Sicurezza - Opra Lazio https://opralazio.it Organismo Paritetico Regionale Artigianato Tue, 13 May 2025 13:14:48 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.1 https://opralazio.it/wp-content/uploads/2022/01/cropped-icona-32x32.png Sicurezza - Opra Lazio https://opralazio.it 32 32 Responsabilità del datore di lavoro – assenza del manuale di utilizzo di un macchinario https://opralazio.it/responsabilita-del-datore-di-lavoro-assenza-del-manuale-di-utilizzo-di-un-macchinario/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=responsabilita-del-datore-di-lavoro-assenza-del-manuale-di-utilizzo-di-un-macchinario Tue, 13 May 2025 13:14:48 +0000 https://opralazio.it/?p=28730 Argomento SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Normative applicabili decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 – Gu n. 101 del 30 aprile 2008 sentenza CP Sez. 4 del 23 aprile 2025 n. 15778 Principali contenuti   Con la sentenza del 4 aprile 2025 n. 15778 la Corte di Cassazione Penale ha...

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Argomento

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Normative applicabili

 

Principali contenuti

  Con la sentenza del 4 aprile 2025 n. 15778 la Corte di Cassazione Penale ha confermato la sentenza con cui il Tribunale locale in data 25 aprile 2023 ha ritenuto colpevole il datore di lavoro a seguito di un incidente in cui ad un lavoratore rimase un braccio incastrato nell’ingranaggio rotante della macchina adibita allo stampo di materiali plastici ad uso cosmetico.

L’incidente in oggetto aveva condotto ad un trauma da schiacciamento, frattura composta del V metacarpo destro e altre problematiche inerenti all’avambraccio. Il lavoratore si introdusse all’interno della macchina dopo averla fermata essendosi reso conto di una perdita d’acqua da un tubicino interno. Poiché azionando il joystick con il movimento ad impulsi non riusciva a vedere dove fosse la perdita, il lavoratore schiacciò con la mano sinistra il tasto verde di avvio rimettendo gli ingranaggi in movimento lento. Essendo state rimosse le protezioni in lamiera, lo stesso venne colpito al braccio dall’ingranaggio che girava in maniera tale da afferrargli anche la mano destra che rimase incastrata.

La vittima dell’incidente indossava una felpa a manica larga per evitare le piccole bruciature all’interno della macchina, una consuetudine implicitamente accettata e non contestata. Inoltre, la macchina non era stata mantenuta come da manuale del produttore, essendo stata modificata l’originaria configurazione; in particolare al momento dell’infortunio era diversa la configurazione esterna dell’estrusore e non era presente sulla macchina la protezione del meccanismo di caricamento nella zona superiore.

La macchina non era utilizzata secondo le istruzioni d’uso, dal momento che era sprovvista delle protezioni gialle in forato previste dal costruttore che avrebbero inibito al lavoratore di introdursi all’interno con gli organi della macchina in movimento.

Inoltre, non erano state approntate procedure di comportamento derivanti dal manuale d’uso né erano stati valutati i rischi specifici che si potevano verificare nel caso di manutenzione dovuta ad inconvenienti come quello verificatosi. In aggiunta, per la redazione del DVR, il datore di lavoro si era rivolto ad una società esterna e nel documento non vi era la valutazione dei rischi specifici in merito alla manutenzione del macchinario in esame nell’ipotesi in cui si fosse verificata un’anomalia come quella poi verificatasi.

Gli elementi di responsabilità a carico del datore di lavoro sono quindi:

  • non aver fornito al lavoratore una formazione idonea;
  • non aver reso disponibile un manuale d’uso del macchinario in italiano dato che quello a disposizione era solo in inglese;
  • il fatto che il macchinario fosse carente dei presidi protettivi in quanto non erano presenti le paratie in lamiera forata gialla all’altezza della zona di caricamento, verosimilmente rimosse;
  • il DVR non prevedeva alcuna specifica previsione dei rischi connessi alla manutenzione del macchinario né alle procedure da adottare per eseguirla in sicurezza.

Nello specifico il ricorso del datore di lavoro è stato respinto in quanto:

  • l’incidente è avvenuto mentre il lavoratore svolgeva una mansione di manutentore, ovvero una mansione alla quale non era adibito essendo inquadrato come assemblatore di tubetti di plastica;
  • il lavoratore non aveva avuto modo di consultare un manuale d’uso del macchinario in italiano dato che quello a disposizione era solo in inglese mentre quello in italiano era stato messo a disposizione solo in un secondo tempo dal datore di lavoro;
  • Il macchinario era carente dei presidi protettivi in quanto non erano presenti le paratie in lamiera forata gialla all’altezza della zona di caricamento, verosimilmente rimosse perché la macchina era in fase di settaggio;
  • il datore di lavoro è tenuto a redigere e sottoporre ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’ articolo 28 del Dlgs 81/2008, all’interno del quale deve indicare in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro e le misure precauzionali ed i dispositivi adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori; il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione di suddetto documento non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di verificarne l’adeguatezza e l’efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata.

