News - Opra Lazio https://opralazio.it Organismo Paritetico Regionale Artigianato Tue, 01 Jul 2025 09:02:44 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.1 https://opralazio.it/wp-content/uploads/2022/01/cropped-icona-32x32.png News - Opra Lazio https://opralazio.it 32 32 Obbligo vaccinale e rischio biologico, la CGUE chiarisce i limiti di legittimità https://opralazio.it/obbligo-vaccinale-e-rischio-biologico-la-cgue-chiarisce-i-limiti-di-legittimita/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=obbligo-vaccinale-e-rischio-biologico-la-cgue-chiarisce-i-limiti-di-legittimita Tue, 01 Jul 2025 09:02:44 +0000 https://opralazio.it/?p=28883 Argomento SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO Tipo di provvedimento Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, n. 219/24 del 12 giugno 2025   Principali contenuti La sentenza n. 219/24 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, pronunciata il 12 giugno 2025 nella causa C-219/24, rappresenta un importante chiarimento...

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Argomento

SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Tipo di provvedimento

Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, n. 219/24 del 12 giugno 2025

 

Principali contenuti

La sentenza n. 219/24 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, pronunciata il 12 giugno 2025 nella causa C-219/24, rappresenta un importante chiarimento giuridico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in presenza di rischi biologici. In essa, la Corte afferma che l’esistenza di un rischio biologico concreto, come ad esempio quello legato alla diffusione di virus altamente trasmissibili, tra cui il SARS-CoV-2 , può giustificare l’introduzione, da parte dei datori di lavoro o delle autorità competenti, di un obbligo vaccinale nei confronti dei lavoratori. Questa posizione si fonda sul combinato disposto della Direttiva 2000/54/CE, che disciplina la protezione dei lavoratori dall’esposizione ad agenti biologici, e della Direttiva 89/391/CEE, che stabilisce i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Secondo la Corte, l’imposizione di un obbligo vaccinale, pur incidendo su diritti individuali rilevanti, come l’integrità fisica e la libertà personale, può essere legittima, purché rispetti precisi criteri di necessità, proporzionalità e adeguatezza. In particolare, la misura non può essere adottata in via automatica o generalizzata, ma deve scaturire da una rigorosa valutazione del rischio, specificamente riferita al contesto lavorativo interessato. Tale valutazione deve prendere in considerazione la natura delle mansioni svolte, il grado di esposizione potenziale all’agente biologico, l’ambiente di lavoro, nonché la possibilità di contagio ad altri soggetti, come colleghi o utenti esterni.

La Corte sottolinea inoltre che l’obbligo vaccinale, per essere conforme al diritto dell’Unione, deve risultare proporzionato rispetto al rischio che si intende mitigare. Ciò significa che deve trattarsi di una misura strettamente necessaria per garantire la protezione della salute dei lavoratori, e che, prima di imporla, è doveroso considerare l’eventuale efficacia di altre strategie preventive, come l’uso di dispositivi di protezione individuale, l’organizzazione del lavoro in modo da ridurre i contatti, il ricorso al lavoro a distanza ove possibile e l’attuazione di rigorosi protocolli igienico-sanitari. Un ulteriore elemento chiave evidenziato nella pronuncia è l’efficacia dei vaccini disponibili. L’introduzione di un obbligo vaccinale, infatti, è giustificabile solo se i vaccini dimostrano di offrire una protezione effettiva e significativa contro il rischio biologico considerato. In mancanza di tale efficacia, l’obbligo risulterebbe privo di fondamento razionale e contrario ai principi di proporzionalità e adeguatezza sanciti dal diritto dell’Unione.

In conclusione, la sentenza della CGE del 12 giugno 2025 fornisce un’indicazione per orientare le autorità nazionali e i datori di lavoro nell’adozione di eventuali obblighi vaccinali nei contesti lavorativi. Pur riconoscendo la legittimità di tali misure in presenza di un rischio biologico rilevante, la Corte insiste sulla necessità di una valutazione approfondita, basata su dati scientifici aggiornati, su un’analisi concreta del contesto lavorativo e sul rispetto del principio di proporzionalità, così da garantire un equilibrio tra la tutela della salute pubblica e i diritti fondamentali dei lavoratori.

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Caldo e lavoro, linee guida dalla Conferenza Regioni https://opralazio.it/caldo-e-lavoro-linee-guida-dalla-conferenza-regioni/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=caldo-e-lavoro-linee-guida-dalla-conferenza-regioni Mon, 30 Jun 2025 12:28:09 +0000 https://opralazio.it/?p=28876 Argomento SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Normative applicabili decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 – Gu serie generale n. 101 del 30 aprile 2008 – suppl. ordinario n. 108 Principali contenuti  Segnaliamo una pubblicazione riguardante la salute dei lavoratori in merito all’esposizione al caldo e...

