurezza-e-la-tutela-dei-consumatori Wed, 21 May 2025 13:50:56 +0000 https://opralazio.it/?p=28761 Argomento  Sicurezza alimentare Tipo di provvedimento Piano dei controlli del Ministero della Salute Normativa di riferimento Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al “Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con...

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Argomento 

Sicurezza alimentare

Tipo di provvedimento

Piano dei controlli del Ministero della Salute

Normativa di riferimento

Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al “Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti”.

Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999 “che stabilisce un elenco di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti”.

Decreto Legislativo 30 gennaio 2001, n. 94

Regolamento (UE) n. 625/2017.

  

Principali contenuti

Il Ministero della Salute ha recentemente pubblicato una versione aggiornata del Piano nazionale di controllo ufficiale sugli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza alimentare e garantire una maggiore tutela per i consumatori.

L’irradiazione è una tecnologia di conservazione che prevede l’esposizione degli alimenti a dosi controllate di radiazioni ionizzanti, al fine di:

– inattivare i microrganismi patogeni e saprofiti;

– inibire enzimi degradativi responsabili del deterioramento;

–  prevenire la germogliazione in tuberi e bulbi;

– eliminare insetti infestanti e parassiti.

Questa tecnica consente di prolungare la shelf-life degli alimenti e migliorarne la sicurezza igienico-sanitaria, senza compromettere significativamente le qualità nutrizionali e organolettiche.

Secondo l’EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare), quando applicata correttamente e nel rispetto della normativa vigente, l’irradiazione non comporta rischi per i consumatori. Gli effetti dell’irradiazione sugli alimenti sono simili a quelli causati da altri trattamenti come la pastorizzazione o la cottura.

Tuttavia, l’irradiazione deve essere integrata in un sistema complessivo di gestione della sicurezza alimentare, basato su buone pratiche agricole, produttive e igieniche. Le decisioni sull’uso di questa tecnica devono considerare variabili come:

–  il tipo di microrganismi da eliminare;

– lo stato fisico dell’alimento (fresco, congelato o secco);

– il contenuto di grassi e proteine;

– l’evoluzione del mercato e delle abitudini alimentari.

Il nuovo Piano rappresenta uno strumento strategico per il coordinamento e l’armonizzazione dei controlli ufficiali sul territorio nazionale e all’importazione. Esso è parte integrante del Piano Nazionale di Controllo Pluriennale (PCNP), previsto dal Regolamento (UE) n. 625/2017.

Tra gli obiettivi principali:

– programmare e coordinare i controlli secondo criteri uniformi;

–  individuare nuove categorie alimentari da sottoporre a verifica;

– aggiornare i metodi di prova accreditati per l’identificazione degli alimenti irradiati;

– stabilire ruoli e competenze territoriali;

– garantire un flusso informativo costante ed efficiente tra autorità regionali, nazionali ed europee;

– standardizzare le comunicazioni tramite il nuovo Sistema Informativo Nazionale Alimenti Irradiati (S.I.N.A.I.).

Il Piano è il risultato della collaborazione tra il Ministero della Salute e il Laboratorio Nazionale di Riferimento (LNR) per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti, che comprende il Dipartimento di Sicurezza Alimentare dell’ISS e la Struttura Complessa di Chimica dell’IZS di Puglia e Basilicata.

Condiviso con Regioni e Province Autonome, il Piano è operativo nell’ambito del coordinamento interregionale. I controlli effettuati rientrano tra le attività necessarie al mantenimento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e sono monitorati tramite indicatori di efficacia.

I risultati delle attività di controllo vengono inviati regolarmente all’EFSA e alla Commissione Europea e contribuiscono alla redazione delle relazioni annuali presentate al Parlamento europeo. Inoltre, il Ministero della Salute organizza workshop e giornate di formazione per garantire la diffusione delle conoscenze e l’aggiornamento continuo degli operatori del settore.