 

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Guida FDA 2025 sull’Etichettatura degli Allergeni Alimentari: Edizione aggiornata per l’Industria https://opralazio.it/guida-fda-2025-sulletichettatura-degli-allergeni-alimentari-edizione-aggiornata-per-lindustria/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=guida-fda-2025-sulletichettatura-degli-allergeni-alimentari-edizione-aggiornata-per-lindustria Wed, 30 Apr 2025 10:30:47 +0000 https://opralazio.it/?p=28723 Argomento Sicurezza alimentare Tipo di provvedimento Guida aggiornata FDA per l’industria alimentare Etichettatura degli allergeni alimentari – Edizione 5 Normativa di riferimento FALCPA (2004) – Food Allergen Labeling and Consumer Protection Act: introduce l’obbligo di dichiarare gli “allergeni alimentari principali”. FASTER Act (2021) – Food Allergy Safety, Treatment, Education,...

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Argomento

Sicurezza alimentare

Tipo di provvedimento

Guida aggiornata FDA per l’industria alimentare

Etichettatura degli allergeni alimentari – Edizione 5

Normativa di riferimento

FALCPA (2004) – Food Allergen Labeling and Consumer Protection Act: introduce l’obbligo di dichiarare gli “allergeni alimentari principali”.

FASTER Act (2021) – Food Allergy Safety, Treatment, Education, and Research Act: aggiunge il sesamo alla lista degli allergeni principali.

  

Principali contenuti

La Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti ha recentemente pubblicato l’edizione aggiornata della propria guida di riferimento sugli allergeni alimentari:
“Questions and Answers Regarding Food Allergens, Including the Food Allergen Labeling Requirements of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (Edition 5)”.

Il documento fornisce chiarimenti normativi e operativi destinati all’industria alimentare in merito all’etichettatura degli allergeni, in conformità con la legislazione statunitense vigente. Possiamo così riassumere i punti principali:

1. Quadro normativo di riferimento

La guida si basa sul Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FD&C Act), che disciplina la sicurezza e l’etichettatura di alimenti, farmaci e cosmetici negli USA.

Due leggi fondamentali hanno aggiornato questo quadro:

– FALCPA (2004) – Food Allergen Labeling and Consumer Protection Act: introduce l’obbligo di dichiarare gli “allergeni alimentari principali”.

– FASTER Act (2021) – Food Allergy Safety, Treatment, Education, and Research Act: aggiunge il sesamo alla lista degli allergeni principali.

2. Allergeni alimentari principali

Secondo la normativa statunitense, un “allergene alimentare principale” è uno dei seguenti alimenti (o un ingrediente contenente proteine da essi derivati):

1. latte

2. uova

3. arachidi

4. frutta a guscio (es. mandorle, noci, noci pecan)

5. grano

6. soia

7. pesce (es. merluzzo, spigola)

8. crostacei (granchio, aragosta, gamberi)

9. sesamo

Si evidenzia che questa lista è specifica per la normativa statunitense. Altri paesi (come l’UE) possono prevedere elenchi differenti.

3. Altri allergeni alimentari

Oltre 160 alimenti possono provocare reazioni allergiche, tuttavia l’etichettatura obbligatoria è prevista solo per gli allergeni principali. In alcuni casi, la FDA può richiedere la dichiarazione di altri allergeni (es. aromi, spezie, additivi incidentali contenenti proteine allergeniche).

4. Soglie di tolleranza

La FDA non ha stabilito soglie quantitative per gli allergeni alimentari. La questione è stata valutata, ma non esiste una regolamentazione ufficiale come in altri paesi.

5. Esenzioni dall’obbligo di etichettatura

Un produttore può richiedere un’esenzione se dimostra che l’ingrediente:

– non contiene proteine allergeniche, oppure;

– non causa una risposta allergica pericolosa per la salute.

La richiesta può avvenire tramite petizione ufficiale oppure notifica alla FDA.

In entrambi i casi sono richieste prove scientifiche e metodi analitici validati. In caso di accoglimento, l’ingrediente non sarà più considerato un allergene principale ai fini dell’etichettatura.

6. Errori e non conformità

Il mancato rispetto delle normative può comportare:

– classificazione del prodotto come misbranded (etichettatura scorretta);

– richiami volontari dei prodotti dal mercato;

– divieti di importazione, sequestri, Import Alerts;

– lettere di avvertimento agli stabilimenti coinvolti.

7. Ambito di applicazione.

Le norme FDA si applicano a:

– tutti gli alimenti confezionati, inclusi gli integratori alimentari;

– prodotti prodotti localmente o importati negli USA.

Vengono invece esclusi carni, pollame, pesce gatto e alcuni prodotti trasformati a base di uova (regolati dall’USDA).