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Argomento

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Normative applicabili

 

Principali contenuti

 Segnaliamo una pubblicazione riguardante la salute dei lavoratori in merito all’esposizione al caldo e al sole, sia in ambienti chiusi che all’aperto.

Sono state pubblicate le linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Il documento fornisce indicazioni per garantire ambienti di lavoro salubri e sicuri.

Le linee guida fanno riferimento al Dlgs 81/2008, in particolare all’art. 28, secondo cui il datore di lavoro è tenuto alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, inclusi quelli dovuti all’esposizione a microclima e alla radiazione solare. La valutazione deve tenere conto anche dell’allegato IV e dell’art. 180 del decreto, che include il microclima tra gli agenti di rischio fisico.

Mentre il rischio da radiazione solare è presente solo in ambienti outdoor, il rischio da calore può essere presente anche negli ambienti interni non climatizzati e isolati.

Il documento dedica particolare attenzione ai settori agricoloedile e logistico, i cui lavoratori sono maggiormente esposti in estate, sottolineando l’importanza della conoscenza delle misure di prevenzione e dei segnali precoci di stress da calore.

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Produzione plastica e gomme: chiarimenti Mase su Via https://opralazio.it/produzione-plastica-e-gomme-chiarimenti-mase-su-via/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=produzione-plastica-e-gomme-chiarimenti-mase-su-via Mon, 30 Jun 2025 12:23:02 +0000 https://opralazio.it/?p=28868 Argomento AMBIENTE Normative applicabili decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 – Gu del 14 aprile 2006 n. 88 – Suppl. ordinario n.96 Principali contenuti  Per valutare se la produzione di gomme e materie plastiche debba essere sottoposta a Valutazione d’Impatto Ambientale (Via), va applicato il principio...

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Argomento

AMBIENTE

Normative applicabili

 

Principali contenuti

 Per valutare se la produzione di gomme e materie plastiche debba essere sottoposta a Valutazione d’Impatto Ambientale (Via), va applicato il principio di precauzione, come indicato dal Mase, in risposta ad un interpello della Provincia di Padova.

Il chiarimento riguarda il punto 6, lettera a), dell’Allegato IV del Dlgs 152/2006, relativo alla fabbricazione e al trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25mila tonnellate/anno di materie prime lavorate.

Il Ministero ha precisato che l’espressione “a base di elastomeri” va interpretata in senso estensivo, includendo anche produzioni in cui gli elastomeri non sono la componente principale. Inoltre, la soglia delle 25.000 tonnellate annue deve essere calcolata solo sulle materie prime utilizzate per gli elastomeri, escludendo quelle per altri prodotti.

Questa interpretazione mira a rafforzare i controlli ambientali, invitando le imprese del settore a monitorare con attenzione i volumi di produzione legati agli elastomeri.

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Modifica al regolamento (CE) n. 1333/2008. Uso dell’ascorbato di sodio (E 301) nelle formule per lattanti https://opralazio.it/modifica-al-regolamento-ce-n-1333-2008-uso-dellascorbato-di-sodio-e-301-nelle-formule-per-lattanti/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=modifica-al-regolamento-ce-n-1333-2008-uso-dellascorbato-di-sodio-e-301-nelle-formule-per-lattanti Mon, 30 Jun 2025 12:18:47 +0000 https://opralazio.it/?p=28859 Tipo di provvedimento Regolamento (UE) 2025/1150 dell’11 giugno 2025 Normativa di riferimento Regolamento (CE) n. 1333/2008   Principali contenuti Nel giugno 2025, l’Unione Europea ha introdotto una modifica all’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008, che disciplina l’uso degli additivi alimentari nei prodotti destinati al...