Fonti

https://www.salute.gov.it/new/sites/default/files/2025-04/Aggiornamento%202025%20del%20Piano%20nazionale%20controllo%20ufficale%20alimenti%20trattati%20con%20radiazioni%20ionizzanti.pdf 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2001-04-04&atto.codiceRedazionale=001G0109

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A31999L0002

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0003

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0625

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Interpello ambientale – gestione dei rifiuti decadenti da impianti di trattamento https://opralazio.it/interpello-ambientale-gestione-dei-rifiuti-decadenti-da-impianti-di-trattamento/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=interpello-ambientale-gestione-dei-rifiuti-decadenti-da-impianti-di-trattamento Mon, 19 May 2025 13:19:16 +0000 https://opralazio.it/?p=28754 Argomento AMBIENTE Normative applicabili Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 – Gu serie generale n. 101 del 30 aprile 2008 – suppl. ordinario n. 108 Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 – Gu Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2006 – Suppl. Ordinario n....

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Argomento

AMBIENTE

Normative applicabili

 

Principali contenuti  

Riportiamo di seguito un interpello presentato dalla Regione Lazio al fine di ottenere alcuni chiarimenti circa la corretta gestione dei rifiuti decadenti da impianti di trattamento.

Nella prima istanza presentata, la Regione Lazio ha chiesto il chiarimento del perimetro e della portata del concetto introdotto di “nuovo produttore di rifiuti” in merito agli impianti intermedi TM/TMB. Chiede inoltre di specificare se il principio enunciato valga anche per tutte le altre tipologie di impianti e di rifiuti prodotti dal trattamento di rifiuti in ingresso.

Nella seconda istanza, la Regione Lazio chiede al ministero della Transazione Ecologia di specificare se risulti corretto che i rifiuti oggetti di un preliminare stoccaggio, subìto il trattamento in R o D, siano nuovamente stoccati.

Ciò che è emerso dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica è che il deposito temporaneo prima della raccolta si configura nel raggruppamento dei rifiuti effettuato, a determinate condizioni, presso il luogo di produzione, ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento prima della raccolta.

Inoltre, il deposito temporaneo prima della raccolta è un istituto posto al di fuori del perimetro della gestione rifiuti, poiché rappresenta attività preliminare allo svolgimento delle successive operazioni di gestione.

Tra i chiarimenti ottenuti dal ministero, emerge che per i rifiuti esitanti da una delle operazioni di smaltimento o recupero, non sembrerebbe applicabile l’istituto del deposito temporaneo prima della raccolta in quanto gli stessi risultano essere stati già sottoposti a una fase della gestione soggetta ad autorizzazione.

Infine, considerato che i rifiuti esitanti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, fra le quali ricade anche l’operazione R12, necessitano di essere depositati in attesa del loro avvio ad altro impianto ai fini del successivo trattamento, spetta all’Autorità competente provvedere ad individuare nell’atto autorizzativo le modalità di deposito di detti rifiuti, con limiti temporali e quantitativi, indicando altresì le necessarie prescrizioni volte ad assicurare lo svolgimento delle attività in sicurezza.

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Il trasporto di campioni biologici https://opralazio.it/il-trasporto-di-campioni-biologici/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=il-trasporto-di-campioni-biologici Mon, 19 May 2025 13:14:25 +0000 https://opralazio.it/?p=28747 Argomento ADR Normative applicabili ADR 2025 IATA 66th edizione Principali contenuti   Durante Il trasporto di campioni biologici è fondamentale prestare attenzione e seguire le normative per una sicurezza generale e per una qualità del risultato analitico finale. Il trasporto di campioni biologici può avvenire in...

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Argomento

ADR

Normative applicabili

  • ADR 2025
  • IATA 66th edizione

 

Principali contenuti

 

Durante Il trasporto di campioni biologici è fondamentale prestare attenzione e seguire le normative per una sicurezza generale e per una qualità del risultato analitico finale.