8. Categorie alimentari con criticità.

La guida fornisce chiarimenti specifici su:

– spezie;

– alimenti sfusi;

– integratori vegetali;

– ingredienti derivati da alimenti allergenici ma privi di proteine.

Inoltre, vengono precisati obblighi per:

– prodotti ittici;

– ortofrutta fresca;

– alimenti regolati da altri enti (USDA, TTB).

9. Specifiche tecniche di dichiarazione.

Nel documento vengono fatti esempi pratici come:

– che cosa si intende esattamente per “latte”;

– quali specie di uova rientrano tra gli allergeni (non solo uova di gallina);

– sinonimi accettati per “soia” (es. soybean, soy).

10. Posizionamento della dichiarazione allergeni.

La FDA indica dove e come devono essere riportate le informazioni in etichetta, sia sul pannello informativo sia all’interno della lista ingredienti.

11. Focus sugli integratori alimentari.

Vengono chiariti gli obblighi per:

– ingredienti utilizzati per produrre integratori;

– prodotti finiti, anche sfusi.

La guida FDA rappresenta quindi un riferimento fondamentale per le aziende italiane del settore alimentare che esportano verso gli Stati Uniti o desiderano allinearsi a standard internazionali. Per garantire la conformità:

– è essenziale conoscere le categorie di allergeni principali;

– occorre seguire con attenzione le modalità di etichettatura previste;

– è consigliato valutare se eventuali esenzioni possano essere richieste per specifici ingredienti.

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ECHA: obbligo di comunicazione REACH inerente alle microplastiche https://opralazio.it/echa-obbligo-di-comunicazione-reach-inerente-alle-microplastiche/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=echa-obbligo-di-comunicazione-reach-inerente-alle-microplastiche Mon, 28 Apr 2025 11:08:54 +0000 https://opralazio.it/?p=28715 Argomento  MISCELE E SOSTANZE PERICOLOSE Normative applicabili  Regolamento (UE) 25 settembre 2023 n. 2055 – Gu (Ue) n. L238 del 27 settembre 2023 Regolamento (CE) 18 dicembre 2006 n. 1907 – Gu (Ue) n. L396 del 30 dicembre 2006 Principali contenuti Riportiamo che l’Echa (Agenzia europea per le...

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Argomento 

MISCELE E SOSTANZE PERICOLOSE

Normative applicabili 

 

Principali contenuti

Riportiamo che l’Echa (Agenzia europea per le sostanze chimiche) ha emanato delle nuove istruzioni per aiutare le imprese a conformarsi al divieto di immissione sul mercato delle microparticelle di plastica (regolamento Ue 2055/2023).

Dopo le linee guida rilasciate ad aprile che offrono una panoramica generale della messa al bando dei polimeri sintetici, l’Echa  si è concentrata sulla comunicazione delle emissioni di tali sostanze in conformità alla normativa Reach (regolamento (CE) n. 1907/2006). Tali sostanze hanno un impatto preoccupante sull’ambiente e sulla saluta umana.

Il report “Implementation of the reporting requirements of the Reach restriction on microplastics”, del 16 aprile, fornisce indicazioni dettagliate sulle scadenze e sugli obblighi per le aziende di inviare all’Echa le stime annuali delle emissioni, considerando tutte le matrici ambientali (aria, acqua, suolo), con focus particolare sui dati da includere nel rapporto e sulle procedure di compilazione.

Come riportato nell’allegato XVII, voce 78 del provvedimento concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche:

  • entro il 31 maggio 2026, i fabbricanti e gli utilizzatori a valle industriali di microparticelle sintetiche (pellet, fiocchi, polveri) impiegate come materie prime nella produzione di plastica sono obbligati alla prima comunicazione annuale (dati 2025).
  • entro il 31 maggio 2027 (dati 2026) la comunicazione spetta agli altri produttori e utilizzatori a valle industriali di microplastiche, così come ai fornitori di medicinali e additivi alimentari contenenti microplastiche destinati a operatori professionali o consumatori.

È importante sottolineare che gli obblighi informativi non riguardano i distributori.

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Rentri: chiarimento sul versamento del contributo 2025 https://opralazio.it/rentri-chiarimento-sul-versamento-del-contributo-2025/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rentri-chiarimento-sul-versamento-del-contributo-2025 Tue, 15 Apr 2025 10:45:40 +0000 https://opralazio.it/?p=28705 Argomento GESTIONE RIFIUTI Normative applicabili – decreto ministeriale 4 aprile 2023 n. 59 – Gu Serie generale n. 126 del 31 maggio 2023 Principali contenuti In base a quanto stabilito dal Dm 59/2023, gli operatori e i soggetti delegati che hanno completato l’iscrizione al RENTRI nel 2024 sono...

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Argomento

GESTIONE RIFIUTI

Normative applicabili

– decreto ministeriale 4 aprile 2023 n. 59 – Gu Serie generale n. 126 del 31 maggio 2023

 

Principali contenuti

In base a quanto stabilito dal Dm 59/2023, gli operatori e i soggetti delegati che hanno completato l’iscrizione al RENTRI nel 2024 sono tenuti a versare il contributo per l’annualità 2025 entro il 30 aprile 2025.