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Tipo di provvedimento

Regolamento (UE) 2025/1150 dell’11 giugno 2025

Normativa di riferimento

Regolamento (CE) n. 1333/2008

 

Principali contenuti

Nel giugno 2025, l’Unione Europea ha introdotto una modifica all’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008, che disciplina l’uso degli additivi alimentari nei prodotti destinati al consumo umano. La modifica riguarda l’impiego dell’ascorbato di sodio, noto anche con la sigla E 301, come additivo antiossidante nelle preparazioni di vitamina A destinate ad essere utilizzate nelle formule per lattanti e nelle formule di proseguimento. Si tratta di un aggiornamento normativo importante che riflette l’evoluzione delle conoscenze scientifiche e delle tecnologie impiegate nell’industria alimentare, in particolare nei prodotti per la prima infanzia, la cui sicurezza e qualità sono oggetto di attenzione normativa molto rigorosa. L’ascorbato di sodio è il sale sodico dell’acido ascorbico, comunemente conosciuto come vitamina C. Si presenta come una polvere cristallina di colore bianco o lievemente giallognolo, solubile in acqua, e viene largamente utilizzato nell’industria alimentare e farmaceutica per le sue proprietà antiossidanti. La sua funzione principale è quella di prevenire l’ossidazione di altri componenti presenti negli alimenti o nei preparati, in particolare di nutrienti sensibili come le vitamine liposolubili. Tra queste, la vitamina A è una delle più vulnerabili all’azione dell’ossigeno, della luce e del calore. L’ossidazione porta infatti alla perdita della sua efficacia biologica e, in alcuni casi, alla formazione di composti indesiderati. Per queste ragioni, durante la produzione di formule per lattanti, che richiedono la presenza di vitamina A in forma stabile e biodisponibile, diventa essenziale proteggerla attraverso l’uso di sostanze ausiliarie sicure ed efficaci.

Con la modifica introdotta, la Commissione Europea ha autorizzato l’utilizzo dell’ascorbato di sodio nelle preparazioni microincapsulate di vitamina A, fino a una concentrazione massima di 50.000 milligrammi per chilogrammo nella preparazione stessa. Tuttavia, la quantità che può effettivamente trasferirsi nel prodotto finito destinato al consumo, cioè la formula per lattanti, è limitata a 1 milligrammo per litro. Questo limite di carry-over è stato stabilito per garantire che l’assunzione totale di ascorbato di sodio rimanga entro i livelli di sicurezza definiti dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), la quale ha già valutato favorevolmente l’uso di questa sostanza in altri contesti alimentari. È importante sottolineare che l’ascorbato di sodio non viene impiegato in questo caso come fonte di vitamina C, ma esclusivamente come agente antiossidante. Il suo apporto nutrizionale è trascurabile, così come è insignificante il contributo di sodio rispetto ai limiti stabiliti per i neonati. La sua presenza è giustificata da esigenze tecnologiche legate alla protezione della vitamina A, le cui proprietà organolettiche e nutrizionali devono essere preservate lungo tutta la durata di conservazione del prodotto. L’approvazione di questo uso specifico dell’ascorbato di sodio deriva da un’approfondita valutazione tecnico-scientifica e da una richiesta dell’industria alimentare, che ha fornito i dati necessari a dimostrare la sicurezza e l’efficacia dell’additivo nel contesto previsto. Il nuovo impiego non comporta modifiche agli standard compositivi delle formule per lattanti né ai livelli di nutrienti già regolamentati, e si inserisce nella logica di garantire la qualità e la stabilità delle vitamine aggiunte, contribuendo a mantenere il profilo nutrizionale atteso dei prodotti destinati alla prima infanzia.

In sintesi, la modifica normativa introdotta nel 2025 rappresenta un aggiornamento mirato che consente l’uso controllato dell’ascorbato di sodio come antiossidante nella produzione di preparazioni vitaminiche per formule infantili. Questo cambiamento risponde a esigenze pratiche dell’industria, senza compromettere la sicurezza alimentare, e conferma il principio secondo cui l’uso degli additivi deve essere giustificato da una necessità tecnologica, privo di rischi per la salute e non fuorviante per il consumatore.

Fonti

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202501150

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In Gazzetta il XXIII Atp al regolamento Clp https://opralazio.it/in-gazzetta-il-xxiii-atp-al-regolamento-clp/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=in-gazzetta-il-xxiii-atp-al-regolamento-clp Thu, 26 Jun 2025 09:45:11 +0000 https://opralazio.it/?p=28852 Argomento MISCELE E SOSTANZE PERICOLOSE Normative applicabili regolamento (Ce) n. 1907 del 18 dicembre 2006 – Gu serie L n. 396 del 30 dicembre 2006 regolamento (Ce) n. 1272 del 16 dicembre 2008 – Gu serie L n. 353 del 31 dicembre 2008 regolamento delegato (Ue) del...

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Argomento

MISCELE E SOSTANZE PERICOLOSE

Normative applicabili

 

Principali contenuti 

È stato pubblicato sulla gazzetta del 20 giugno il Regolamento delegato (Ue) 2025/1222 della Commissione europea, che rappresenta il XXIII Adeguamento al Progresso Tecnico (Atp) del Clp.