Il trasporto di campioni biologici può avvenire in due modi. Possiamo infatti avere un trasporto locale (intra-murale), quando ad esempio viene trasportato da un reparto ospedaliero ad un laboratorio, oppure il trasporto può avvenire esternamente, ovvero attraverso mezzi aerei, navali, postali, terresti, in cui i campioni vengono spediti ad un’altra struttura.

In ogni caso, per il trasporto dei campioni biologici si devono attuare operazioni per garantire la massima sicurezza all’operatore, all’ambiente e ai campioni, partendo dall’assunto che questi ultimi siano potenzialmente infetti.

Il trasporto di campioni biologici è normato dall’Adr e i contenitori utilizzati per il trasporto sono considerati idonei se rispondenti alle norme internazionali Adr-Iata-Icao.

Esistono due modalità di spedizione diverse per il trasporto di sostanze infettive e di campioni diagnostici. La spedizione di sostanze infettive deve avvenire in confezioni conformi con le norme UN, classe 6.2 e corrispondenti alle istruzioni Iata PI 602. L’imballaggio esterno deve portare il marchio specifico UN di confezionamento, l’etichetta per le sostanze infettive e l’etichetta di orientamento.

La spedizione di campioni diagnostici deve avvenire seguendo le procedure Iata PI 650. L’imballaggio esterno deve avere un’etichetta con dati e indirizzo del destinatario e del mittente e deve avere la dichiarazione “campione diagnostico confezionato in conformità con le norme PI 650”.

Il confezionamento del campione o della sostanza infetta prevede l’utilizzo di un sistema a tre involucri. Il recipiente primario, a contatto con la sostanza, deve essere impermeabile, avvolto da materiale assorbente. Il recipiente secondario, anch’esso impermeabile, può contenere anche più di un recipiente secondario. Il recipiente più esterno è quello che deve essere resistente ad urti ed intemperie.

Per gli scopi dell’Adr le materie infettive sono le materie che contengano agenti patogeni (batteri, micoplasmi o funghi), che possono provocare malattie nell’uomo e negli animali. Le materie infettive di categoria A sono quelle che, nel caso di un’esposizione durante il trasporto, possono provocare un’validità permanente o una malattia mortale per l’uomo (assegnate al n. ONU 2814) o l’animale (assegnate al n. ONU 2900). Le materie infettive di categoria B non rispondono ai criteri di classificazione di categoria A, e sono assegnate al n. ONU 3373.

Infine, per garantire la sicurezza del trasporto dei campioni biologici in tempi e condizioni ottimali, è necessaria la coordinazione tra il mittente e il destinatario.

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Rentri: online la procedura accreditamento P.A. https://opralazio.it/rentri-online-la-procedura-accreditamento-p-a/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rentri-online-la-procedura-accreditamento-p-a Mon, 19 May 2025 12:45:34 +0000 https://opralazio.it/?p=28739 Argomento AMBIENTE Normative applicabili Decreto ministeriale 4 aprile 2023 n. 59 – Gu Serie generale n. 126 del 31 maggio 2023 Decreto direttoriale n. 255 del 12 dicembre 2024 Principali contenuti   Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha comunicato sul portale del Rentri, la procedura per l’accreditamento...

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Argomento

AMBIENTE

Normative applicabili

 

Principali contenuti  

Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha comunicato sul portale del Rentri, la procedura per l’accreditamento degli Enti, Amministrazioni e Organi di Controllo, interamente digitale.

In questo modo i soggetti istituzionali potranno accedere ai dati del sistema Rentri per lo svolgimento delle proprie attività. La procedura è stata disciplinata dal decreto direttoriale n. 255 del 12 dicembre 2024.