 Il versamento va eseguito accedendo alla propria Area Riservata e utilizzando la funzione “Pratiche/Contributo annuale”; il pagamento deve, inoltre, essere effettuato tramite PagoPA (il sistema nazionale per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione) con le stesse modalità utilizzate per l’iscrizione. Le precisazioni arrivano dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con una nota datata 10/04 publicata sul sito internet dedicato al Registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti.

Sono interessati – si legge nell’avviso – tutti i soggetti per i quali la procedura di iscrizione si è conclusa entro il 31 dicembre 2024, con il pagamento del contributo e l’invio della pratica.

Per gli anni successivi a quello di iscrizione – viene inoltre chiarito – il contributo è così suddiviso:

  • 60 euro per ogni unità locale costituita da enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con più di 50 dipendenti; trasportatori, soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti, intermediari e consorzi, indipendentemente dal numero di dipendenti; soggetti di cui all’articolo 18 del Dm 59/23;
  • 30 euro per ogni unità locale costituita da enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con 11-50 dipendenti;
  • 10 euro per ogni unità locale costituita dagli altri produttori di rifiuti non inclusi nelle categorie precedenti.

 

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EFSA pubblica un database sulla Xylella fastidiosa https://opralazio.it/efsa-pubblica-un-database-sulla-xylella-fastidiosa/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=efsa-pubblica-un-database-sulla-xylella-fastidiosa Wed, 02 Apr 2025 08:19:32 +0000 https://opralazio.it/?p=28687 Argomento  Fitopatologia di interesse alimentare Tipo di provvedimento Data base EFSA Normativa di riferimento Regolamento (UE) 2020/1201 del 14 agosto 2020  Principali contenuti La Xylella fastidiosa è un batterio patogeno che causa gravi malattie alle piante, danneggiando il loro sistema vascolare. Questo batterio viene trasmesso principalmente da...

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Argomento 

Fitopatologia di interesse alimentare

Tipo di provvedimento

Data base EFSA

Normativa di riferimento

Regolamento (UE) 2020/1201 del 14 agosto 2020                                                                     

 

Principali contenuti

La Xylella fastidiosa è un batterio patogeno che causa gravi malattie alle piante, danneggiando il loro sistema vascolare. Questo batterio viene trasmesso principalmente da insetti vettori che si nutrono della linfa delle piante infette. La Xylella fastidiosa può attaccare un ampio spettro di piante, tra cui coltivazioni di grande rilevanza economica come ulivi, viti, mandorli e agrumi, ma anche numerose piante ornamentali e selvatiche. La sua diffusione è un problema serio per l’agricoltura e la biodiversità, con impatti particolarmente gravi in Italia, dove ha causato danni significativi agli oliveti, soprattutto nelle regioni meridionali. Per contrastarla sono state emanate diverse norme.

ll Regolamento (UE) 2020/1201 del 14 agosto 2020 è un atto legislativo dell’Unione Europea che modifica il Regolamento (UE) 2016/2031 riguardante le misure di protezione contro le malattie delle piante. Il regolamento del 2020 apporta modifiche importanti in risposta a nuove esigenze fitosanitarie e per rafforzare la protezione contro la diffusione di organismi dannosi per le piante, come la Xylella fastidiosa.

L’EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare), in collaborazione con le autorità competenti, ha sviluppato e costantemente aggiornato un database delle piante ospiti di Xylella, che raccoglie informazioni sulle specie vegetali colpite dal batterio. Questo strumento è stato creato per supportare gli sforzi di valutazione e gestione del rischio da parte degli Stati membri dell’Unione Europea e per fornire informazioni utili agli operatori del settore agricolo e fitosanitario. L’ultimo aggiornamento del database, relativo alle ricerche pubblicate tra gennaio e giugno 2024, include dati derivanti da 27 pubblicazioni scientifiche e recenti notifiche di focolai.

Ora una nuova pianta ospite è stata identificata: la quercia di montagna cantabrica (Quercus orocantabrica) è stata infettata naturalmente in Portogallo. Questo è un importante passo in avanti nella comprensione dell’ampiezza dell’area di diffusione del batterio, che continua ad ampliarsi anche verso specie vegetali precedentemente considerate non suscettibili.

Per la prima volta, sono stati documentati casi di infezioni naturali del ceppo della malattia di Pierce, un ceppo di Xylella fastidiosa che tradizionalmente colpisce i vigneti del Nord America e in Italia soprattutto in Puglia. Questa scoperta ha suscitato preoccupazione per il potenziale impatto del batterio sulle coltivazioni di uva, mandorle e altre piante nella regione, aumentando i rischi di contagio anche in altre aree vitivinicole.