La proposta era stata inizialmente presentata il 25 settembre 2024, offrendo un’anticipazione sulle modifiche riguardanti l’introduzione della classificazione e dell’etichettatura armonizzate di 24 sostanze e l’aggiornamento di altre 10.

Il Comitato per la valutazione dei rischi dell’Agenzia, considerando le osservazioni ricevute, ha modificato la tabella 3 della parte 3 dell’allegato VI del Clp.

Infatti, 22 nuove sostanze su 24 proposte sono state effettivamente introdotte e sono state confermate le modifiche per altre 10 sostanze già classificate.

Il regolamento entra in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta, ma si applica a partire dal 1° febbraio 2027. I fornitori possono adottare le nuove classificazioni volontariamente già a partire dalla data di entrata in vigore.

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Reach, aggiornate direttive su controlli doganali https://opralazio.it/reach-aggiornate-direttive-su-controlli-doganali/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=reach-aggiornate-direttive-su-controlli-doganali Tue, 24 Jun 2025 09:03:24 +0000 https://opralazio.it/?p=28843 Argomento MISCELE E SOSTANZE PERICOLOSE Normative applicabili regolamento (Ce) n. 1907 del 18 dicembre 2006 – Gu serie L 396 del 30 dicembre 2006 regolamento (Ce) n. 1272 del 16 dicembre 2008 – Gu serie L n. 353 del 31 dicembre 2008 Principali contenuti  L’Agenzia delle Dogane...

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Argomento

MISCELE E SOSTANZE PERICOLOSE

Normative applicabili

 

Principali contenuti

 L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) ha pubblicato un provvedimento, con la circolare n. 12/2025, per rafforzare i controlli sui prodotti chimici importati soggetti al regolamento Reach, a tutela di salute, ambiente e consumatori.

I punti trattati sono:

1. Autorizzazioni e restrizioni Reach

Verifica della correttezza dei codici nelle dichiarazioni doganali (C073; Y109/Y115/Y105; Y106/Y110/Y113). In caso di dubbio, lo svincolo della merce viene sospeso e serve il Nulla Osta Sanitario.

2. Registrazione delle sostanze

  • Obbligo di registrazione all’Echa per sostanze importate oltre 1 tonnellata/anno.
  • 01CH: codice doganale che il dichiarante deve usare.

3. Controlli analitici di laboratorio

  • Collaborazione Adm e ministero della Salute con laboratori specializzati Reach/Clp per verificare la conformità delle merci.
  • Se le merci risultano non conformi l’analisi sarà a carico dell’operatore.

4. Sanzioni per violazioni delle norme Reach

  • Arresto fino a 3 mesi e/o ammende da 40.000 a 150.000 €.
  • Adm segnala i reati alla Procura.

5. Rendicontazione

Obbligo per gli uffici doganali di segnalare annualmente i controlli effettuati e non conformità riscontrate.

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Corso OPRA LAZIO 23/06/2025 valido per aggiornamento RLS/RLST e RSPP https://opralazio.it/corso-opra-lazio-23-06-2025-valido-per-aggiornamento-rls-rlst-e-rspp/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=corso-opra-lazio-23-06-2025-valido-per-aggiornamento-rls-rlst-e-rspp Mon, 23 Jun 2025 10:01:24 +0000 https://opralazio.it/?p=28822 In data odierna 23/06/2025 si sta svolgendo il Corso OPRA LAZIO il 23/06/2025 valido per aggiornamento RLS/RLST e RSPP – 8h Decreto 81/2008, La gestione del rischio da macchine – I Documenti di valutazione del rischio da sostanze pericolose. Di seguito si allegano foto del...

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In data odierna 23/06/2025 si sta svolgendo il Corso OPRA LAZIO il 23/06/2025 valido per aggiornamento RLS/RLST e RSPP – 8h Decreto 81/2008, La gestione del rischio da macchine – I Documenti di valutazione del rischio da sostanze pericolose.

Di seguito si allegano foto del corso:

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La nuova formazione dei soggetti della sicurezza https://opralazio.it/la-nuova-formazione-dei-soggetti-della-sicurezza/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-nuova-formazione-dei-soggetti-della-sicurezza Thu, 19 Jun 2025 10:35:25 +0000 https://opralazio.it/?p=28815 Il 24 maggio 2025 è stato pubblicato in GU l’Accordo Stato-Regioni che razionalizza la materia della formazione in salute e sicurezza sul lavoro, accorpando e abrogando tutti i precedenti provvedimenti adottati dal 2011 in poi. Sebbene l’Accordo acquisti efficacia formale a partire dalla data di pubblicazione...