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Responsabilità del datore di lavoro – assenza del manuale di utilizzo di un macchinario https://opralazio.it/responsabilita-del-datore-di-lavoro-assenza-del-manuale-di-utilizzo-di-un-macchinario/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=responsabilita-del-datore-di-lavoro-assenza-del-manuale-di-utilizzo-di-un-macchinario Tue, 13 May 2025 13:14:48 +0000 https://opralazio.it/?p=28730 Argomento SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Normative applicabili decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 – Gu n. 101 del 30 aprile 2008 sentenza CP Sez. 4 del 23 aprile 2025 n. 15778 Principali contenuti   Con la sentenza del 4 aprile 2025 n. 15778 la Corte di Cassazione Penale ha...

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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Normative applicabili

 

Principali contenuti

  Con la sentenza del 4 aprile 2025 n. 15778 la Corte di Cassazione Penale ha confermato la sentenza con cui il Tribunale locale in data 25 aprile 2023 ha ritenuto colpevole il datore di lavoro a seguito di un incidente in cui ad un lavoratore rimase un braccio incastrato nell’ingranaggio rotante della macchina adibita allo stampo di materiali plastici ad uso cosmetico.

L’incidente in oggetto aveva condotto ad un trauma da schiacciamento, frattura composta del V metacarpo destro e altre problematiche inerenti all’avambraccio. Il lavoratore si introdusse all’interno della macchina dopo averla fermata essendosi reso conto di una perdita d’acqua da un tubicino interno. Poiché azionando il joystick con il movimento ad impulsi non riusciva a vedere dove fosse la perdita, il lavoratore schiacciò con la mano sinistra il tasto verde di avvio rimettendo gli ingranaggi in movimento lento. Essendo state rimosse le protezioni in lamiera, lo stesso venne colpito al braccio dall’ingranaggio che girava in maniera tale da afferrargli anche la mano destra che rimase incastrata.

La vittima dell’incidente indossava una felpa a manica larga per evitare le piccole bruciature all’interno della macchina, una consuetudine implicitamente accettata e non contestata. Inoltre, la macchina non era stata mantenuta come da manuale del produttore, essendo stata modificata l’originaria configurazione; in particolare al momento dell’infortunio era diversa la configurazione esterna dell’estrusore e non era presente sulla macchina la protezione del meccanismo di caricamento nella zona superiore.

La macchina non era utilizzata secondo le istruzioni d’uso, dal momento che era sprovvista delle protezioni gialle in forato previste dal costruttore che avrebbero inibito al lavoratore di introdursi all’interno con gli organi della macchina in movimento.

Inoltre, non erano state approntate procedure di comportamento derivanti dal manuale d’uso né erano stati valutati i rischi specifici che si potevano verificare nel caso di manutenzione dovuta ad inconvenienti come quello verificatosi. In aggiunta, per la redazione del DVR, il datore di lavoro si era rivolto ad una società esterna e nel documento non vi era la valutazione dei rischi specifici in merito alla manutenzione del macchinario in esame nell’ipotesi in cui si fosse verificata un’anomalia come quella poi verificatasi.

Gli elementi di responsabilità a carico del datore di lavoro sono quindi:

  • non aver fornito al lavoratore una formazione idonea;
  • non aver reso disponibile un manuale d’uso del macchinario in italiano dato che quello a disposizione era solo in inglese;
  • il fatto che il macchinario fosse carente dei presidi protettivi in quanto non erano presenti le paratie in lamiera forata gialla all’altezza della zona di caricamento, verosimilmente rimosse;
  • il DVR non prevedeva alcuna specifica previsione dei rischi connessi alla manutenzione del macchinario né alle procedure da adottare per eseguirla in sicurezza.