Il numero totale di specie ospiti confermate è aumentato a 452 specie appartenenti a 70 diverse famiglie botaniche. Questo aumento è stato possibile grazie all’impiego di metodi di rilevamento più rigorosi, che consentono di identificare e monitorare meglio la diffusione del batterio. Non sono stati identificati nuovi tipi di sequenza (ST) di Xylella fastidiosa, ma la presenza di nuovi ceppi e nuove piante ospiti resta un tema centrale nelle ricerche future.

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Rifiuti: natura dell’attività di campionamento https://opralazio.it/rifiuti-natura-dellattivita-di-campionamento/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rifiuti-natura-dellattivita-di-campionamento Fri, 28 Mar 2025 09:53:39 +0000 https://opralazio.it/?p=28679 Argomento GESTIONE RIFIUTI Normative applicabili sentenza Cp 3 dicembre 2024 n. 44033 decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 – Gu Serie Generale n.88 del 14 aprile 2006 – Suppl. Ordinario n. 96 Principali contenuti  Mediante la sentenza 44033/2024 la Cassazione penale, sezione III, si è pronunciata su...

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Argomento

GESTIONE RIFIUTI

Normative applicabili

 

Principali contenuti

 Mediante la sentenza 44033/2024 la Cassazione penale, sezione III, si è pronunciata su un caso che riguardava un provvedimento di sequestro preventivo di società e mezzi operanti nel settore dei rifiuti.

In particolare, nel caso in oggetto, erano state svolte presso l’impianto della società indagata attività di polizia giudiziaria sotto il diretto controllo del pubblico ministero ed in assenza di situazioni di particolare urgenza, tra cui anche il prelievo di campioni di rifiuti mandati poi al laboratorio per la relativa analisi. La società ha contestato, in sede di riesame, che tali attività di campionamento ed analisi non fossero avvenute con le modalità garantite – di partecipazione ed interlocuzione tra le parti – che riguardano gli accertamenti tecnici irripetibili di cui all’articolo 360 del Codice di Procedura Penale.

Nel giudicare il ricorso inammissibile, la Cassazione ha specificato la differenza tra rilievo e accertamento tecnico. Nella sentenza leggiamo infatti che:

  • Il rilievo è inteso come un’attività di mera osservazione, individuazione ed acquisizione di dati materiali;
  • L’accertamento tecnicocomporta invece un’opera di studio critico, di elaborazione valutativa, ovvero di giudizio di quegli stessi dati o di valutazioni critiche su basi tecnico-scientifiche.

La Corte attribuisce all’attività di campionamento dei rifiuti la “natura” di mero rilievo, salvo che, nel singolo caso specifico, non siano richieste “specifiche competenze” ovvero si debba ricorrere a “tecniche particolari” e in tal caso anche l’attività di prelievo del campione assurge alla dignità di operazione tecnica non eseguibile senza il ricorso a competenze specialistiche e dovrà essere compiuta nel rispetto dello statuto che il Codice prevede per la acquisizione della prova scientifica” in tale caso l’indagato ha diritto di essere avvisato a partecipare e di farsi assistere da una persona di fiducia, ai sensi dell’articolo 360 del Codice di Procedura Penale.

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Inail: andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali https://opralazio.it/inail-andamento-degli-infortuni-sul-lavoro-e-delle-malattie-professionali/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=inail-andamento-degli-infortuni-sul-lavoro-e-delle-malattie-professionali Wed, 19 Mar 2025 09:48:30 +0000 https://opralazio.it/?p=28672 Argomento SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Normative applicabili decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 – Gu n. 101 del 30 aprile 2008 – Suppl. Ordinario n. 108 Principali contenuti  Segnaliamo che l’Inail (Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) ha rilasciato un approfondimento...

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Argomento

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Normative applicabili

 

Principali contenuti

 Segnaliamo che l’Inail (Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) ha rilasciato un approfondimento dal titolo “Andamento degli infortuni sul lavoro e della malattie professionali”. Il documento è curato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Istituto.

Dall’analisi degli infortuni in occasione di lavoro riconosciuti dall’Inail, al netto di quelli occorsi agli studenti o causati da animali, emerge che nel 2023 i casi di aggressioni e minacce sono stati 6.813, il dato più elevato dopo quello registrato nel 2019. Rispetto al 2022 l’incremento è pari all’8,6% e cresce fino al 14,6% per le donne, fermandosi invece al 3,8% per gli uomini.

L’istituto rileva anche come la maggior parte di questi episodi (61%) siano esercitati dapersone esterne all’azienda (ad esempio in occasione di rapine e aggressioni ad autisti o a personale sanitario) e in minor misura riconducibili a liti e incomprensioni tra colleghi.

Il settore più colpito è quello della Sanità e assistenza sociale. Nel quinquennio 2019-2023 poco meno del 45% degli infortuni per violenze e aggressioni ha riguardato le lavoratrici, percentuale che sale al 48% se si considera solo l’ultimo anno.