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Il 24 maggio 2025 è stato pubblicato in GU l’Accordo Stato-Regioni che razionalizza la materia della formazione in salute e sicurezza sul lavoro, accorpando e abrogando tutti i precedenti provvedimenti adottati dal 2011 in poi.

Sebbene l’Accordo acquisti efficacia formale a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, non introduce disposizioni di immediata applicazione.

Grazie al riconoscimento dei crediti formativi pregressi e alla previsione di termini specifici per il completamento dei nuovi percorsi formativi, tutti i percorsi attualmente vigenti restano pienamente validi. Infatti:

  • Per un anno dalla data di entrata in vigore dell’Accordo, sarà ancora possibile frequentare i corsi attualmente previsti dagli accordi precedenti.
  • Per i datori di lavoro, il nuovo obbligo formativo, in assenza di motivi di esonero, dovrà essere assolto entro due anni dall’entrata in vigore dell’Accordo.
  • Per i preposti, in relazione alla modifica della periodicità dell’aggiornamento:  
    1. se la formazione (o l’aggiornamento) è stata svolta oltre due anni prima della data di entrata in vigore dell’Accordo, l’obbligo di aggiornamento dovrà essere soddisfatto entro un anno dall’entrata in vigore del provvedimento;
    2. in caso contrario, resta valido il consueto termine biennale a partire dalla conclusione dell’ultimo corso di formazione o aggiornamento.
  • Per gli ambienti confinati, il nuovo percorso formativo dovrà essere completato entro un anno dall’entrata in vigore dell’Accordo.
  • Per le attrezzature, i tre nuovi corsi introdotti dovranno essere frequentati entro un anno dall’entrata in vigore del provvedimento.

 

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Fanghi trattabili in depuratori https://opralazio.it/fanghi-trattabili-in-depuratori/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=fanghi-trattabili-in-depuratori Tue, 17 Jun 2025 15:31:33 +0000 https://opralazio.it/?p=28808 Argomento AMBIENTE Normative applicabili decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 – Gu del 14 aprile 2006 n. 88 Principali contenuti  Segnaliamo la risposta del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica all’interpello n. 110619 della città metropolitana di Milano, riguardante il divieto dell’utilizzo degli impianti di trattamento di...

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Argomento

AMBIENTE

Normative applicabili

 

Principali contenuti

 Segnaliamo la risposta del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica all’interpello n. 110619 della città metropolitana di Milano, riguardante il divieto dell’utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti.

Con questo il ministero dell’Ambiente ha chiarito che è vietato usare gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti, in riferimento all’articolo 110 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152. Ad eccezione che, se l’impianto è autorizzato alla gestione dei rifiuti e allo scarico, può ricevere fanghi non ancora trattati completamente da altri impianti di depurazione.

Infatti, appoggiandosi anche al Consiglio si stato, il Ministero ha chiarito che se il materiale non ha terminato il processo di trattamento e viene trasferito in altro impianto non può essere considerato ancora rifiuto in senso stretto.

Ai fini dell’autorizzazione integrata ambientale (Aia) tali fanghi non vanno conteggiati nelle soglie Ippc 5.3.a e 5.3.b finché non sono trattati del tutto, e non vengono quindi considerati come “rifiuti” ma come “materiali”.

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Scadenza Mud, posticipata al 30 giugno https://opralazio.it/scadenza-mud-posticipata-al-30-giugno/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=scadenza-mud-posticipata-al-30-giugno Tue, 17 Jun 2025 15:24:32 +0000 https://opralazio.it/?p=28801 Argomento AMBIENTE Normative applicabili legge del 25 gennaio 1994 n. 70 – Gu n. 101 del 30 aprile 2008, suppl. ordinario n. 108 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2025 – Gu serie generale del 07 marzo 2025 n. 55 Principali contenuti  Segnaliamo una...

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Argomento

AMBIENTE

Normative applicabili

 

Principali contenuti

 Segnaliamo una comunicazione del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con nota del 13 giugno 2025, in cui è stato prorogato al 30 giugno 2025 il termine per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (Mud).

La proroga è in linea con la prassi amministrativa che permette il rinvio della scadenza al prossimo giorno lavorativo utile quando essa ricade in un giorno non lavorativo, per permettere agli enti interessati di adempire all’obbligo di comunicazione in via telematica senza incorrere in ritardi.

Scadenza originaria: sabato 28 giugno 2025

Nuova scadenza: lunedì 30 giugno 2025

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