Nello specifico il ricorso del datore di lavoro è stato respinto in quanto:

  • l’incidente è avvenuto mentre il lavoratore svolgeva una mansione di manutentore, ovvero una mansione alla quale non era adibito essendo inquadrato come assemblatore di tubetti di plastica;
  • il lavoratore non aveva avuto modo di consultare un manuale d’uso del macchinario in italiano dato che quello a disposizione era solo in inglese mentre quello in italiano era stato messo a disposizione solo in un secondo tempo dal datore di lavoro;
  • Il macchinario era carente dei presidi protettivi in quanto non erano presenti le paratie in lamiera forata gialla all’altezza della zona di caricamento, verosimilmente rimosse perché la macchina era in fase di settaggio;
  • il datore di lavoro è tenuto a redigere e sottoporre ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’ articolo 28 del Dlgs 81/2008, all’interno del quale deve indicare in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro e le misure precauzionali ed i dispositivi adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori; il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione di suddetto documento non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di verificarne l’adeguatezza e l’efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata.

 

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Guida FDA 2025 sull’Etichettatura degli Allergeni Alimentari: Edizione aggiornata per l’Industria https://opralazio.it/guida-fda-2025-sulletichettatura-degli-allergeni-alimentari-edizione-aggiornata-per-lindustria/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=guida-fda-2025-sulletichettatura-degli-allergeni-alimentari-edizione-aggiornata-per-lindustria Wed, 30 Apr 2025 10:30:47 +0000 https://opralazio.it/?p=28723 Argomento Sicurezza alimentare Tipo di provvedimento Guida aggiornata FDA per l’industria alimentare Etichettatura degli allergeni alimentari – Edizione 5 Normativa di riferimento FALCPA (2004) – Food Allergen Labeling and Consumer Protection Act: introduce l’obbligo di dichiarare gli “allergeni alimentari principali”. FASTER Act (2021) – Food Allergy Safety, Treatment, Education,...

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Argomento

Sicurezza alimentare

Tipo di provvedimento

Guida aggiornata FDA per l’industria alimentare

Etichettatura degli allergeni alimentari – Edizione 5

Normativa di riferimento

FALCPA (2004) – Food Allergen Labeling and Consumer Protection Act: introduce l’obbligo di dichiarare gli “allergeni alimentari principali”.

FASTER Act (2021) – Food Allergy Safety, Treatment, Education, and Research Act: aggiunge il sesamo alla lista degli allergeni principali.

  

Principali contenuti

La Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti ha recentemente pubblicato l’edizione aggiornata della propria guida di riferimento sugli allergeni alimentari:
“Questions and Answers Regarding Food Allergens, Including the Food Allergen Labeling Requirements of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (Edition 5)”.

Il documento fornisce chiarimenti normativi e operativi destinati all’industria alimentare in merito all’etichettatura degli allergeni, in conformità con la legislazione statunitense vigente. Possiamo così riassumere i punti principali:

1. Quadro normativo di riferimento

La guida si basa sul Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FD&C Act), che disciplina la sicurezza e l’etichettatura di alimenti, farmaci e cosmetici negli USA.

Due leggi fondamentali hanno aggiornato questo quadro:

– FALCPA (2004) – Food Allergen Labeling and Consumer Protection Act: introduce l’obbligo di dichiarare gli “allergeni alimentari principali”.

– FASTER Act (2021) – Food Allergy Safety, Treatment, Education, and Research Act: aggiunge il sesamo alla lista degli allergeni principali.

2. Allergeni alimentari principali

Secondo la normativa statunitense, un “allergene alimentare principale” è uno dei seguenti alimenti (o un ingrediente contenente proteine da essi derivati):

1. latte

2. uova

3. arachidi

4. frutta a guscio (es. mandorle, noci, noci pecan)

5. grano

6. soia

7. pesce (es. merluzzo, spigola)

8. crostacei (granchio, aragosta, gamberi)

9. sesamo

Si evidenzia che questa lista è specifica per la normativa statunitense. Altri paesi (come l’UE) possono prevedere elenchi differenti.

3. Altri allergeni alimentari

Oltre 160 alimenti possono provocare reazioni allergiche, tuttavia l’etichettatura obbligatoria è prevista solo per gli allergeni principali. In alcuni casi, la FDA può richiedere la dichiarazione di altri allergeni (es. aromi, spezie, additivi incidentali contenenti proteine allergeniche).