Tra le professioni più colpite figurano appunto le infermiere, gli operatori sociosanitari e socioassistenziali nella Sanità e assistenza sociale, i conduttori di veicoli e i capi treno ferroviari nel Trasporto. Altre figure particolarmente soggette a violenze e minacce sono i vigili urbani, che raccolgono l’80% dei casi del comparto pubblica amministrazione, le insegnanti, in particolare quelle delle scuole primarie nel conto Stato, e gli addetti alle vendite, col 45% dei casi del Commercio.

È importante ricordare come una corretta conoscenza e valutazione dei rischi in ottica di genere è imprescindibile per l’attuazione di interventi di prevenzione più mirati ed efficaci. A questo scopo l’Istituto ha promosso il progetto “Valutazione dei rischi in ottica di genere”, che supporta i datori di lavoro con strumenti di facile utilizzo.

Ambienti di lavoro stressanti e ostili, carichi di lavoro eccessivi, ma anche discriminazione e molestie psicologiche e sessuali possono comportare, in mancanza di consulenza e supporto psicologico, gravi rischi per la salute mentale.

Un altro rischio importante è rappresentato dalle aggressioni da parte di animali, di grande rilevanza in diversi settori, dall’agricoltura all’allevamento, dalla sanità veterinaria alla gestione di parchi e riserve naturali. Questi incidenti possono causare lesioni di varia gravità, da semplici graffi e morsi a fratture, lussazioni e, in rari casi, anche decessi.

Tra il 2019 e il 2023 sono stati almeno 7.200 i casi riconosciuti dall’Inail come aggressioni sul lavoro da parte di animali. Da un’analisi ad hoc sul tipo di animale protagonista dell’aggressione, quello che causa più infortuni sul lavoro non è da allevamento, bensì uno molto comune nelle nostre case: il cane. Nel 60%-70% dei casi osservati, infatti, l’aggressione si concretizza in morsi di cani. Seguono con circa il 15% i bovini, che con calci o semplici spinte e schiacciamenti che possono causare lesioni ai lavoratori. Quasi altrettanto numerosi gli infortuni generati da punture di insetti (14%). Più contenuti gli incidenti con cavalli (3%, imbizzarriti calciano o disarcionano), suini (1%, soprattutto morsi) e ovini (1%, per calci, morsi e cariche). Gli animali più pericolosi, però, sono quelli più piccoli: sei dei nove decessi riconosciuti in occasione di lavoro nell’intero periodo sono stati causati da shock anafilattico per la puntura di api, vespe o calabroni.

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Proroga dei regimi sperimentali dell’indicazione di origine da riportare nell’etichetta degli alimenti https://opralazio.it/proroga-dei-regimi-sperimentali-dellindicazione-di-origine-da-riportare-nelletichetta-degli-alimenti/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=proroga-dei-regimi-sperimentali-dellindicazione-di-origine-da-riportare-nelletichetta-degli-alimenti Mon, 17 Mar 2025 10:31:04 +0000 https://opralazio.it/?p=28664 Argomento SICUREZZA ALIMENTARE – ETICHETTATURA Tipo di provvedimento Decreto Ministeriale Normativa di riferimento Decreto 23 dicembre 2024 Regolamento (UE) n. 1169/2011  Principali contenuti Il decreto ministeriale del 23 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio, rappresenta un’importante estensione delle normative relative all’etichettatura dei prodotti alimentari. In...

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Argomento

SICUREZZA ALIMENTARE – ETICHETTATURA

Tipo di provvedimento

Decreto Ministeriale

Normativa di riferimento

Decreto 23 dicembre 2024 

Regolamento (UE) n. 1169/2011

 Principali contenuti

Il decreto ministeriale del 23 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio, rappresenta un’importante estensione delle normative relative all’etichettatura dei prodotti alimentari. In particolare, il decreto proroga fino al 31 dicembre 2025 l’obbligo di indicazione dell’origine in etichetta per numerosi alimenti e materie prime. Si tratta di un passo fondamentale per garantire maggiore trasparenza nei confronti dei consumatori, offrendo loro informazioni dettagliate sulla provenienza dei prodotti che acquistano.

I settori coinvolti dalla proroga riguardano una varietà di prodotti di largo consumo, tra cui pasta di semola di grano duro, riso, pomodoro nei prodotti trasformati, materie prime per latte e prodotti lattiero-caseari, e carni suine trasformate. Questa misura è in linea con una serie di normative precedenti, tra cui:

– Decreto ministeriale 26 luglio 2017, che aveva già previsto l’obbligo di etichettatura dell’origine per pasta e riso.

– Decreto ministeriale 16 novembre 2017, che riguardava l’etichettatura del pomodoro nei prodotti trasformati.

– Decreto ministeriale 6 agosto 2020, che si concentrava sull’origine delle carni suine trasformate.