4. Soglie di tolleranza

La FDA non ha stabilito soglie quantitative per gli allergeni alimentari. La questione è stata valutata, ma non esiste una regolamentazione ufficiale come in altri paesi.

5. Esenzioni dall’obbligo di etichettatura

Un produttore può richiedere un’esenzione se dimostra che l’ingrediente:

– non contiene proteine allergeniche, oppure;

– non causa una risposta allergica pericolosa per la salute.

La richiesta può avvenire tramite petizione ufficiale oppure notifica alla FDA.

In entrambi i casi sono richieste prove scientifiche e metodi analitici validati. In caso di accoglimento, l’ingrediente non sarà più considerato un allergene principale ai fini dell’etichettatura.

6. Errori e non conformità

Il mancato rispetto delle normative può comportare:

– classificazione del prodotto come misbranded (etichettatura scorretta);

– richiami volontari dei prodotti dal mercato;

– divieti di importazione, sequestri, Import Alerts;

– lettere di avvertimento agli stabilimenti coinvolti.

7. Ambito di applicazione.

Le norme FDA si applicano a:

– tutti gli alimenti confezionati, inclusi gli integratori alimentari;

– prodotti prodotti localmente o importati negli USA.

Vengono invece esclusi carni, pollame, pesce gatto e alcuni prodotti trasformati a base di uova (regolati dall’USDA).

8. Categorie alimentari con criticità.

La guida fornisce chiarimenti specifici su:

– spezie;

– alimenti sfusi;

– integratori vegetali;

– ingredienti derivati da alimenti allergenici ma privi di proteine.

Inoltre, vengono precisati obblighi per:

– prodotti ittici;

– ortofrutta fresca;

– alimenti regolati da altri enti (USDA, TTB).

9. Specifiche tecniche di dichiarazione.

Nel documento vengono fatti esempi pratici come:

– che cosa si intende esattamente per “latte”;

– quali specie di uova rientrano tra gli allergeni (non solo uova di gallina);

– sinonimi accettati per “soia” (es. soybean, soy).

10. Posizionamento della dichiarazione allergeni.

La FDA indica dove e come devono essere riportate le informazioni in etichetta, sia sul pannello informativo sia all’interno della lista ingredienti.

11. Focus sugli integratori alimentari.

Vengono chiariti gli obblighi per:

– ingredienti utilizzati per produrre integratori;

– prodotti finiti, anche sfusi.

La guida FDA rappresenta quindi un riferimento fondamentale per le aziende italiane del settore alimentare che esportano verso gli Stati Uniti o desiderano allinearsi a standard internazionali. Per garantire la conformità:

– è essenziale conoscere le categorie di allergeni principali;

– occorre seguire con attenzione le modalità di etichettatura previste;

– è consigliato valutare se eventuali esenzioni possano essere richieste per specifici ingredienti.

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ECHA: obbligo di comunicazione REACH inerente alle microplastiche https://opralazio.it/echa-obbligo-di-comunicazione-reach-inerente-alle-microplastiche/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=echa-obbligo-di-comunicazione-reach-inerente-alle-microplastiche Mon, 28 Apr 2025 11:08:54 +0000 https://opralazio.it/?p=28715 Argomento  MISCELE E SOSTANZE PERICOLOSE Normative applicabili  Regolamento (UE) 25 settembre 2023 n. 2055 – Gu (Ue) n. L238 del 27 settembre 2023 Regolamento (CE) 18 dicembre 2006 n. 1907 – Gu (Ue) n. L396 del 30 dicembre 2006 Principali contenuti Riportiamo che l’Echa (Agenzia europea per le...

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Argomento 

MISCELE E SOSTANZE PERICOLOSE

Normative applicabili 

 

Principali contenuti

Riportiamo che l’Echa (Agenzia europea per le sostanze chimiche) ha emanato delle nuove istruzioni per aiutare le imprese a conformarsi al divieto di immissione sul mercato delle microparticelle di plastica (regolamento Ue 2055/2023).

Dopo le linee guida rilasciate ad aprile che offrono una panoramica generale della messa al bando dei polimeri sintetici, l’Echa  si è concentrata sulla comunicazione delle emissioni di tali sostanze in conformità alla normativa Reach (regolamento (CE) n. 1907/2006). Tali sostanze hanno un impatto preoccupante sull’ambiente e sulla saluta umana.

Il report “Implementation of the reporting requirements of the Reach restriction on microplastics”, del 16 aprile, fornisce indicazioni dettagliate sulle scadenze e sugli obblighi per le aziende di inviare all’Echa le stime annuali delle emissioni, considerando tutte le matrici ambientali (aria, acqua, suolo), con focus particolare sui dati da includere nel rapporto e sulle procedure di compilazione.

Come riportato nell’allegato XVII, voce 78 del provvedimento concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche:

  • entro il 31 maggio 2026, i fabbricanti e gli utilizzatori a valle industriali di microparticelle sintetiche (pellet, fiocchi, polveri) impiegate come materie prime nella produzione di plastica sono obbligati alla prima comunicazione annuale (dati 2025).
  • entro il 31 maggio 2027 (dati 2026) la comunicazione spetta agli altri produttori e utilizzatori a valle industriali di microplastiche, così come ai fornitori di medicinali e additivi alimentari contenenti microplastiche destinati a operatori professionali o consumatori.

È importante sottolineare che gli obblighi informativi non riguardano i distributori.

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Rentri: chiarimento sul versamento del contributo 2025 https://opralazio.it/rentri-chiarimento-sul-versamento-del-contributo-2025/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rentri-chiarimento-sul-versamento-del-contributo-2025 Tue, 15 Apr 2025 10:45:40 +0000 https://opralazio.it/?p=28705 Argomento GESTIONE RIFIUTI Normative applicabili – decreto ministeriale 4 aprile 2023 n. 59 – Gu Serie generale n. 126 del 31 maggio 2023 Principali contenuti In base a quanto stabilito dal Dm 59/2023, gli operatori e i soggetti delegati che hanno completato l’iscrizione al RENTRI nel 2024 sono...

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Argomento

GESTIONE RIFIUTI

Normative applicabili

– decreto ministeriale 4 aprile 2023 n. 59 – Gu Serie generale n. 126 del 31 maggio 2023

 

Principali contenuti

In base a quanto stabilito dal Dm 59/2023, gli operatori e i soggetti delegati che hanno completato l’iscrizione al RENTRI nel 2024 sono tenuti a versare il contributo per l’annualità 2025 entro il 30 aprile 2025.

 Il versamento va eseguito accedendo alla propria Area Riservata e utilizzando la funzione “Pratiche/Contributo annuale”; il pagamento deve, inoltre, essere effettuato tramite PagoPA (il sistema nazionale per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione) con le stesse modalità utilizzate per l’iscrizione. Le precisazioni arrivano dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con una nota datata 10/04 publicata sul sito internet dedicato al Registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti.

Sono interessati – si legge nell’avviso – tutti i soggetti per i quali la procedura di iscrizione si è conclusa entro il 31 dicembre 2024, con il pagamento del contributo e l’invio della pratica.

Per gli anni successivi a quello di iscrizione – viene inoltre chiarito – il contributo è così suddiviso:

  • 60 euro per ogni unità locale costituita da enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con più di 50 dipendenti; trasportatori, soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti, intermediari e consorzi, indipendentemente dal numero di dipendenti; soggetti di cui all’articolo 18 del Dm 59/23;
  • 30 euro per ogni unità locale costituita da enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con 11-50 dipendenti;
  • 10 euro per ogni unità locale costituita dagli altri produttori di rifiuti non inclusi nelle categorie precedenti.