– Decreto ministeriale 9 dicembre 2016, che aveva introdotto la necessità di indicare l’origine del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

L’introduzione di queste normative aveva come obiettivo principale quello di tutelare i consumatori, permettendo loro di conoscere con precisione l’origine dei prodotti che consumano. Tale obbligo, che prima era in vigore per alcune categorie di prodotti, è stato quindi esteso nel tempo per continuare a garantire trasparenza, sostenere i produttori locali e promuovere il consumo di prodotti di alta qualità.

La proroga al 2025 conferma l’impegno delle istituzioni nell’assicurare che le etichette siano chiare e complete, in un momento in cui la consapevolezza dei consumatori riguardo alla qualità e alla provenienza dei cibi è in continua crescita. Grazie a queste disposizioni, i consumatori possono fare scelte più informate, mentre i produttori sono incentivati a mantenere elevati standard di qualità. Inoltre, il miglioramento della trasparenza aiuta a combattere la contraffazione e le pratiche ingannevoli.

Per i produttori, la proroga significa continuare a rispettare obblighi di etichettatura rigorosi, che richiedono di specificare la provenienza di materie prime fondamentali. Ciò comporta costi aggiuntivi per aggiornare le etichette e garantire che siano conformi alle normative. Tuttavia, le aziende che operano secondo standard elevati e possono tracciare l’origine dei loro prodotti vedranno probabilmente dei vantaggi, poiché l’origine diventa sempre più un elemento distintivo di qualità agli occhi dei consumatori.

L’estensione dell’obbligo di indicazione dell’origine riflette anche una crescente attenzione verso la sostenibilità e l’autenticità dei prodotti alimentari. I consumatori sono sempre più sensibili alle scelte che riguardano la loro alimentazione, e conoscere l’origine dei prodotti è diventato un elemento fondamentale per promuovere comportamenti di consumo responsabile.

In conclusione, questa proroga non solo supporta i consumatori nel fare scelte più consapevoli, ma stimola anche un dialogo continuo tra le istituzioni e il mercato, indirizzando le politiche alimentari verso una maggiore trasparenza, qualità e sostenibilità. Con l’obbligo che si estende fino alla fine del 2025, il settore alimentare italiano continua a essere pioniere nella creazione di un sistema etichettario che protegge tanto i consumatori quanto i produttori.

Fonti

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-02-12&atto.codiceRedazionale=25A00888&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario

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Responsabile tecnico: legale rappresentante di impresa dispensato dalle verifiche di idoneità https://opralazio.it/responsabile-tecnico-legale-rappresentante-di-impresa-dispensato-dalle-verifiche-di-idoneita/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=responsabile-tecnico-legale-rappresentante-di-impresa-dispensato-dalle-verifiche-di-idoneita Mon, 17 Mar 2025 10:24:54 +0000 https://opralazio.it/?p=28657 Argomento GESTIONE RIFIUTI Tipo di provvedimento delibera (nazionale) 6 marzo 2025 n. 1 / Albo / Cn Normative applicabili decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 – Gu Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2006 – Suppl. Ordinario n. 96 Tempistiche di attuazione  Il provvedimento entrerà...

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Argomento

GESTIONE RIFIUTI

Tipo di provvedimento

  • delibera (nazionale) 6 marzo 2025 n. 1 / Albo / Cn

 

Normative applicabili

 

Tempistiche di attuazione

 Il provvedimento entrerà in vigore il 1° aprile 2025.

Principali contenuti

 Segnaliamo che la delibera 6 marzo 2025 n. 1 dell’Albo nazionale gestori ambientali, emanata dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha apportato modifiche alla precedente deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017. In particolare, sono state introdotte nuove disposizioni per la dispensa dalle verifiche di idoneità per il legale rappresentante di un’impresa che intende ricoprire il ruolo di responsabile tecnico nella gestione dei rifiuti.

Dal 1° aprile 2025 il legale rappresentante dell’impresa iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali, che abbia ricoperto tale ruolo presso l’impresa stessa per almeno tre anni consecutivi nello specifico settore di attività oggetto di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali (trasporto rifiuti, intermediazione e commercio di rifiuti, bonifica di siti e bonifica di beni contenenti amianto) potrà fare richiesta di esenzione dalle verifiche di idoneità per responsabile tecnico compilando e inviando un modulo alle competenti sezioni territoriali. Le sezioni regionali o provinciali dovranno poi valutare la sussistenza dei requisiti per l’esenzione e adottare provvedimento di rilascio o diniego della dispensa, secondo i due modelli allegati alla delibera.

To do:

Dal 1° aprile 2025 il legale rappresentante di un’impresa iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali, che abbia ricoperto tale ruolo presso l’impresa stessa per almeno tre anni consecutivi nello specifico settore di attività oggetto di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, può fare richiesta di esenzione dalle verifiche di idoneità per responsabile tecnico compilando e inviando un modulo alle competenti sezioni territoriali.