 

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EFSA pubblica un database sulla Xylella fastidiosa https://opralazio.it/efsa-pubblica-un-database-sulla-xylella-fastidiosa/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=efsa-pubblica-un-database-sulla-xylella-fastidiosa Wed, 02 Apr 2025 08:19:32 +0000 https://opralazio.it/?p=28687 Argomento  Fitopatologia di interesse alimentare Tipo di provvedimento Data base EFSA Normativa di riferimento Regolamento (UE) 2020/1201 del 14 agosto 2020  Principali contenuti La Xylella fastidiosa è un batterio patogeno che causa gravi malattie alle piante, danneggiando il loro sistema vascolare. Questo batterio viene trasmesso principalmente da...

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Argomento 

Fitopatologia di interesse alimentare

Tipo di provvedimento

Data base EFSA

Normativa di riferimento

Regolamento (UE) 2020/1201 del 14 agosto 2020                                                                     

 

Principali contenuti

La Xylella fastidiosa è un batterio patogeno che causa gravi malattie alle piante, danneggiando il loro sistema vascolare. Questo batterio viene trasmesso principalmente da insetti vettori che si nutrono della linfa delle piante infette. La Xylella fastidiosa può attaccare un ampio spettro di piante, tra cui coltivazioni di grande rilevanza economica come ulivi, viti, mandorli e agrumi, ma anche numerose piante ornamentali e selvatiche. La sua diffusione è un problema serio per l’agricoltura e la biodiversità, con impatti particolarmente gravi in Italia, dove ha causato danni significativi agli oliveti, soprattutto nelle regioni meridionali. Per contrastarla sono state emanate diverse norme.

ll Regolamento (UE) 2020/1201 del 14 agosto 2020 è un atto legislativo dell’Unione Europea che modifica il Regolamento (UE) 2016/2031 riguardante le misure di protezione contro le malattie delle piante. Il regolamento del 2020 apporta modifiche importanti in risposta a nuove esigenze fitosanitarie e per rafforzare la protezione contro la diffusione di organismi dannosi per le piante, come la Xylella fastidiosa.

L’EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare), in collaborazione con le autorità competenti, ha sviluppato e costantemente aggiornato un database delle piante ospiti di Xylella, che raccoglie informazioni sulle specie vegetali colpite dal batterio. Questo strumento è stato creato per supportare gli sforzi di valutazione e gestione del rischio da parte degli Stati membri dell’Unione Europea e per fornire informazioni utili agli operatori del settore agricolo e fitosanitario. L’ultimo aggiornamento del database, relativo alle ricerche pubblicate tra gennaio e giugno 2024, include dati derivanti da 27 pubblicazioni scientifiche e recenti notifiche di focolai.

Ora una nuova pianta ospite è stata identificata: la quercia di montagna cantabrica (Quercus orocantabrica) è stata infettata naturalmente in Portogallo. Questo è un importante passo in avanti nella comprensione dell’ampiezza dell’area di diffusione del batterio, che continua ad ampliarsi anche verso specie vegetali precedentemente considerate non suscettibili.

Per la prima volta, sono stati documentati casi di infezioni naturali del ceppo della malattia di Pierce, un ceppo di Xylella fastidiosa che tradizionalmente colpisce i vigneti del Nord America e in Italia soprattutto in Puglia. Questa scoperta ha suscitato preoccupazione per il potenziale impatto del batterio sulle coltivazioni di uva, mandorle e altre piante nella regione, aumentando i rischi di contagio anche in altre aree vitivinicole.

Il numero totale di specie ospiti confermate è aumentato a 452 specie appartenenti a 70 diverse famiglie botaniche. Questo aumento è stato possibile grazie all’impiego di metodi di rilevamento più rigorosi, che consentono di identificare e monitorare meglio la diffusione del batterio. Non sono stati identificati nuovi tipi di sequenza (ST) di Xylella fastidiosa, ma la presenza di nuovi ceppi e nuove piante ospiti resta un tema centrale nelle ricerche future.

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