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Snpa: metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene https://opralazio.it/snpa-metodologie-per-la-valutazione-delle-emissioni-odorigene/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=snpa-metodologie-per-la-valutazione-delle-emissioni-odorigene Mon, 17 Mar 2025 10:15:01 +0000 https://opralazio.it/?p=28650 Argomento AMBIENTE Normative applicabili decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 – Gu Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2006 – Suppl. Ordinario n. 96 delibera del Consiglio Snpa 23 gennaio 2025 n. 268 decreto direttoriale 28 giugno 2023 n. 309 del Mase Principali contenuti  Con...

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Argomento

AMBIENTE

Normative applicabili

 

Principali contenuti

 Con la delibera 268/2025, il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa) ha rilasciato un documento tecnico dal titolo “Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene”, revisione della versione precedente.

Lo scopo del documento è quello fornire agli enti di controllo informazioni utili per la scelta degli approcci adeguati ad effettuare un’azione di prevenzione, controllo e valutazione delle emissioni odorigene.

Le innovazioni metodologiche e tecnologiche relative al monitoraggio e al controllo degli odori nonché gli aggiornamenti in merito alla normazione tecnica di settore e alla legislazione nazionale e regionale, occorsi negli ultimi anni, hanno infatti introdotto numerosi elementi di novità nel settore. Tali elementi sono stati integrati nelle diverse sezioni del documento con particolare riferimento agli aspetti tecnici e normativi.

Il tema del monitoraggio, controllo e valutazione dell’impatto olfattivo prodotto da numerose realtà industriali è oggetto di sempre maggior attenzione per la Pubblica amministrazione, per gli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni ambientali e, di conseguenza, per gli Enti di controllo in relazione alle sempre più numerose segnalazioni e richieste di intervento da parte della popolazione esposta che rivendica una migliore qualità della vita.

L’odore è, quindi, considerato a tutti gli effetti un parametro ambientale oggetto di misurazione, rispetto al quale sono stati definiti, nel tempo, approcci metodologici in grado di fornire una compiuta comprensione dei fenomeni ad esso correlati.

La stretta relazione tra odori e soggettività della percezione umana, assieme al riconoscimento che le emissioni odorigene sono caratterizzate da elevata variabilità sia in riferimento alla tipologia delle sorgenti che la generano sia alla distribuzione spaziale e temporale dell’emissione rendono maggiormente complesso il loro studio rispetto a quanto convenzionalmente operato per la qualità dell’aria.

Per queste ragioni, il quadro di riferimento normativo si è sviluppato in maniera eterogenea sul territorio nazionale. Lo stesso ha subito una profonda evoluzione da una prima fase, in cui l’approccio è stato prevalentemente volto alla determinazione di valori limite di emissione alle sorgenti, all’adozione, più recentemente, di criteri di accettabilità definiti presso i recettori. In tal senso, la pubblicazione del decreto direttoriale 28 giugno 2023 n. 309 del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, recante l’approvazione del documento “Indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis in materia di emissioni odorigene di impianti e attività” realizzato, in attuazione del comma 2 dell’articolo 272-bis del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii., dal gruppo di lavoro istituito nell’ambito del Coordinamento emissioni, ha introdotto criteri condivisi, a livello nazionale, circa gli aspetti riguardanti l’ambito tecnico/amministrativo dei processi istruttori e decisionali, nonché aspetti più strettamente metodologici, trattati nel testo dei cinque allegati tecnici.

Nella definizione dell’approccio metodologico più opportuno per lo studio dei fenomeni odorigeni è quantomai necessario prediligere una combinazione di diversi strumenti di valutazione che possano fornire informazioni complementari.

In tal senso, nell’ambito della valutazione quantitativa della miscela odorigena non è identificabile un unico metodo esaustivo ma, in considerazione dello scopo di indagine, sono impiegati metodi di caratterizzazione chimica dei suoi componenti, la determinazione sensoriale della concentrazione dell’odore (olfattometria dinamica) e approcci strumentali di monitoraggio in continuo mediante sensoristica.

Invece, nella valutazione dell’impatto odorigeno e dello studio delle ricadute sui recettori, lo strumento di supporto fondamentale è rappresentato dalla modellistica della dispersione atmosferica che sta rivestendo, negli ultimi anni, un ruolo fondamentale anche nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione delle installazioni a potenziale rischio odorigeno. L’affidabilità dei risultati di tale strumento ha posto la necessità di individuare requisiti tecnici minimi di impostazione metodologica per la valutazione delle variabili descrittive di input, definite in documenti tecnici di riferimento e negli stessi provvedimenti normativi.

Di seguito i principali contenuti del documento Snpa:

  • l’odore e la sua percezione;
  • i principali riferimenti normativi in materia di odori;
  • analisi delle metodologie di monitoraggio e controllo delle emissioni odorigene;
  • modelli di dispersione per la valutazione di impatto olfattivo;
  • approcci integrati per la valutazione della molestia olfattiva;
  • Metodologie di abbattimento degli odori.

 

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